Uncategorized / 12 Novembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

La Corte Ue boccia la registrazione del marchio del cubo di Rubik

La Corte di Giustizia Ue con la sentenza 10 novembre 2016 causa C-30/15 ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione dell’Euipo, l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, che avevano confermato la registrazione della forma del cubo di Rubik come marchio dell’Unione. Nell’esaminare se la registrazione dovesse essere rifiutata per il motivo che tale forma comportava una soluzione tecnica, l’Euipo e il Tribunale avrebbero dovuto prendere in considerazione anche elementi funzionali non visibili del prodotto rappresentato da detta forma, quali la sua capacità di rotazione. Di conseguenza, l’Euipo dovrà adottare una nuova decisione tenendo conto di quanto dichiarato dalla Corte nella presente sentenza.

Il caso – Su richiesta della Seven Towns, una società britannica che gestisce fra l’altro i diritti di proprietà intellettuale legati al “cubo di Rubik”, nel 1999 l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale aveva registrato come marchio dell’Unione tridimensionale per “puzzle tridimensionali” la famosa forma di cubo che fa ancora impazzire molti. Nel 2006, la Simba Toys, un produttore di giocattoli tedesco, chiese all’Euipo l’annullamento del marchio tridimensionale a motivo del fatto che comportava una soluzione tecnica consistente nella sua capacità di rotazione, soluzione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non in quanto marchio. Poiché l’Euipo respinse la domanda, la Simba Toys si rivolse al Tribunale dell’Unione europea un ricorso volto all’annullamento della decisione Euipo.
Con sentenza del 25 novembre 2014, il Tribunale respinse il ricorso con la motivazione che la forma di cubo non svolge alcuna funzione tecnica che le impedisca di essere tutelata in quanto marchio. La soluzione tecnica che caratterizza il cubo di Rubik “non risulta dalle caratteristiche di tale forma, bensì, tutt’al più, da un meccanismo interno ed invisibile del cubo”, aveva indicato il Tribunale. Di qui l’impugnazione della sentenza

La posizione della Cgue – La Corte ricorda che il regolamento sul marchio comunitario ha lo scopo di evitare che il diritto dei marchi conferisca ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto. A tal riguardo, la Corte constata che le caratteristiche essenziali della forma controversa consistono in un cubo e in una struttura a griglia che compare su ciascuna faccia di detto cubo. Riguardo poi alla questione di stabilire se la registrazione della forma come marchio dell’Unione sia idonea a conferire alla Seven Towns un monopolio su una soluzione tecnica, la Corte sottolinea che occorre esaminare se tale forma sia necessaria per ottenere un risultato tecnico. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la Corte constata che, nell’ambito di tale esame, «le caratteristiche essenziali della forma di cubo in causa devono essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto rappresentato da tale forma». In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione anche elementi non visibili nella rappresentazione grafica di tale forma, quali la capacità di rotazione degli elementi individuali di un puzzle tridimensionale del tipo “cubo di Rubik”. In tale contesto, il Tribunale «avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto interessato e tenerne conto nel suo esame» .
Inoltre, la Corte dichiara che il fatto che la Seven Towns abbia chiesto la registrazione del segno controverso per i “puzzle tridimensionali” in generale, senza limitarsi a quelli con capacità di rotazione, «non impedisce che la funzione tecnica del prodotto rappresentato dalla forma di cubo in causa sia presa in considerazione, anzi lo rende necessario, dato che la decisione su tale domanda e’ idonea a ripercuotersi su tutti i produttori di puzzle tridimensionali i cui elementi rappresentino la forma di un cubo».

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-11-10/la-corte-ue-boccia–registrazione-marchio-cubo-rubik-155205.php?uuid=AD9Y23sB

 

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Uncategorized @en / 12 Novembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

La Corte Ue boccia la registrazione del marchio del cubo di Rubik

La Corte di Giustizia Ue con la sentenza 10 novembre 2016 causa C-30/15 ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione dell’Euipo, l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, che avevano confermato la registrazione della forma del cubo di Rubik come marchio dell’Unione. Nell’esaminare se la registrazione dovesse essere rifiutata per il motivo che tale forma comportava una soluzione tecnica, l’Euipo e il Tribunale avrebbero dovuto prendere in considerazione anche elementi funzionali non visibili del prodotto rappresentato da detta forma, quali la sua capacità di rotazione. Di conseguenza, l’Euipo dovrà adottare una nuova decisione tenendo conto di quanto dichiarato dalla Corte nella presente sentenza.

Il caso – Su richiesta della Seven Towns, una società britannica che gestisce fra l’altro i diritti di proprietà intellettuale legati al “cubo di Rubik”, nel 1999 l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale aveva registrato come marchio dell’Unione tridimensionale per “puzzle tridimensionali” la famosa forma di cubo che fa ancora impazzire molti. Nel 2006, la Simba Toys, un produttore di giocattoli tedesco, chiese all’Euipo l’annullamento del marchio tridimensionale a motivo del fatto che comportava una soluzione tecnica consistente nella sua capacità di rotazione, soluzione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non in quanto marchio. Poiché l’Euipo respinse la domanda, la Simba Toys si rivolse al Tribunale dell’Unione europea un ricorso volto all’annullamento della decisione Euipo.
Con sentenza del 25 novembre 2014, il Tribunale respinse il ricorso con la motivazione che la forma di cubo non svolge alcuna funzione tecnica che le impedisca di essere tutelata in quanto marchio. La soluzione tecnica che caratterizza il cubo di Rubik “non risulta dalle caratteristiche di tale forma, bensì, tutt’al più, da un meccanismo interno ed invisibile del cubo”, aveva indicato il Tribunale. Di qui l’impugnazione della sentenza

La posizione della Cgue – La Corte ricorda che il regolamento sul marchio comunitario ha lo scopo di evitare che il diritto dei marchi conferisca ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto. A tal riguardo, la Corte constata che le caratteristiche essenziali della forma controversa consistono in un cubo e in una struttura a griglia che compare su ciascuna faccia di detto cubo. Riguardo poi alla questione di stabilire se la registrazione della forma come marchio dell’Unione sia idonea a conferire alla Seven Towns un monopolio su una soluzione tecnica, la Corte sottolinea che occorre esaminare se tale forma sia necessaria per ottenere un risultato tecnico. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la Corte constata che, nell’ambito di tale esame, «le caratteristiche essenziali della forma di cubo in causa devono essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto rappresentato da tale forma». In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione anche elementi non visibili nella rappresentazione grafica di tale forma, quali la capacità di rotazione degli elementi individuali di un puzzle tridimensionale del tipo “cubo di Rubik”. In tale contesto, il Tribunale «avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto interessato e tenerne conto nel suo esame» .
Inoltre, la Corte dichiara che il fatto che la Seven Towns abbia chiesto la registrazione del segno controverso per i “puzzle tridimensionali” in generale, senza limitarsi a quelli con capacità di rotazione, «non impedisce che la funzione tecnica del prodotto rappresentato dalla forma di cubo in causa sia presa in considerazione, anzi lo rende necessario, dato che la decisione su tale domanda e’ idonea a ripercuotersi su tutti i produttori di puzzle tridimensionali i cui elementi rappresentino la forma di un cubo».

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-11-10/la-corte-ue-boccia–registrazione-marchio-cubo-rubik-155205.php?uuid=AD9Y23sB

 

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