Progetto pubblicitario: Vìola il diritto d’autore la ditta che sfrutta il progetto creativo di una azienda per pubblicare il proprio catalogo pubblicitario.
Lo ha stabilito la Cassazione, nella sentenza 24062depositata il 12 ottobre.
I fatti
Nel 2003 una srl commissionava ad una azienda la campagna promozionale (attraverso un progetto pubblicitario) per l’apertura di un nuovo punto vendita. Dalla collaborazione nasceva un primo catalogo promozionale, poi il black out. I due book sono stati affidati dalla stessa srl ad un’altra agenzia, accusata di aver utilizzato il risultato dell’attività creativa della concorrente che aveva prodotto l’originale.
Una modella ritratta alla guisa di una moderna Minerva, dalla cui testa escono oggetti propri del bricolage ed un invito a rivolgersi ad una azienda leader del settore, con lo slogan: “Vuoi fare di testa tua?”. Questa l’idea clonata, costata una condanna al risarcimento del danno derivato da illegittimo utilizzo del risultato dell’attività creativa per l’azienda committente. Che prontamente ha presentato ricorso in Cassazione. Ma senza alcun esito.
Secondo la Suprema Corte, infatti, ha ragione la Corte di Genova nel rilevare che non ci sono dubbi sulla originalità e sulla creatività del messaggio promozionale veicolato dalla prima azienda: riconoscimento che, per la proprietà transitiva, mette nei guai l’azienda committente, assodato che il concetto giuridico di creatività coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta.
Sull’accusa nei confronti della committente pesa anche l’assenza di qualsiasi traccia che certifichi (in forma scritta) la cessione del diritto di sfruttamento dell’idea creativa originaria, del progetto pubblicitario originario, anche per mancanza di forma scritta – modalità prevista per legge – e l’unica clausola rintracciata nel contratto siglato con la prima azienda, si limitava a sostenere che il messaggio era “eventualmente declinabile su altri mezzi pubblicitari”.