Uncategorized / 24 Marzo 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Industrial design, la serialità non esclude il diritto d’autore

La serialità propria della produzione di articoli di industrial design non esclude il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera che va ricercato in altri indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali: il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte di ambienti culturali ed istituzionali; l’esposizione in mostre o musei; la pubblicazione su riviste specializzate; l’attribuzione di premi, o comunque l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, o infine la creazione da parte di un noto artista. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, cassazione_7477_2017, accogliendo il ricorso di Thun spa, una nota azienda costruttrice di statuine in ceramica, nei confronti di una concorrente.

 
Il Tribunale di Venezia e poi la Corte di appello invece avevano sostanzialmente bocciato le richieste, riconoscendo come atto di concorrenza sleale la produzione e commercializzazione soltanto di un modello raffigurante un cammello. Proposto ricorso, l’azienda lamentava, tra l’altro, che la «riproducibilità in modo seriale e su larga scala» non esclude il valore artistico ed il carattere creativo dell’opera.

 

La Suprema corte ricorda che l’articolo 22 del Dlgs 95/2001, in attuazione della direttiva 98/71/CE, è intervenuto sull’articolo 2 della legge sul diritto d’autore aggiungendo il n. 10 che ha introdotto una ulteriore categoria di opere suscettibili di protezione: «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Per cui, prosegue la sentenza, «la tutela autorale è oggi accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite». Esse, spiega la Corte, a differenza di quelle figurative (rientranti nella categoria di cui al n. 4 dello stesso art. 2), «trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale».

 

Ne consegue, continua la decisione, che correttamente la Corte territoriale ha escluso che i modelli di Thun potessero accedere alla tutela autorale quali vere e proprie opere di scultura ma ha errato nel negare il valore artistico dei modelli solo perché «facilmente riproducibili in modo seriale e su larga scala», giudicandoli privi di uno stile «fortemente individuale, in quanto riprodotte da anni in migliaia di esemplari e senza autonomo valore nel mercato dell’arte». Infatti, prosegue il Collegio, la produzione su larga scala non costituisce un elemento dirimente «dal momento che ogni opera di disegno industriale è destinata ad essere sfruttata attraverso processi di fabbricazione seriali». E la soluzione indicata in appello «finisce per vanificare il senso dell’intervento legislativo, dal momento che rende di fatto non proteggibile tutte le opere di design industriale».

 

Infine, per i giudici, siccome la normativa europea non predetermina le condizioni di proteggibilità del disegno o del modello in base alla legge sul diritto d’autore, «la disciplina introdotta con il Dlgs n. 95/2001, che richiede contenuto creativo e contenuto artistico, costituisce coerente recepimento della normativa comunitaria».

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-03-23/industrial-design-serialita-non-esclude-diritto-d-autore-174647.php?uuid=AEPQRLs

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Industrial design, la serialità non esclude il diritto d’autore

La serialità propria della produzione di articoli di industrial design non esclude il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera che va ricercato in altri indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali: il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte di ambienti culturali ed istituzionali; l’esposizione in mostre o musei; la pubblicazione su riviste specializzate; l’attribuzione di premi, o comunque l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, o infine la creazione da parte di un noto artista. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, cassazione_7477_2017, accogliendo il ricorso di Thun spa, una nota azienda costruttrice di statuine in ceramica, nei confronti di una concorrente.

 
Il Tribunale di Venezia e poi la Corte di appello invece avevano sostanzialmente bocciato le richieste, riconoscendo come atto di concorrenza sleale la produzione e commercializzazione soltanto di un modello raffigurante un cammello. Proposto ricorso, l’azienda lamentava, tra l’altro, che la «riproducibilità in modo seriale e su larga scala» non esclude il valore artistico ed il carattere creativo dell’opera.

 

La Suprema corte ricorda che l’articolo 22 del Dlgs 95/2001, in attuazione della direttiva 98/71/CE, è intervenuto sull’articolo 2 della legge sul diritto d’autore aggiungendo il n. 10 che ha introdotto una ulteriore categoria di opere suscettibili di protezione: «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Per cui, prosegue la sentenza, «la tutela autorale è oggi accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite». Esse, spiega la Corte, a differenza di quelle figurative (rientranti nella categoria di cui al n. 4 dello stesso art. 2), «trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale».

 

Ne consegue, continua la decisione, che correttamente la Corte territoriale ha escluso che i modelli di Thun potessero accedere alla tutela autorale quali vere e proprie opere di scultura ma ha errato nel negare il valore artistico dei modelli solo perché «facilmente riproducibili in modo seriale e su larga scala», giudicandoli privi di uno stile «fortemente individuale, in quanto riprodotte da anni in migliaia di esemplari e senza autonomo valore nel mercato dell’arte». Infatti, prosegue il Collegio, la produzione su larga scala non costituisce un elemento dirimente «dal momento che ogni opera di disegno industriale è destinata ad essere sfruttata attraverso processi di fabbricazione seriali». E la soluzione indicata in appello «finisce per vanificare il senso dell’intervento legislativo, dal momento che rende di fatto non proteggibile tutte le opere di design industriale».

 

Infine, per i giudici, siccome la normativa europea non predetermina le condizioni di proteggibilità del disegno o del modello in base alla legge sul diritto d’autore, «la disciplina introdotta con il Dlgs n. 95/2001, che richiede contenuto creativo e contenuto artistico, costituisce coerente recepimento della normativa comunitaria».

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-03-23/industrial-design-serialita-non-esclude-diritto-d-autore-174647.php?uuid=AEPQRLs

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