«Il prestito di libri digitali è un equivalente moderno del prestito dei libri cartacei». Di conseguenza, va applicata la direttiva 2006/–115/Ce sul diritto di noleggio, di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale anche ai prestiti di ebook da parte di biblioteche pubbliche. Lo scrive l’avvocato generale Szpunar nelle conclusioni depositate ieri (C-174/15).
In primo piano, le regole sul diritto d’autore e le deroghe per il prestito pubblico nel caso di libri digitali. Nei Paesi Bassi, questi libri non sono oggetto dell’eccezione fissata dalla direttiva. Di qui l’azione dell’associazione delle biblioteche olandesi contro una fondazione che si occupa della riscossione delle remunerazioni dovute agli autori.
Il tribunale dell’Aja ha chiesto alla Corte Ue chiarimenti sulla direttiva. Il primo round va alle biblioteche. «È vero – osserva l’Avvocato generale – che la direttiva non si occupa di libri digitali che all’epoca della sua adozione non erano ancora diffusi, ma escluderne l’applicazione sarebbe in contrasto con l’obiettivo dell’atto Ue e impedirebbe la costituzione di un quadro normativo favorevole alla modernizzazione del funzionamento delle biblioteche. Pertanto, l’eccezione per il prestito pubblico va estesa anche ai libri digitali».