La creazione di un telegiornale (e del suo format) che trasmette soltanto buone notizie non è un’opera tutelata dalle norme sul diritto d’autore. Tale format, infatti, non è dotato di creatività e originalità necessarie per beneficiare della protezione autorale. Senza una struttura programmatica sufficientemente chiara e definita, infatti, si è in presenza di una ideazione vaga e generica. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza 775/2017.
Il caso – Protagonista della vicenda è una donna, di professione attrice ed autrice, la quale si era rivolta al Tribunale delle Imprese di Roma dopo aver scoperto che un format televisivo da lei ideato in occasione di un concorso veniva utilizzato a sua insaputa da una emittente televisiva. Si trattava, nello specifico, di un «telegiornale composto soltanto da buone notizie che si rivolgeva al pubblico al fine di addolcire le amarezze della vita quotidiana, divulgando soltanto le reali notizie positive e gioiose che accadono, sia in Italia sia all’estero». Per l’autrice, tale format aveva i requisiti della originalità e della novità, tali da legittimarne la tutela del diritto d’autore, in quanto si poneva in «discontinuità con la ordinaria programmazione dei notiziari». La società convenuta, invece, accusata di aver riprodotto abusivamente il format, riteneva di non aver posto in essere alcuna violazione, data la non originalità del format in questione.
La decisione – E anche il Tribunale capitolino condivide questa tesi. Ebbene, i giudici romani affermano che, affinché l’opera possa beneficiare della protezione richiesta dall’autrice, è necessario valutarne la creatività e l’originalità «sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità». Tali caratteristiche non sembrano essere però presenti in relazione al format televisivo di cui l’attrice si ritiene ideatrice. Il format di un telegiornale, per essere originale, infatti, deve avere una «una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa e idonea a consentire lo sviluppo della rappresentazione secondo articolazioni sequenziali» e gli elementi qualificanti di tale struttura «devono essere elaborati in modo sufficientemente chiaro e definito, essendosi altrimenti in presenza di un’ideazione vaga e generica». A ciò va aggiunto che la tutela autoriale si estende solo alla forma rappresentativa e non anche al contenuto dei fatti narrati. In sostanza, conclude il Tribunale, il telegiornale che trasmette esclusivamente notizie positive è un format privo di originalità e in quanto tale non è protetto dalle norme sul diritto d’autore.