Questa la massima della recentissima sentenza della Corte Europea, non ancora pubblicata, ma diffusa in lingua tedesca dal legale della parte convenuta in giudizio (http://goo.gl/efWKiK).

I convenuti erano accusati di aver violato il copyright dell’autore di un video per aver incorporato tale video sul proprio sito internet. Esattamente – per intenderci – come ho fatto io su questo stesso blog qualche giorno addietro (http://goo.gl/KgKgbo).

 

La violazione sarebbe consistita, a mente della parte attrice, nel aver diffuso il video – per mezzo di sua incorporazione nel proprio sito web – ad un “pubblico” non scelto dall’autore e senza sua preventiva autorizzazione e compensazione monetaria.

 

La corte, basandosi su altro precedente caso riguardante gli iperlinks, il cosidetto caso Svensson (http://goo.gl/Qu6IWy), ha statuito che, invece, nel caso di specie non era configurabile alcuna violazione del diritto di autore.

La Corte ritiene legittimo la incorporazione di video (embedding) in quanto (e nella misura in cui) tali video fossero già liberamente accessibili al pubblico. Ossia, detto in altre parole, se il video in questione era già liberamente accessibile al pubblico tutto, senza limitazioni alcuni, l’incorporazione di detto video in altro sito web non allarga, non amplia, la fascia di soggetti che possono potenzialmente usufruire di quel video. Non si tratta, insomma, di “altro” e diverso “pubblico”. Quindi non può sostenersi che l’incorporazione del video da parte dei convenuti renda detto video usufruibile da soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli scelti dall’autore del video.

Diverso sarebbe – e vi sarebbe quindi violazione del diritto di autore – se l’incorporazione del video lo rendesse accessibile a soggetti che, altrimenti, non potrebbero accedervi, perché, per es., per accedervi dovrebbero registrarsi sul sito dell’autore o pagare un prezzo. Cosa che, nel caso concreto, non era.

 

Con questa sentenza la Corte Europea applica un già affermato principio nel caso Svensson, chiarendo ulteriormente il concetto di “pubblico” inteso nella sua accezione sostantivata di “popolazione nel suo complesso”, segnando un sempre difficile contemperamento tra gli interessi degli autori egli interessi del “pubblico”, questa volta facendo pendere l’ago della bilancia verso quest ultimo.

 

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