Uncategorized / 10 Gennaio 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

È pubblicità ingannevole imputare alle gomme da masticare effetti salutari per l’igiene orale

E’ legittimo il provvedimento con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto ad alcune ditte produttrici di chewing gum una sanzione per pratica commerciale scorretta, per aver diffuso messaggi promozionali incentrati sui benefici salutistici derivanti dal consumo degli stessi, specificamente per l’igiene orale e dentale (antitartaro, anticarie e antiplacca) e tali da suggerire una sostanziale assimilazione dell’uso delle gomme da masticare pubblicizzate all’utilizzo dello spazzolino e del dentifricio e all’intervento del dentista, senza suffragare tale messaggio con prove scientifiche. Lo ha deciso la sezione I del Tar Lazio con le sentenza 3 gennaio 2017 n. 62.

Nel caso sottoposto all’esame del Tar Lazio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ravvisato l’ingannevolezza della pratica sotto due distinti e concorrenti profili: assimilazione del consumo di gomme da masticare all’uso dello spazzolino e dei controlli periodici dal dentista e utilizzo di claim salutistici tesi ad accreditare effetti benefici per la salute di denti e del cavo orale, superiori a prodotti anticarie, antiplacca e antitartaro, in assenza di autorizzazione ai sensi del Regolamento CE n. 1924/06.

Preliminarmente, con riferimento alla competenza dell’Antitrust ad adottare il provvedimento sanzionatorio, il Tar ha ricordato che la disciplina in materia di etichettature e di integratori alimentari e la disciplina in materia di tutela del consumatore sono tra di loro complementari e non alternative, così che sussiste la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a valutare la scorrettezza di una pratica commerciale, anche alla luce dei criteri generali e delle specifiche prescrizioni di cui al regolamento claim (CE n. 1924/2006). Ciò in quanto tale regolamento individua e disciplina indicazioni salutistiche diversificate, lasciando comunque salvo il disposto della direttiva 450/84/CEE in materia di pubblicità ingannevole.

La Sezione ha poi aggiunto che l’approvazione della confezione del prodotto da parte del Ministero della salute non può valere a fondare una situazione di affidamento sulla legittimità della condotta promozionale, essendo la stessa tesa “ad accertare l’adeguatezza del prodotto in relazione alla composizione, agli apporti giornalieri, alle proprietà rivendicate e alle indicazioni”, senza incidere in ordine alla valutazione della capacità decettiva del consumatore, a tutela della quale ha agito l’Autorità.

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/amministrativo/2017-01-09/e-pubblicita-ingannevole-imputare-gomme-masticare-effetti-salutari-l-igiene-orale–145614.php?uuid=ADaFBETC

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È pubblicità ingannevole imputare alle gomme da masticare effetti salutari per l’igiene orale

E’ legittimo il provvedimento con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto ad alcune ditte produttrici di chewing gum una sanzione per pratica commerciale scorretta, per aver diffuso messaggi promozionali incentrati sui benefici salutistici derivanti dal consumo degli stessi, specificamente per l’igiene orale e dentale (antitartaro, anticarie e antiplacca) e tali da suggerire una sostanziale assimilazione dell’uso delle gomme da masticare pubblicizzate all’utilizzo dello spazzolino e del dentifricio e all’intervento del dentista, senza suffragare tale messaggio con prove scientifiche. Lo ha deciso la sezione I del Tar Lazio con le sentenza 3 gennaio 2017 n. 62.

Nel caso sottoposto all’esame del Tar Lazio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ravvisato l’ingannevolezza della pratica sotto due distinti e concorrenti profili: assimilazione del consumo di gomme da masticare all’uso dello spazzolino e dei controlli periodici dal dentista e utilizzo di claim salutistici tesi ad accreditare effetti benefici per la salute di denti e del cavo orale, superiori a prodotti anticarie, antiplacca e antitartaro, in assenza di autorizzazione ai sensi del Regolamento CE n. 1924/06.

Preliminarmente, con riferimento alla competenza dell’Antitrust ad adottare il provvedimento sanzionatorio, il Tar ha ricordato che la disciplina in materia di etichettature e di integratori alimentari e la disciplina in materia di tutela del consumatore sono tra di loro complementari e non alternative, così che sussiste la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a valutare la scorrettezza di una pratica commerciale, anche alla luce dei criteri generali e delle specifiche prescrizioni di cui al regolamento claim (CE n. 1924/2006). Ciò in quanto tale regolamento individua e disciplina indicazioni salutistiche diversificate, lasciando comunque salvo il disposto della direttiva 450/84/CEE in materia di pubblicità ingannevole.

La Sezione ha poi aggiunto che l’approvazione della confezione del prodotto da parte del Ministero della salute non può valere a fondare una situazione di affidamento sulla legittimità della condotta promozionale, essendo la stessa tesa “ad accertare l’adeguatezza del prodotto in relazione alla composizione, agli apporti giornalieri, alle proprietà rivendicate e alle indicazioni”, senza incidere in ordine alla valutazione della capacità decettiva del consumatore, a tutela della quale ha agito l’Autorità.

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/amministrativo/2017-01-09/e-pubblicita-ingannevole-imputare-gomme-masticare-effetti-salutari-l-igiene-orale–145614.php?uuid=ADaFBETC

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