Uncategorized / 24 Novembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Cgue: no al segreto industriale su uso pesticidi, informazioni vanno date

Ad un cittadino, o una associazione, che chiede l’accesso a documenti in materia ambientale, non può essere opposta la tutela del «segreto commerciale e industriale» per tacere informazioni relative alla natura e agli effetti delle emissioni di un pesticida nell’aria, nell’acqua, nel suolo o sulle piante. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con le sentenze nelle cause C-673/13 e C-442/14. La prima, su istanza di Greenpeace olandese, concerneva l’accesso a documenti relativi all’immissione in commercio del glisofato, uno dei pesticidi più usati al mondo sia in ambito agricolo che nella manutenzione degli spazi urbani. La seconda (partita da una associazione di difesa delle api) l’accesso alle autorizzazioni alla immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari e biocidi.

Le aziende produttrici si erano opposte (e la Commissione per una parte aveva avallato) sostenendo, in un caso, che in tali documenti erano contenute informazioni riservate sui diritti di proprietà intellettuale (composizione chimica dettagliata, processo di fabbricazione nonché impurità e composizione dei prodotti finiti), e nell’altro una violazione del diritto di autore e la riservatezza delle informazioni industriali e commerciali.

Con le due sentenze di oggi i giudici hanno chiarito che la nozione di «emissioni nell’ambiente» include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza. Così, in particolare, tale nozione non può essere distinta dalle nozioni di «rilasci» e di «scarichi» né essere limitata alle emissioni generate dagli impianti industriali (quali le fabbriche e le centrali), ma copre altresì le emissioni risultanti dalla polverizzazione di un prodotto, come un prodotto fitosanitario o un biocida, nell’aria o dalla sua applicazione sulle piante o sul suolo. Infatti, limitazioni del genere contravverrebbero all’obiettivo, perseguito dal regolamento e dalla direttiva, di garantire la divulgazione più ampia possibile delle informazioni ambientali.

 

La Corte conferma altresì che il Regolamento (CE n. 1367/2006) e la direttiva (2003/4/CE) non ricomprendono unicamente le informazioni attinenti a emissioni effettive, ma altresì le informazioni sulle emissioni prevedibili, mentre sono escluse le emissioni meramente ipotetiche, (come, ad esempio, studi su dosi diverse da quelle autorizzate).
Infine, la sentenza ha precisato che nella nozione di «informazioni che riguardano/sulle emissioni nell’ambiente» rientrano anche le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni sull’ambiente. Per rientrare nell’ambito di tutela del regolamento, invece, non basta che le informazioni presentino un nesso qualunque, diretto o indiretto, con le emissioni nell’ambiente dovendo riguardare le «emissioni nell’ambiente» tout court.

 

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-11-23/cgue-no-segreto-industriale-uso-pesticidi-informazioni-vanno-date–124722.php?uuid=ADeB8P0B

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Uncategorized @en / 24 Novembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Cgue: no al segreto industriale su uso pesticidi, informazioni vanno date

Ad un cittadino, o una associazione, che chiede l’accesso a documenti in materia ambientale, non può essere opposta la tutela del «segreto commerciale e industriale» per tacere informazioni relative alla natura e agli effetti delle emissioni di un pesticida nell’aria, nell’acqua, nel suolo o sulle piante. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con le sentenze nelle cause C-673/13 e C-442/14. La prima, su istanza di Greenpeace olandese, concerneva l’accesso a documenti relativi all’immissione in commercio del glisofato, uno dei pesticidi più usati al mondo sia in ambito agricolo che nella manutenzione degli spazi urbani. La seconda (partita da una associazione di difesa delle api) l’accesso alle autorizzazioni alla immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari e biocidi.

Le aziende produttrici si erano opposte (e la Commissione per una parte aveva avallato) sostenendo, in un caso, che in tali documenti erano contenute informazioni riservate sui diritti di proprietà intellettuale (composizione chimica dettagliata, processo di fabbricazione nonché impurità e composizione dei prodotti finiti), e nell’altro una violazione del diritto di autore e la riservatezza delle informazioni industriali e commerciali.

Con le due sentenze di oggi i giudici hanno chiarito che la nozione di «emissioni nell’ambiente» include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza. Così, in particolare, tale nozione non può essere distinta dalle nozioni di «rilasci» e di «scarichi» né essere limitata alle emissioni generate dagli impianti industriali (quali le fabbriche e le centrali), ma copre altresì le emissioni risultanti dalla polverizzazione di un prodotto, come un prodotto fitosanitario o un biocida, nell’aria o dalla sua applicazione sulle piante o sul suolo. Infatti, limitazioni del genere contravverrebbero all’obiettivo, perseguito dal regolamento e dalla direttiva, di garantire la divulgazione più ampia possibile delle informazioni ambientali.

 

La Corte conferma altresì che il Regolamento (CE n. 1367/2006) e la direttiva (2003/4/CE) non ricomprendono unicamente le informazioni attinenti a emissioni effettive, ma altresì le informazioni sulle emissioni prevedibili, mentre sono escluse le emissioni meramente ipotetiche, (come, ad esempio, studi su dosi diverse da quelle autorizzate).
Infine, la sentenza ha precisato che nella nozione di «informazioni che riguardano/sulle emissioni nell’ambiente» rientrano anche le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni sull’ambiente. Per rientrare nell’ambito di tutela del regolamento, invece, non basta che le informazioni presentino un nesso qualunque, diretto o indiretto, con le emissioni nell’ambiente dovendo riguardare le «emissioni nell’ambiente» tout court.

 

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-11-23/cgue-no-segreto-industriale-uso-pesticidi-informazioni-vanno-date–124722.php?uuid=ADeB8P0B

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