Uncategorized / 16 Marzo 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Diritto d’autore: scatta il reato per chi fotocopia il libro

In occasione di un controllo presso una copisteria la Polizia accertava che era in corso la stampa delle pagine di un libro e vi era una fila consistente di ragazzi in attesa di poter fotocopiare che, accortisi dell’arrivo degli agenti, si davano alla fuga.

 

 

Di qui la condanna, confermata dalla Corte di Appello, del proprietario della copisteria alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 1.500,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge per il reato di cui all’art. 171 ter lett. B) della L. 633/41 che punisce chi “abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati“.
È stato inutile anche ricorrere in Cassazione in quanto la Terza Sezione Penale della Suprema Corte con sentenza n. 9209/2016 – udienza 27.5.2015 ha rigettato, a causa del consistente numero di pagine fotocopiate, anche il motivo con il quale la difesa lamentava la mancata concessione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di cui al comma 3 dell’art. 171 ter L. 633/41.
Ad avviso della Corte il concetto di particolare tenuità del fatto previsto dalla citata  norma implica, peraltro, un giudizio globale del fatto che non può essere circoscritto, al solo dato quantitativo, occorrendo prendere in esame altre circostanze previste dall’art. 133 cod. pen. quali le modalità della condotta, i suoi scopi, la sistematicità, la capacità a delinquere del reo.
Quanto, invece, alla asserita applicabilità dell’art. 68 della L. 633/41 invocata dalla difesa, è costante l’orientamento della Corte Suprema secondo il quale la riproduzione di singole opere o brani di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopie è consentita solo se limitata al 15% di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale: nel caso in esame la Corte ha escluso che si trattasse di fotocopie per uso personale, versandosi, invece, in una ipotesi di attività commerciale con scopi di lucro.
fonte: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/marzo/1457884841267.html
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Diritto d’autore: scatta il reato per chi fotocopia il libro

In occasione di un controllo presso una copisteria la Polizia accertava che era in corso la stampa delle pagine di un libro e vi era una fila consistente di ragazzi in attesa di poter fotocopiare che, accortisi dell’arrivo degli agenti, si davano alla fuga.

 

 

Di qui la condanna, confermata dalla Corte di Appello, del proprietario della copisteria alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 1.500,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge per il reato di cui all’art. 171 ter lett. B) della L. 633/41 che punisce chi “abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati“.
È stato inutile anche ricorrere in Cassazione in quanto la Terza Sezione Penale della Suprema Corte con sentenza n. 9209/2016 – udienza 27.5.2015 ha rigettato, a causa del consistente numero di pagine fotocopiate, anche il motivo con il quale la difesa lamentava la mancata concessione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di cui al comma 3 dell’art. 171 ter L. 633/41.
Ad avviso della Corte il concetto di particolare tenuità del fatto previsto dalla citata  norma implica, peraltro, un giudizio globale del fatto che non può essere circoscritto, al solo dato quantitativo, occorrendo prendere in esame altre circostanze previste dall’art. 133 cod. pen. quali le modalità della condotta, i suoi scopi, la sistematicità, la capacità a delinquere del reo.
Quanto, invece, alla asserita applicabilità dell’art. 68 della L. 633/41 invocata dalla difesa, è costante l’orientamento della Corte Suprema secondo il quale la riproduzione di singole opere o brani di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopie è consentita solo se limitata al 15% di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale: nel caso in esame la Corte ha escluso che si trattasse di fotocopie per uso personale, versandosi, invece, in una ipotesi di attività commerciale con scopi di lucro.
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