Uncategorized / 9 Settembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Il link con un fine di lucro viola il diritto d’autore

È la presenza del fine di lucro centrale per determinare se un collegamento ipertestuale da un sito a un altro, che porta a opere protette, è una comunicazione al pubblico e costituisce una violazione del diritto d’autore.

Per la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata ieri nella causa C-160/15, con un chiarimento importante rispetto ai propri precedenti, il clic collocato su un sito a un indirizzo web che riproduce fotografie coperte dal diritto d’autore può portare a una violazione della normativa Ue se l’attività è svolta per motivi commerciali, con un preciso intento lucrativo perché, in questo caso, si presume la conoscenza della violazione del diritto d’autore.

È stata la Corte suprema olandese a rivolgersi ai colleghi di Lussemburgo per alcuni chiarimenti sulla direttiva 2001/29/Ce sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società di informazione, recepita in Italia con Dlgs 68/2003.

Uno dei più diffusi siti internet olandesi, che si occupa di notizie “rosa”, attraverso un messaggio anonimo che richiamava un collegamento ipertestuale, aveva permesso la diffusione di un link a un sito con alcune fotografie coperte dal diritto d’autore, da pubblicare su Playboy. L’editore sosteneva che era stato violato il diritto d’autore del fotografo. In primo grado aveva avuto ragione, ma la vicenda è arrivata alla Corte suprema e poi a Lussemburgo.

Prima di tutto, la Corte Ue ha chiarito che il collocamento su un sito internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette, senza l’autorizzazione del titolare del diritto, può essere qualificata come una comunicazione al pubblico, precisando, però, che è necessaria una valutazione individualizzata.

La direttiva 2001/29 – osservano gli eurogiudici – non precisa la nozione di «comunicazione al pubblico» ed è così necessario procedere a un’interpretazione che tenga conto dell’obiettivo dell’atto dell’Unione che è quello di assicurare un livello elevato di protezione a favore degli autori, considerando, però, anche del diritto alla libertà di espressione.

È vero che in passato la stessa Corte ha stabilito che la messa a disposizione su un sito internet di collegamenti ipertestuali verso opere liberamente disponibili su un altro sito non è una comunicazione al pubblico, ma questo solo nei casi in cui le opere sono accessibili con il consenso del titolare.

Nella sentenza di ieri, invece, la Corte arriva a un’altra conclusione perché mancava il consenso del titolare del diritto d’autore, il pubblico di riferimento era nuovo rispetto ai destinatari della rivista e l’attività era a fini di lucro. Proprio quest’elemento è la chiave di volta. Se manca – scrive la Corte – si può presumere che il collocamento di un collegamento ipertestuale verso un’opera disponibile in un altro sito non è una comunicazione al pubblico e non sussiste una violazione del diritto d’autore. E questo, in particolare, se l’opera è già disponibile senza restrizioni di accesso sul sito internet al quale è effettuato il rinvio. Se invece, la persona che procede al collegamento è consapevole che un’’opera è pubblicata illegittimamente su internet, ipotesi che generalmente si realizza se c’è il fine di lucro, si configura una comunicazione al pubblico. Necessario, in ogni caso, un esame individualizzato.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-09-08/il-link-un-fine-lucro-viola-diritto-d-autore-211859.php?uuid=ADsljTHB

Tags:
Uncategorized @en / 9 Settembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Il link con un fine di lucro viola il diritto d’autore

È la presenza del fine di lucro centrale per determinare se un collegamento ipertestuale da un sito a un altro, che porta a opere protette, è una comunicazione al pubblico e costituisce una violazione del diritto d’autore.

Per la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata ieri nella causa C-160/15, con un chiarimento importante rispetto ai propri precedenti, il clic collocato su un sito a un indirizzo web che riproduce fotografie coperte dal diritto d’autore può portare a una violazione della normativa Ue se l’attività è svolta per motivi commerciali, con un preciso intento lucrativo perché, in questo caso, si presume la conoscenza della violazione del diritto d’autore.

È stata la Corte suprema olandese a rivolgersi ai colleghi di Lussemburgo per alcuni chiarimenti sulla direttiva 2001/29/Ce sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società di informazione, recepita in Italia con Dlgs 68/2003.

Uno dei più diffusi siti internet olandesi, che si occupa di notizie “rosa”, attraverso un messaggio anonimo che richiamava un collegamento ipertestuale, aveva permesso la diffusione di un link a un sito con alcune fotografie coperte dal diritto d’autore, da pubblicare su Playboy. L’editore sosteneva che era stato violato il diritto d’autore del fotografo. In primo grado aveva avuto ragione, ma la vicenda è arrivata alla Corte suprema e poi a Lussemburgo.

Prima di tutto, la Corte Ue ha chiarito che il collocamento su un sito internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette, senza l’autorizzazione del titolare del diritto, può essere qualificata come una comunicazione al pubblico, precisando, però, che è necessaria una valutazione individualizzata.

La direttiva 2001/29 – osservano gli eurogiudici – non precisa la nozione di «comunicazione al pubblico» ed è così necessario procedere a un’interpretazione che tenga conto dell’obiettivo dell’atto dell’Unione che è quello di assicurare un livello elevato di protezione a favore degli autori, considerando, però, anche del diritto alla libertà di espressione.

È vero che in passato la stessa Corte ha stabilito che la messa a disposizione su un sito internet di collegamenti ipertestuali verso opere liberamente disponibili su un altro sito non è una comunicazione al pubblico, ma questo solo nei casi in cui le opere sono accessibili con il consenso del titolare.

Nella sentenza di ieri, invece, la Corte arriva a un’altra conclusione perché mancava il consenso del titolare del diritto d’autore, il pubblico di riferimento era nuovo rispetto ai destinatari della rivista e l’attività era a fini di lucro. Proprio quest’elemento è la chiave di volta. Se manca – scrive la Corte – si può presumere che il collocamento di un collegamento ipertestuale verso un’opera disponibile in un altro sito non è una comunicazione al pubblico e non sussiste una violazione del diritto d’autore. E questo, in particolare, se l’opera è già disponibile senza restrizioni di accesso sul sito internet al quale è effettuato il rinvio. Se invece, la persona che procede al collegamento è consapevole che un’’opera è pubblicata illegittimamente su internet, ipotesi che generalmente si realizza se c’è il fine di lucro, si configura una comunicazione al pubblico. Necessario, in ogni caso, un esame individualizzato.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-09-08/il-link-un-fine-lucro-viola-diritto-d-autore-211859.php?uuid=ADsljTHB

Tags: