Commette il reato di accesso abusivo al sistema informatico l’ex moglie che entra nella casella elettronica del marito perché ne conosce la password, la cambia, e scrive un insulto. La Cassazione, conferma a carico della ricorrente il reato previsto dall’articolo 615-ter del Codice penale che, anche se prescritto rileva comunque ai fini del risarcimento danni.
Inutile per la difesa spiegare ai giudici che la signora non era consapevole di aggirare le misure di sicurezza, visto che era stato proprio il suo ex marito a comunicargli la password per accedere alle sue mail.
La circostanza non esclude, infatti, il carattere abusivo dell’”intromissione” anche in considerazione del risultato ottenuto – cambiare la password e insultare l’ex – certo non gradito al titolare della casella elettronica. La condotta della ricorrente ha inoltre impedito all’uomo, anche se temporaneamente, di utilizzare il servizio. Per questo – chiariscono i giudici – «è pienamente provato il superamento da parte dell’imputata dei limiti intrinseci connessi con la conoscenza della password».
Una conclusione in linea con la giurisprudenza dominante, secondo la quale il reato scatta anche a carico del soggetto abilitato se entra nel sistema violando «le condizioni o i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso». La ricorrente si “risparmia” però la condanna per ingiuria che sarebbe stata inevitabile – vista la frase non proprio elegante destinata all’ex – se nel frattempo non ci fosse stata la depenalizzazione.