Uncategorized / 9 Agosto 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Diritto di oblio in internet e il fattore tempo

Il diritto di o (allo) oblio non può basarsi solo sul tempo trascorso dalla vicenda che si intende cancellare dalla Rete, ma deve valutare anche altri elementi, come il diritto all’informazione. Per questo, un funzionario pubblico che attualmente ricopre un elevato incarico nelle Forze dell’ordine, ha avuto dal Garante della privacy soddisfazione solo a metà.

L’interessato era stato coinvolto sedici anni fa, quando ricopriva nella Pa un altro incarico, in una vicenda giudiziaria per la quale aveva subito una condanna penale. La sentenza di condanna gli aveva, però, concesso sia il beneficio della sospensione condizionale della pena sia quello della non menzione nel casellario giudiziale. Nel 2013, poi, il tribunale di Roma aveva disposto la riabilitazione, grazie alla quale l’interessato risulta oggi esente da qualsiasi pregiudizio penale.

Nonostante questo, anche di recente era sufficiente digitare su Google il nome de l soggetto o anche il nominativo insieme alla parola «condannato», per ottenere una serie di articoli di tanti anni fa, non aggiornati con le più recenti evoluzioni della vicenda. L’interessato aveva, dunque, chiesto al motore di ricerca di applicare il diritto all’oblio e rimuovere quelle vecchie notizie.

Google non aveva, però, dato seguito alla richiesta. Secondo i legali della società, infatti, in questo caso non ci si poteva rifare alla sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2014 (cosiddetta “sentenza Costeja” o “Google Spain”, che ha accolto il diritto all’oblio), perché lì si affermava che potevano essere cancellati dalla Rete i risultati di una ricerca che partiva dal solo nome e cognome del soggetto. Nel caso di specie, invece, bisognava aggiungere anche la parola «condannato». Questo, secondo Google, dimostrava che le persone che consultavano internet conoscevano comunque la vicenda personale dell’interessato.

La questione è finita davanti al Garante della privacy, che non ha accolto la tesi della società californiana. Per l’Authority, la sentenza spagnola autorizza a prendere in considerazione i risultati di una ricerca effettuata a partire dal nome del soggetto, senza però escludere che si possano associare ulteriori parole. Dunque, considerato il tempo trascorso dalla vicenda giudiziaria, l’avvenuta riabilitazione dell’interessato e il fatto che apparivano sulla Rete notizie datate e non aggiornate, il Garante ha imposto a Google di applicare il diritto all’oblio.

Discorso diverso, invece, per articoli più recenti, pubblicati tra il 2012 e il 2016, i quali, pur ricordando la vicenda giudiziaria, la inseriscono in un contesto più ampio, nel quale sono forniti anche altri elementi. In questo caso, il diritto all’oblio non si può applicare, perché prevale quello all’informazione, anche in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto dall’interessato.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-08-08/per-diritto-all-oblio-non-basta-solo-fattore-tempo-211123.php?uuid=AEjADeAC

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Diritto di oblio in internet e il fattore tempo

Il diritto di o (allo) oblio non può basarsi solo sul tempo trascorso dalla vicenda che si intende cancellare dalla Rete, ma deve valutare anche altri elementi, come il diritto all’informazione. Per questo, un funzionario pubblico che attualmente ricopre un elevato incarico nelle Forze dell’ordine, ha avuto dal Garante della privacy soddisfazione solo a metà.

L’interessato era stato coinvolto sedici anni fa, quando ricopriva nella Pa un altro incarico, in una vicenda giudiziaria per la quale aveva subito una condanna penale. La sentenza di condanna gli aveva, però, concesso sia il beneficio della sospensione condizionale della pena sia quello della non menzione nel casellario giudiziale. Nel 2013, poi, il tribunale di Roma aveva disposto la riabilitazione, grazie alla quale l’interessato risulta oggi esente da qualsiasi pregiudizio penale.

Nonostante questo, anche di recente era sufficiente digitare su Google il nome de l soggetto o anche il nominativo insieme alla parola «condannato», per ottenere una serie di articoli di tanti anni fa, non aggiornati con le più recenti evoluzioni della vicenda. L’interessato aveva, dunque, chiesto al motore di ricerca di applicare il diritto all’oblio e rimuovere quelle vecchie notizie.

Google non aveva, però, dato seguito alla richiesta. Secondo i legali della società, infatti, in questo caso non ci si poteva rifare alla sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2014 (cosiddetta “sentenza Costeja” o “Google Spain”, che ha accolto il diritto all’oblio), perché lì si affermava che potevano essere cancellati dalla Rete i risultati di una ricerca che partiva dal solo nome e cognome del soggetto. Nel caso di specie, invece, bisognava aggiungere anche la parola «condannato». Questo, secondo Google, dimostrava che le persone che consultavano internet conoscevano comunque la vicenda personale dell’interessato.

La questione è finita davanti al Garante della privacy, che non ha accolto la tesi della società californiana. Per l’Authority, la sentenza spagnola autorizza a prendere in considerazione i risultati di una ricerca effettuata a partire dal nome del soggetto, senza però escludere che si possano associare ulteriori parole. Dunque, considerato il tempo trascorso dalla vicenda giudiziaria, l’avvenuta riabilitazione dell’interessato e il fatto che apparivano sulla Rete notizie datate e non aggiornate, il Garante ha imposto a Google di applicare il diritto all’oblio.

Discorso diverso, invece, per articoli più recenti, pubblicati tra il 2012 e il 2016, i quali, pur ricordando la vicenda giudiziaria, la inseriscono in un contesto più ampio, nel quale sono forniti anche altri elementi. In questo caso, il diritto all’oblio non si può applicare, perché prevale quello all’informazione, anche in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto dall’interessato.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-08-08/per-diritto-all-oblio-non-basta-solo-fattore-tempo-211123.php?uuid=AEjADeAC

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