Uncategorized / 5 Ottobre 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Diffusione di fotografie senza consenso, è necessario l’interesse pubblico alla notizia

La pubblicazione senza consenso di una immagine ritraente i volti ben definiti di alcuni soggetti è legittima solo se sussiste un interesse pubblico alla diffusione della notizia. In caso contrario, lo sfruttamento non autorizzato della fotografia provoca un danno che può essere liquidato in via forfetaria sulla base del cosiddetto prezzo del consenso, anche con valutazione equitativa ex articolo 1226 del Cc . Questo è quanto affermato dalla Corte d’appello di Lecce nella sentenza 280/2015.

 

Il caso – La vicenda, alquanto singolare, nasce con la pubblicazione su un quotidiano di una fotografia che ritraeva tre persone (tra cui un minore) mentre circolavano all’interno di un’autovettura in una via del capoluogo salentino. La fotografia, che ritraeva anche dei passanti non riconoscibili, era correlata da un articolo sulla “corsa allo shopping natalizio”. Le persone fotografate non avevano gradito vedere la loro immagine pubblicata a loro insaputa e perciò avevano adito l’autorità giudiziaria chiedendo un risarcimento dei danni patrimoniali per l’illegittima pubblicazione.

 

 

Il Tribunale aveva accolto la richiesta ritenendo non sussistente alcuna specifica condizione per la pubblicazione dell’immagine, nella specie l’interesse pubblico alla notizia, come sancito dagli articoli 10 del Cc e 96-97 della legge 633/41, sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Il giudice di primo grado aveva poi liquidato il pregiudizio subito in via equitativa sulla base del cosiddetto prezzo del consenso alla pubblicazione, ovvero sulla «somma che si sarebbe potuto ottenere in caso di consenso alla stessa», quantificandolo in 2.500 euro totali.
L’editore aveva impugnato la sentenza in appello lamentandosi sia della errata interpretazione della legge in materia di diritto d’autore, sia dei criteri di calcolo della quantificazione del danno. La Corte d’appello tuttavia ha confermato in pieno la sentenza di primo grado.

 

L’interesse pubblico alla notizia – In primo luogo, i giudici pugliesi smontano la tesi sostenuta dall’appellante per il quale la pubblicazione della fotografia rispondeva a «ragioni di utilità sociale, rappresentata dalla esigenza di documentare l’ingorgo del traffico natalizio» e per tale motivo il diritto alla privacy della persona ritratta doveva cedere rispetto al diritto di cronaca, «essendovi interesse pubblico alla diffusione della notizia del traffico caotico». Per la Corte d’appello tale notizia non ha alcun collegamento con fatti di interesse pubblico. Anzi, sottolineano i giudici, una informazione di questo tipo ben poteva essere data «senza utilizzare il ritratto delle persone interessate (tra cui un minore), potendo l’ingorgo del traffico natalizio essere mostrato anche da foto ritraenti una visione d’insieme della strada bloccata».

 

La quantificazione del danno – In secondo luogo, alla Corte pare giusta le scelta del giudice di primo grado sull’utilizzo di un criterio equitativo per la liquidazione del danno. Per i giudici, infatti, non potendosi prendere in considerazione il valore materiale dello scatto fotografico, corrispondente al prezzo medio di una fotografia, come invece richiesto dall’appellante, il danno per la pubblicazione illecita di una immagine altrui deve essere calcolato in base alla somma corrispondente al compenso che la persona ritratta «avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione; somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall’autore della illecita pubblicazione».

 

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-10-01/diffusione-fotografie-senza-consenso-e-necessario-interesse-pubblico-notizia-122834.php?uuid=ACnLUA8&cmpid=nlql

Uncategorized @en / 5 Ottobre 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Diffusione di fotografie senza consenso, è necessario l’interesse pubblico alla notizia

La pubblicazione senza consenso di una immagine ritraente i volti ben definiti di alcuni soggetti è legittima solo se sussiste un interesse pubblico alla diffusione della notizia. In caso contrario, lo sfruttamento non autorizzato della fotografia provoca un danno che può essere liquidato in via forfetaria sulla base del cosiddetto prezzo del consenso, anche con valutazione equitativa ex articolo 1226 del Cc . Questo è quanto affermato dalla Corte d’appello di Lecce nella sentenza 280/2015.

 

Il caso – La vicenda, alquanto singolare, nasce con la pubblicazione su un quotidiano di una fotografia che ritraeva tre persone (tra cui un minore) mentre circolavano all’interno di un’autovettura in una via del capoluogo salentino. La fotografia, che ritraeva anche dei passanti non riconoscibili, era correlata da un articolo sulla “corsa allo shopping natalizio”. Le persone fotografate non avevano gradito vedere la loro immagine pubblicata a loro insaputa e perciò avevano adito l’autorità giudiziaria chiedendo un risarcimento dei danni patrimoniali per l’illegittima pubblicazione.

 

 

Il Tribunale aveva accolto la richiesta ritenendo non sussistente alcuna specifica condizione per la pubblicazione dell’immagine, nella specie l’interesse pubblico alla notizia, come sancito dagli articoli 10 del Cc e 96-97 della legge 633/41, sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Il giudice di primo grado aveva poi liquidato il pregiudizio subito in via equitativa sulla base del cosiddetto prezzo del consenso alla pubblicazione, ovvero sulla «somma che si sarebbe potuto ottenere in caso di consenso alla stessa», quantificandolo in 2.500 euro totali.
L’editore aveva impugnato la sentenza in appello lamentandosi sia della errata interpretazione della legge in materia di diritto d’autore, sia dei criteri di calcolo della quantificazione del danno. La Corte d’appello tuttavia ha confermato in pieno la sentenza di primo grado.

 

L’interesse pubblico alla notizia – In primo luogo, i giudici pugliesi smontano la tesi sostenuta dall’appellante per il quale la pubblicazione della fotografia rispondeva a «ragioni di utilità sociale, rappresentata dalla esigenza di documentare l’ingorgo del traffico natalizio» e per tale motivo il diritto alla privacy della persona ritratta doveva cedere rispetto al diritto di cronaca, «essendovi interesse pubblico alla diffusione della notizia del traffico caotico». Per la Corte d’appello tale notizia non ha alcun collegamento con fatti di interesse pubblico. Anzi, sottolineano i giudici, una informazione di questo tipo ben poteva essere data «senza utilizzare il ritratto delle persone interessate (tra cui un minore), potendo l’ingorgo del traffico natalizio essere mostrato anche da foto ritraenti una visione d’insieme della strada bloccata».

 

La quantificazione del danno – In secondo luogo, alla Corte pare giusta le scelta del giudice di primo grado sull’utilizzo di un criterio equitativo per la liquidazione del danno. Per i giudici, infatti, non potendosi prendere in considerazione il valore materiale dello scatto fotografico, corrispondente al prezzo medio di una fotografia, come invece richiesto dall’appellante, il danno per la pubblicazione illecita di una immagine altrui deve essere calcolato in base alla somma corrispondente al compenso che la persona ritratta «avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione; somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall’autore della illecita pubblicazione».

 

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-10-01/diffusione-fotografie-senza-consenso-e-necessario-interesse-pubblico-notizia-122834.php?uuid=ACnLUA8&cmpid=nlql