Uncategorized / 27 Ottobre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

La tutela dei prodotti audiovisivi in internet: il caso Mediaset-La Repubblica.it

Sul portale Repubblica.it venivano pubblicati senza la preventiva autorizzazione 127 video estratti da vari programmi televisivi per un minutaggio complessivo di circa 329 minuti di emesso.

I principi

Secono il Tribunale romano:

  1. Non sono applicabili le limitazioni alla responsabilità dei fornitori di servizi di hosting in quanto Gruppo Editoriale L’Espresso (GELE) “sceglie e gestisce” i contenuti che immette sul proprio portale; pertanto la responsabilità va affermata secondo le comuni regole della responsabilità civile e la conseguente violazione dei diritti connessi di cui agli articoli 78 ter e 79 LDA;
  2. Non trovano applicazione le scriminanti degli articoli 65 e 70 LDAperché trattasi di norme che rivestono natura eccezionale, che trovano applicazione solo per i casi espressamente ivi previsti (contenuti di carattere economico, politico o religioso) e solo a tutela di interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore rispetto a quelli cui derogano. In tal senso è anche la costante giurisprudenza comunitaria.
  3. Conseguentemente, le scriminanti non possono trovare applicazione in relazione ai programmi di puro intrattenimento;
  4. Non possono trovare applicazione nemmeno rispetto a contenuti di natura politica ove sia trascorso un “considerevole lasso di tempo dalla loro prima pubblicazione e non presentano il carattere della attualità”;
  5. RTI ha subito un danno patrimoniale da quantificarsi sulla base del principio del prezzo del consenso che deve tenere conto non solo dei vantaggi diretti (vendita di pubblicità agganciata ai video di RTI) ma anche dei vantaggi indiretti di cui si è avvantaggiata GELE (maggiore appeal del servizio “video” per gli utenti di Repubblica.it);
  6. La condotta di GELE  integra anche l’illecito da concorrenza slealedi cui all’art. 2598 n. 3 c.c. nella fattispecie specifica della concorrenza parassitaria, dal momento che la convenuta utilizzando gratuitamente le opere televisive di RTI (senza sostenere i costi di produzione, né quelli di acquisto dei diritti di utilizzazione), in diretta concorrenza con l’attività di quest’ultima ha conseguito un illegittimo vantaggio economico attraverso la vendita di spazi pubblicitari in associazione alla diffusione delle opere dell’attrice così violando i principi di correttezza professionale.

La condanna

Il Tribunale ha quindi:

  • condannato GELE al pagamento di Euro 250.000,00 oltre interessi;
  • condannato GELE alla immediata rimozione di tutti i video oggetto di causa;
  • inibito a GELE il futuro caricamento di video estratti da qualsiasi programma di cui RTI è titolare (non solo quelli oggetto di causa;
  • fissato una penale di Euro 1.000,00 per ogni futura violazione e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza;
  • disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza su “IlSole24ore” e il “Corriere della Sera” nonché nella homepage del portale Repubblica.it;
  • condannato GELE al pagamento delle spese legali e della CTU.

fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/25/la-tutela-dei-prodotti-audiovisivi-in-internet

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Uncategorized @en / 27 Ottobre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

La tutela dei prodotti audiovisivi in internet: il caso Mediaset-La Repubblica.it

Sul portale Repubblica.it venivano pubblicati senza la preventiva autorizzazione 127 video estratti da vari programmi televisivi per un minutaggio complessivo di circa 329 minuti di emesso.

I principi

Secono il Tribunale romano:

  1. Non sono applicabili le limitazioni alla responsabilità dei fornitori di servizi di hosting in quanto Gruppo Editoriale L’Espresso (GELE) “sceglie e gestisce” i contenuti che immette sul proprio portale; pertanto la responsabilità va affermata secondo le comuni regole della responsabilità civile e la conseguente violazione dei diritti connessi di cui agli articoli 78 ter e 79 LDA;
  2. Non trovano applicazione le scriminanti degli articoli 65 e 70 LDAperché trattasi di norme che rivestono natura eccezionale, che trovano applicazione solo per i casi espressamente ivi previsti (contenuti di carattere economico, politico o religioso) e solo a tutela di interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore rispetto a quelli cui derogano. In tal senso è anche la costante giurisprudenza comunitaria.
  3. Conseguentemente, le scriminanti non possono trovare applicazione in relazione ai programmi di puro intrattenimento;
  4. Non possono trovare applicazione nemmeno rispetto a contenuti di natura politica ove sia trascorso un “considerevole lasso di tempo dalla loro prima pubblicazione e non presentano il carattere della attualità”;
  5. RTI ha subito un danno patrimoniale da quantificarsi sulla base del principio del prezzo del consenso che deve tenere conto non solo dei vantaggi diretti (vendita di pubblicità agganciata ai video di RTI) ma anche dei vantaggi indiretti di cui si è avvantaggiata GELE (maggiore appeal del servizio “video” per gli utenti di Repubblica.it);
  6. La condotta di GELE  integra anche l’illecito da concorrenza slealedi cui all’art. 2598 n. 3 c.c. nella fattispecie specifica della concorrenza parassitaria, dal momento che la convenuta utilizzando gratuitamente le opere televisive di RTI (senza sostenere i costi di produzione, né quelli di acquisto dei diritti di utilizzazione), in diretta concorrenza con l’attività di quest’ultima ha conseguito un illegittimo vantaggio economico attraverso la vendita di spazi pubblicitari in associazione alla diffusione delle opere dell’attrice così violando i principi di correttezza professionale.

La condanna

Il Tribunale ha quindi:

  • condannato GELE al pagamento di Euro 250.000,00 oltre interessi;
  • condannato GELE alla immediata rimozione di tutti i video oggetto di causa;
  • inibito a GELE il futuro caricamento di video estratti da qualsiasi programma di cui RTI è titolare (non solo quelli oggetto di causa;
  • fissato una penale di Euro 1.000,00 per ogni futura violazione e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza;
  • disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza su “IlSole24ore” e il “Corriere della Sera” nonché nella homepage del portale Repubblica.it;
  • condannato GELE al pagamento delle spese legali e della CTU.

fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/25/la-tutela-dei-prodotti-audiovisivi-in-internet

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