Uncategorized / 23 Aprile 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

il divorzio breve è legge, finalmente!

Da 6 mesi ad un anno.

Una piccola rivoluzione. La Camera ha approvato ieri definitivamente, a larghissima maggioranza (398 sì, 28 no), il taglio dei tempi della separazione necessari per ottenere il divorzio: basteranno 6 mesi in caso di consensuale e 12 mesi per la giudiziale, indipendentemente dalla presenza dei figli. Anticipati anche i tempi della scioglimento del regime di comunione de beni che potrà scattare dalla firma della separazione consensuale oppure dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati. Lo scarno testo del disegno di legge si occupa anche della fase transitoria, prevedendo espressamente che il pacchetto di novità potrà applicare anche ai procedimenti in corso.

Nel dettaglio, nelle separazioni giudiziali:

• è ridotta da 3 anni a 12 mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;

• il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali:

• taglio a 6 mesi del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;

• estensione del termine breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;

• decorso del termine anche in questo caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Qualche dato, infine. Nel 2012, per l’Istat,le separazioni sono state 88.288 e i divorzi 51.319, entrambi in calo rispetto all’anno precedente (rispettivamente -0,6% e -4,6%). Anche i tassi di separazione e di divorzio, in continua crescita dal 1995, registrano una battuta d’arresto nel 2012. Per ogni 1.000 matrimoni si contano 311 separazioni e 174 divorzi. Nel nostro Paese, per i divorzi concessi nel 2012 l’intervallo di tempo intercorso tra la separazione legale e la successiva domanda di divorzio è stato pari o inferiore a 5 anni nel 62,3% dei casi.

La durata media del matrimonio al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento risulta pari a 16 anni per le separazioni e a 19 anni per i divorzi. I matrimoni più recenti durano di meno. Confrontando i matrimoni celebrati nel 1985 con quelli del 2005, le unioni interrotte dopo sette anni da una separazione sono raddoppiate, passando dal 4,5% al 9,3 per cento%.

Ma il divorzio breve non è l’unica strada a disposizione dei coniugi che vogliono archiviare definitivamente il matrimonio. Il decreto legge 132/2014 (convertito nella legge 162/2014) mette a disposizione altre due vie per comporre i rapporti tra i coniugi fuori dalle aule del Tribunale.

La prima scorciatoia è la negoziazione assistita applicabile a separazione, divorzio e modifica delle condizioni. Anche in presenza di figli minori o maggiorenni da tutelare, le parti possono risolvere in via amichevole la controversia. L’accordo scritto, raggiunto con l’assistenza di un legale, costituisce un titolo esecutivo da inviare, entro 10 giorni al Pubblico ministero competente. Questi, in assenza di figli si limiterà ad un controllo formale dell’atto. Quando i figli ci sono, il Pm, prima del nulla osta, dovrà valutare che l’intesa raggiunta risponda ai loro interessi.

Se così non fosse l’atto sarà trasmesso, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che fisserà, entro un mese, la comparizione delle parti. Nell’accordo si chiarisce che gli avvocati hanno tentato la conciliazione e informato le parti sia sulla possibilità di procedere alla mediazione familiare sia sull’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con i genitori.

Sarà poi cura degli avvocati delle parti, pena una sanzione che va da 2mila a 10mila euro, trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Per agevolare il compito dei legali, il Consiglio nazionale forense ha pubblicato sul proprio sito e inviato agli avvocati alcuni moduli standard necessari per la trasmissione degli accordi conclusi dalle parti con la definizione extragiudiziale e per il loro censimento a fini Istat.

Oltre alla negoziazione assistita, che produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziari, è stata introdotta anche la disciplina complementare che consente di separarsi o divorziare, rivedendo anche le condizioni, oltre che davanti all’avvocato anche al cospetto del sindaco, con l’assistenza del legale facoltativa. Una soluzione esclusa però se ci sono figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Per la conferma dell’accordo, con esclusione della modifica degli accordi, è necessario un passo ulteriore. Il sindaco dovrà aspettare un mese e poi invitare davanti a sé le parti per la conferma dell’accordo, che “salta” se uno dei due o tutti e due non si presentano.

vedi http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-04-22/per-ottenere-divorzio-basteranno-6-mesi-212907.php?uuid=ABJIDuTD&cmpid=nlql

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il divorzio breve è legge, finalmente!

Da 6 mesi ad un anno.

Una piccola rivoluzione. La Camera ha approvato ieri definitivamente, a larghissima maggioranza (398 sì, 28 no), il taglio dei tempi della separazione necessari per ottenere il divorzio: basteranno 6 mesi in caso di consensuale e 12 mesi per la giudiziale, indipendentemente dalla presenza dei figli. Anticipati anche i tempi della scioglimento del regime di comunione de beni che potrà scattare dalla firma della separazione consensuale oppure dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati. Lo scarno testo del disegno di legge si occupa anche della fase transitoria, prevedendo espressamente che il pacchetto di novità potrà applicare anche ai procedimenti in corso.

Nel dettaglio, nelle separazioni giudiziali:

• è ridotta da 3 anni a 12 mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;

• il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali:

• taglio a 6 mesi del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;

• estensione del termine breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;

• decorso del termine anche in questo caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Qualche dato, infine. Nel 2012, per l’Istat,le separazioni sono state 88.288 e i divorzi 51.319, entrambi in calo rispetto all’anno precedente (rispettivamente -0,6% e -4,6%). Anche i tassi di separazione e di divorzio, in continua crescita dal 1995, registrano una battuta d’arresto nel 2012. Per ogni 1.000 matrimoni si contano 311 separazioni e 174 divorzi. Nel nostro Paese, per i divorzi concessi nel 2012 l’intervallo di tempo intercorso tra la separazione legale e la successiva domanda di divorzio è stato pari o inferiore a 5 anni nel 62,3% dei casi.

La durata media del matrimonio al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento risulta pari a 16 anni per le separazioni e a 19 anni per i divorzi. I matrimoni più recenti durano di meno. Confrontando i matrimoni celebrati nel 1985 con quelli del 2005, le unioni interrotte dopo sette anni da una separazione sono raddoppiate, passando dal 4,5% al 9,3 per cento%.

Ma il divorzio breve non è l’unica strada a disposizione dei coniugi che vogliono archiviare definitivamente il matrimonio. Il decreto legge 132/2014 (convertito nella legge 162/2014) mette a disposizione altre due vie per comporre i rapporti tra i coniugi fuori dalle aule del Tribunale.

La prima scorciatoia è la negoziazione assistita applicabile a separazione, divorzio e modifica delle condizioni. Anche in presenza di figli minori o maggiorenni da tutelare, le parti possono risolvere in via amichevole la controversia. L’accordo scritto, raggiunto con l’assistenza di un legale, costituisce un titolo esecutivo da inviare, entro 10 giorni al Pubblico ministero competente. Questi, in assenza di figli si limiterà ad un controllo formale dell’atto. Quando i figli ci sono, il Pm, prima del nulla osta, dovrà valutare che l’intesa raggiunta risponda ai loro interessi.

Se così non fosse l’atto sarà trasmesso, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che fisserà, entro un mese, la comparizione delle parti. Nell’accordo si chiarisce che gli avvocati hanno tentato la conciliazione e informato le parti sia sulla possibilità di procedere alla mediazione familiare sia sull’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con i genitori.

Sarà poi cura degli avvocati delle parti, pena una sanzione che va da 2mila a 10mila euro, trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Per agevolare il compito dei legali, il Consiglio nazionale forense ha pubblicato sul proprio sito e inviato agli avvocati alcuni moduli standard necessari per la trasmissione degli accordi conclusi dalle parti con la definizione extragiudiziale e per il loro censimento a fini Istat.

Oltre alla negoziazione assistita, che produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziari, è stata introdotta anche la disciplina complementare che consente di separarsi o divorziare, rivedendo anche le condizioni, oltre che davanti all’avvocato anche al cospetto del sindaco, con l’assistenza del legale facoltativa. Una soluzione esclusa però se ci sono figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Per la conferma dell’accordo, con esclusione della modifica degli accordi, è necessario un passo ulteriore. Il sindaco dovrà aspettare un mese e poi invitare davanti a sé le parti per la conferma dell’accordo, che “salta” se uno dei due o tutti e due non si presentano.

vedi http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-04-22/per-ottenere-divorzio-basteranno-6-mesi-212907.php?uuid=ABJIDuTD&cmpid=nlql

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