Il disegno tridimensionale di uno scooter che rinvia alla forma della Vespa Piaggio non consente di annullare il marchio registrato contenente tale segno distintivo. La percezione dei consumatori fondata sulla riconoscibilità del profilo del mezzo deriva dalla sua universale conoscenza e determina la legittimità della registrazione del marchio da parte della casa produttrice con conseguente diritto di privativa da parte di terzi del disegno del motoveicolo.

Così il Tribunale dell’Unione europea – con la sentenza sulla causa T-19/22 – ha accolto il ricorso della casa costruttrice italiana della Vespa contro l’annullamento del marchio che aveva registrato presso l’Euipo. Per i giudici è fuori discussione la distintività del profilo dello scooter in questione.

Il ricorso di Piaggio deriva dall’annullamento del marchio da parte dell’Euipo a seguito di domanda di un gruppo industriale cinese. Oggi tale annullamento è stato posto nel nulla dai giudici di primo grado della causa europea intentata da Piaggio a tutela del segno distintivo che asserisce appartenergli come di sua proprietà.

La vicenda
Nel 2013 Piaggio ha presentato una domanda di registrazione del marchio Ue all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale per il segno tridimensionale corrispondente alla forma di uno scooter «Vespa». Il marchio è stato registrato il 16 gennaio 2014 per le classi di prodotti «scooter» e «modelli ridotti di scooter».
Una nota società cinese di motocicli, ha presentato all’Euipo una domanda di nullità del marchio e il 25 ottobre 2021 l’Ufficio europeo ha accolto la richiesta della società cinese a causa della mancanza di prova del carattere distintivo.
La Piaggio ha quindi proposto il ricorso contro l’annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, che oggi le ha dato ragione. I giudici hanno affermato che gli elementi di prova a sostegno della domanda della Piaggio dimostrano in effetti il carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio nell’insieme dell’Unione europea.

Contro la nullità del marchio Ue
In generale un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo dopo la registrazione.
Piaggio ha presentato a Euipo diversi elementi di prova pertinenti, quali sondaggi d’opinione, dati relativi al volume delle vendite, nonché la circostanza della presenza della «Vespa» al Museum of Modern Art di New York, l’utilizzo degli scooter «Vespa» in film di fama mondiale come «Vacanze romane» o ancora la presenza di club «Vespa» in numerosi Stati membri. Questi elementi indicano – secondo il Tribunale Ue – il carattere iconico della «Vespa» e quindi la sua riconoscibilità globale nell’intera Ue. Per la decisione odierna quindi l’Euipo ha sbagliato nell’annullare la registrazione del marchio non valutando correttamente tali elementi di prova della sua distintività.

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