Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 7269/2026 del 23 settembre 2026
L’identità di una catena di ristoranti può rappresentare un importante patrimonio immateriale dell’impresa. Arredi, organizzazione degli spazi, illuminazione e soluzioni decorative – ossia il concept, ovvero il look alike o l’allestimento distintivo – contribuiscono a creare un’esperienza riconoscibile e a differenziare un’attività dai suoi concorrenti. Ma fino a che punto questa combinazione di elementi può beneficiare della protezione accordata dalla legge sul diritto d’autore?
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 7269/2026, pubblicata il 23 settembre 2026, che offre interessanti indicazioni sui presupposti necessari affinché il progetto di allestimento di un locale commerciale possa qualificarsi come opera dell’ingegno.
La controversia: l’imitazione del format di una catena di ristoranti
La vicenda trae origine dall’azione promossa dal titolare di una catena di ristoranti, inizialmente sviluppatasi in Francia e successivamente diffusasi in altre città europee.
Parliamo della catena di ristoranti Bigmamma
L’impresa sosteneva di aver elaborato un modello di ristorazione caratterizzato da una specifica identità estetica e commerciale, ispirata alla cucina tradizionale italiana e a un’esperienza di consumo informale e conviviale.
Secondo la prospettazione attorea, l’originalità del format derivava dall’accostamento di molteplici soluzioni di interior design: vegetazione particolarmente abbondante, materiali naturali, superfici in mattoni, oggetti decorativi legati alla tradizione gastronomica italiana, cucine aperte al pubblico, illuminazione scenografica e insegne luminose.
A tali caratteristiche si affiancavano specifiche modalità di presentazione delle pietanze e una comunicazione commerciale dal linguaggio immediato e informale.
Il titolare della catena lamentava che un’impresa concorrente avesse riprodotto gli aspetti qualificanti del proprio modello commerciale, realizzando ambienti e adottando soluzioni espressive sostanzialmente analoghe.
Venivano pertanto formulate domande di accertamento della violazione del diritto d’autore e di concorrenza sleale, accompagnate da richieste inibitorie e risarcitorie.
Il diritto d’autore può tutelare l’interior design di un locale commerciale?
Il principale riferimento normativo è rappresentato dall’art. 2, comma 1, n. 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che ricomprende tra le opere protette i disegni e le opere dell’architettura.
La tutela autorale può estendersi anche ai progetti di architettura d’interni, compresi quelli concepiti per l’allestimento di negozi, ristoranti e altri spazi commerciali.
Ciò non significa, tuttavia, che qualsiasi formula di arredamento o modello di organizzazione di un’attività economica costituisca automaticamente un’opera dell’ingegno.
La distinzione fondamentale riguarda il rapporto tra idea imprenditoriale e sua concreta espressione creativa.
Un’idea commerciale, considerata in termini astratti, non diventa oggetto di un diritto esclusivo per il semplice fatto di essere riconoscibile o economicamente efficace.
Diversamente, un progetto di interior design può ricevere protezione quando la disposizione degli spazi e la combinazione degli elementi architettonici e decorativi esprimano scelte creative tali da conferire all’insieme una precisa identità formale.
Il precedente della Cassazione n. 8433/2020
Un riferimento centrale è costituito dalla Cassazione civile, Sez. I, 30 aprile 2020, n. 8433, relativa alla protezione autorale dei progetti di architettura d’interni destinati agli esercizi commerciali.
Il principio ricavabile da tale precedente è che l’originalità non deve necessariamente risiedere in ciascuno degli oggetti o dei materiali utilizzati.
Anche componenti già conosciute possono concorrere alla realizzazione di un’opera creativa, purché siano organizzate attraverso scelte progettuali capaci di esprimere una composizione complessiva originale.
Assume quindi particolare importanza la presenza di una chiave stilistica unitaria, attraverso la quale il progetto possa essere identificato come una specifica creazione intellettuale.
Non è sufficiente, in altri termini, individuare una serie di caratteristiche ricorrenti: occorre dimostrare che esse costituiscano il risultato di una progettazione riconoscibile nella sua espressione formale.
La decisione del Tribunale di Milano: manca un progetto creativo unitario
Applicando questi principi, il Tribunale di Milano ha escluso che il format rivendicato dall’impresa attrice potesse beneficiare, nel caso concreto, della protezione autorale.
Un primo elemento determinante è stato individuato nella documentazione prodotta in giudizio.
Secondo il Tribunale, non era stata dimostrata l’esistenza di un progetto di interior design elaborato prima dell’apertura dei ristoranti, dal quale fosse possibile ricostruire una precisa impostazione progettuale destinata a essere riprodotta nei diversi esercizi.
L’esame degli allestimenti effettivamente realizzati aveva inoltre evidenziato differenze significative tra i locali della medesima catena, sia per quanto riguardava gli arredi sia sotto il profilo delle soluzioni stilistiche adottate.
Tale eterogeneità non consentiva di individuare un disegno complessivo sufficientemente definito e riconoscibile.
Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza dei necessari requisiti di creatività e originalità, rilevando come le soluzioni decorative e architettoniche richiamate dall’attrice fossero largamente utilizzate nel settore della ristorazione.
Il punto decisivo non è, dunque, la semplice presenza di elementi estetici comuni a più locali, ma la possibilità di riconoscere nella loro organizzazione una creazione formalmente autonoma e originale.
In mancanza di tale presupposto, il Tribunale ha rigettato la domanda fondata sulla violazione del diritto d’autore.
Esclusa anche la concorrenza sleale
La controversia investiva anche l’art. 2598 c.c., con particolare riferimento all’imitazione servile, all’appropriazione di pregi e alla concorrenza parassitaria.
Anche queste domande sono state respinte.
Quanto all’imitazione servile, il Tribunale non ha ravvisato la riproduzione di caratteristiche individualizzanti idonee a integrare un illecito confusorio.
È stata parimenti esclusa l’appropriazione di pregi, anche nella prospettata forma dell’agganciamento alla notorietà altrui, non essendo stata riscontrata l’indebita appropriazione di caratteristiche distintive dell’impresa concorrente.
Infine, il giudice ha negato la configurabilità della concorrenza parassitaria, non risultando provata una condotta sistematica di sfruttamento di una pluralità di iniziative originali riconducibili all’attrice.
La pronuncia conferma così la necessità di valutare autonomamente i presupposti dei diversi illeciti: l’eventuale somiglianza tra due iniziative commerciali non è, da sola, sufficiente a dimostrare né una violazione del diritto d’autore né un comportamento contrario alle regole della concorrenza.
Le implicazioni per le imprese: come proteggere un format commerciale
La decisione offre alcuni spunti di particolare interesse per le imprese che investono nella progettazione di spazi commerciali destinati a essere replicati in più sedi.
Anzitutto, occorre distinguere l’identità commerciale di un’impresa dal progetto architettonico che eventualmente la rappresenta.
Un format può essere riconoscibile per il pubblico grazie a una combinazione di fattori, come l’offerta gastronomica, il servizio, il marketing e l’atmosfera dei locali, senza che ciò comporti necessariamente la qualificazione dell’intero modello imprenditoriale come opera protetta dal diritto d’autore.
Sul piano operativo, diventa quindi opportuno documentare adeguatamente il percorso creativo e progettuale mediante elaborati architettonici, disegni, rendering e altri materiali idonei a identificare le scelte compositive adottate.
Quando il progetto è destinato a essere replicato in più punti vendita, può inoltre risultare utile predisporre documentazione che ne descriva gli elementi stilistici essenziali, distinguendoli dalle soluzioni puramente funzionali e dagli aspetti lasciati alla libera personalizzazione dei singoli locali.
Si tratta di accorgimenti che, pur non garantendo automaticamente il riconoscimento della tutela autorale, possono assumere rilevanza probatoria in un eventuale giudizio.
Resta inoltre opportuno valutare, a seconda delle caratteristiche del caso concreto, il possibile ricorso ad altri strumenti di protezione della proprietà intellettuale e industriale, inclusi marchi e disegni o modelli registrati.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Milano n. 7269/2026 chiarisce un aspetto fondamentale della tutela dei format commerciali: il successo e la riconoscibilità di un concept imprenditoriale non coincidono necessariamente con la sua proteggibilità attraverso il diritto d’autore.
La protezione può riguardare l’espressione creativa di un progetto di architettura d’interni, ma richiede che tale progetto presenti caratteri di originalità e una configurazione formale sufficientemente determinata.
Per le imprese, la conseguenza è importante: valorizzare il proprio format non significa soltanto renderlo distintivo sul mercato, ma anche individuare correttamente quali elementi possano essere oggetto di tutela giuridica e predisporre gli strumenti necessari a dimostrarne i requisiti.
La vicenda conferma, in definitiva, che non è l’idea commerciale in sé a essere protetta dal diritto d’autore, bensì la sua eventuale traduzione in un’opera creativa concreta, originale e identificabile.
Insomma, mancava ciò che la Cassazione ritrovata nei negozi KIKO a cui, invece, protezione veniva attribuita.
La soluzione?
Per proteggere il lookalike del proprio esercizio commerciale bisogna registrarlo come marchio (atipico) e/o depositarlo come Design.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
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Art. 2, comma 1, n. 5, legge 22 aprile 1941, n. 633.
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Art. 2598 del codice civile.
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Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 7269/2026, pubblicata il 23 settembre 2026.
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Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020.