Il legislatore francese, in attuazione delle direttive 2011/77/EC, 2012/28/EC e, in particolar modo della direttiva 2014/60/EC relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, è in procinto di normare sul punto introducendo – primo degli stati europei – una norma che preveda che “Qualora sia ordinata la restituzione del bene [illecitamente ottenuto], il giudice competente dello Stato membro richiesto accorda al possessore un equo indennizzo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione che il possessore dimostri di aver usato, all’atto dell’acquisizione, la diligenza richiesta. Per determinare l’esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell’acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal
diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.”

 

Rimaniamo in attesa che anche gli altri stati UE diano attuazione alla direttiva 2014/60

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