Uncategorized / 27 Settembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Lesione del marchio, foro del danneggiato

In una controversia per la lesione del marchio attraverso un messaggio informativo su internet, il foro competente è quello dove il soggetto danneggiato ha il proprio «centro di interessi», in questo caso la sede legale, analogamente a quanto avviene con la residenza per la tutela del diritto all’immagine delle persone. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, con la sentenza 3 giugno 2016 n. 2118, rigettando l’eccezione di incompetenze territoriale, a favore del Tribunale di Palermo, sollevata dalla società convenuta «in ragione della collocazione della propria sede a Leonforte (EN) e del luogo dove, ove, sarebbe stata compiuta l’attività illecita».

Secondo la giurisprudenza di Cassazione, richiamata dalla decisione, infatti, «in relazione a controversie scaturenti dalla lesione di diritti della persona (immagine, onore, dignità, reputazione e decoro), prodotti dai mass media, il foro competente per l’instaurazione della lite è quello ove l’attore danneggiato ha il proprio centro di interessi, che coincide con il domicilio o con la residenza del medesimo ovvero con la sede legale, se offesa sia una persona giuridica». «Non può essere ritenuto quindi (esclusivamente) competente il giudice del luogo in cui il convenuto danneggiante abbia la propria sede legale né quello ove lo stesso disponga dei propri uffici più importanti (Cass. ord. n. 6591/2002)».

In questo senso, prosegue la sentenza, nella prospettiva prevista dall’articolo 120, comma 6, del Codice proprietà industriale il fatto rilevante ai fini della competenza deve ritenersi quello «comprensivo dell’intera condotta», che viene portata a compimento nel luogo in cui il soggetto che assume essere stato danneggiato ha il proprio centro principale degli interessi. «Tale, univoco, criterio impedisce che detto soggetto possa a sua arbitraria discrezione adire ciascun altro foro nel cui ambito siano venuti comunque a diffondersi gli effetti della condotta dell’asserito danneggiante, ma in cui nessuna delle parti coinvolte abbia, nel concreto caso di specie, effettivamente da un lato operato e dall’altro percepito il pregiudizio». Di conseguenza, conclude il Collegio, è territorialmente competente il Tribunale di Firenze, avendo le società attrici la loro sede a Certaldo.

 

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-09-26/lesione-marchio-foro-danneggiato-154625.php?uuid=ADGCGIRB&cmpid=nlql

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Uncategorized @en / 27 Settembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Lesione del marchio, foro del danneggiato

In una controversia per la lesione del marchio attraverso un messaggio informativo su internet, il foro competente è quello dove il soggetto danneggiato ha il proprio «centro di interessi», in questo caso la sede legale, analogamente a quanto avviene con la residenza per la tutela del diritto all’immagine delle persone. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, con la sentenza 3 giugno 2016 n. 2118, rigettando l’eccezione di incompetenze territoriale, a favore del Tribunale di Palermo, sollevata dalla società convenuta «in ragione della collocazione della propria sede a Leonforte (EN) e del luogo dove, ove, sarebbe stata compiuta l’attività illecita».

Secondo la giurisprudenza di Cassazione, richiamata dalla decisione, infatti, «in relazione a controversie scaturenti dalla lesione di diritti della persona (immagine, onore, dignità, reputazione e decoro), prodotti dai mass media, il foro competente per l’instaurazione della lite è quello ove l’attore danneggiato ha il proprio centro di interessi, che coincide con il domicilio o con la residenza del medesimo ovvero con la sede legale, se offesa sia una persona giuridica». «Non può essere ritenuto quindi (esclusivamente) competente il giudice del luogo in cui il convenuto danneggiante abbia la propria sede legale né quello ove lo stesso disponga dei propri uffici più importanti (Cass. ord. n. 6591/2002)».

In questo senso, prosegue la sentenza, nella prospettiva prevista dall’articolo 120, comma 6, del Codice proprietà industriale il fatto rilevante ai fini della competenza deve ritenersi quello «comprensivo dell’intera condotta», che viene portata a compimento nel luogo in cui il soggetto che assume essere stato danneggiato ha il proprio centro principale degli interessi. «Tale, univoco, criterio impedisce che detto soggetto possa a sua arbitraria discrezione adire ciascun altro foro nel cui ambito siano venuti comunque a diffondersi gli effetti della condotta dell’asserito danneggiante, ma in cui nessuna delle parti coinvolte abbia, nel concreto caso di specie, effettivamente da un lato operato e dall’altro percepito il pregiudizio». Di conseguenza, conclude il Collegio, è territorialmente competente il Tribunale di Firenze, avendo le società attrici la loro sede a Certaldo.

 

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-09-26/lesione-marchio-foro-danneggiato-154625.php?uuid=ADGCGIRB&cmpid=nlql

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