Uncategorized / 1 Agosto 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Plagio: i Pink Floyd e le cancellature di Isgrò

Il Tribunale di Milano con ordinanza cautelare del 24 luglio 2017 ha ritenuto che la copertina e il materiale grafico a corredo dell’opera musicale, “Is this the life whe really whant?”di Roger Waters, ex bassista e voce dei Pink Floyd, il cui titolo emerge su più righe da un testo parzialmente coperto da cancellature nere, costituissero violazione dei diritti d’autore dell’artista Emilio Isgrò – e quindi plagio – artista concettuale siciliano appartenete all’avanguardia degli anni ‘60 e in particolare dell’opera “Cancellatura” del 1964, le cui opere di arte/scrittura emergono anch’esse da un testo parzialmente cancellato in nero e ne ha inibito la riproduzione e la commercializzazione.

Nella motivazione si legge che i principi che hanno fondato la decisione della corte ambrosiana sono stati quello, pacifico in causa, di ritenere che “non è l’idea della cancellatura ad essere oggetto di monopolio e di protezione, ma la forma espressiva rappresentata dall’autore Emilio Isgrò attraverso le sue opere artistiche”, e ciò in conformità alla classica dottrinale e giurisprudenziale che ritiene oggetto di tutela da parte del diritto d’autore non l’idea, ma la “forma espressa dell’ideazione” e che la “copertina” di un opera musicale abbia mere finalità “commerciali, per conseguire un profitto e divulgare con tale mezzo espressivo il supporto fonografico”.

Ogni qualvolta un giudice è chiamato a pronunciarsi su un caso di contestato “plagio” il suo compito è arduo e le sue decisioni sono spesso controverse e discusse come in questo caso.
Il confine tra “arte appropriativa” e sfruttamento illecito della forma espressa dalla creatività di un altro artista è molto labile, così com’è complessa la comparazione di due opere per valutare se l’una costituisca riproduzione dell’altra.
Il Tribunale di Milano, aveva affrontato il tema dell’arte appropriativa in un precedente analogo caso che aveva coinvolto le «Giacometti Variations» di John Baldessari e aveva stabilito che le opere d’arte «che reinterpretano immagini preesistenti tratte dall’arte e dalla cultura di massa, cambiandone totalmente il significato» fossero uso lecito dell’opera originaria ex art 18 leg¬ge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) in quanto configuranti una “parodia” dell’opera originaria e che conseguentemente, quindi, lo sfruttamen¬to economico dell’opera originaria, in assenza di consenso, non fosse una violazione del diritto esclusivo dell’autore (ordinanza del 13 luglio 2011).

Quando l’artista rielabora in chiave personale un’opera d’arte altrui, caduta in pubblico dominio, sino a farla diventare essa stessa una nuova opera d’arte suscettibile di autonoma tutela e “sfruttabile” senza il consenso dell’autore della prima e senza il dovere di corrispondergli un compenso per il suo sfruttamento.
Si pensi all’opera d’arte ready-made di Marcel Duchamp L.H.O.O.Q. più nota come Gioconda coi baffi, esempio di scuola di Appropriation Art.
Il caso de quo, tuttavia, si discosta dal precedente poiché non coinvolge “un’opera d’arte”, ma la copertina di un disco, che ben potrebbe essere un’opera d’arte o d’ingegno, ma che nel caso de quo è stata ritenuta avere una valenza artistica marginale residuale rispetto all’opera d’arte musicale che accompagna essendo prevalente la sua finalità commerciale.

Benché le cancellature siano le opere iconiche per artista siciliano, più opinabile, è invece, ritenere che tale forma espressiva costituisca un suo diritto esclusivo. 
Isgrò nasce come poeta e fa uso sapiente della cancellazione di un testo preesistente (un’enciclopedia, un romanzo, una mappa) per far emergere dei versi, un messaggio o una nota musicale.
Si tratta di opere ready-made in cui l’autore interviene su un libro o su una pagina scritta da altrui, facendolo proprio e coprendo i testi dell’autore originario lasciando in vista solo alcune parole. Si rammentano ad esempio l’Enciclopedia Treccani e la Costituzione cancellata, come si può qui vedere
Anche l’opera Cancellatura del ’64 di cui si contestato il plagio in causa è realizzata cancellando sapientemente un articolo di un non meglio identificato giornale, con della china nera.

Aderendo, quindi, alla tesi del Giudice, parrebbe, a sommesso parere di chi scrive, appare tortuoso considerare illecita l’ispirazione della copertina del disco all’opera di Isgrò, che a sua volta si era appropriato di un articolo di giornale, scritto da un altro autore, facendone lecitamente un’opera di “arte appropriativa” dopo essersi ispirato all’opera “Poema ottico” o “Poesia senza parole” realizzata da Man Ray nel 1924 che fu il primo artista a fare della cancellatura una forma espressiva d’arte.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2017-07-31/spesso-difficile-prendere-decisioni-plagio-203641.php?uuid=AEikPq6B

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Plagio: i Pink Floyd e le cancellature di Isgrò

Il Tribunale di Milano con ordinanza cautelare del 24 luglio 2017 ha ritenuto che la copertina e il materiale grafico a corredo dell’opera musicale, “Is this the life whe really whant?”di Roger Waters, ex bassista e voce dei Pink Floyd, il cui titolo emerge su più righe da un testo parzialmente coperto da cancellature nere, costituissero violazione dei diritti d’autore dell’artista Emilio Isgrò – e quindi plagio – artista concettuale siciliano appartenete all’avanguardia degli anni ‘60 e in particolare dell’opera “Cancellatura” del 1964, le cui opere di arte/scrittura emergono anch’esse da un testo parzialmente cancellato in nero e ne ha inibito la riproduzione e la commercializzazione.

Nella motivazione si legge che i principi che hanno fondato la decisione della corte ambrosiana sono stati quello, pacifico in causa, di ritenere che “non è l’idea della cancellatura ad essere oggetto di monopolio e di protezione, ma la forma espressiva rappresentata dall’autore Emilio Isgrò attraverso le sue opere artistiche”, e ciò in conformità alla classica dottrinale e giurisprudenziale che ritiene oggetto di tutela da parte del diritto d’autore non l’idea, ma la “forma espressa dell’ideazione” e che la “copertina” di un opera musicale abbia mere finalità “commerciali, per conseguire un profitto e divulgare con tale mezzo espressivo il supporto fonografico”.

Ogni qualvolta un giudice è chiamato a pronunciarsi su un caso di contestato “plagio” il suo compito è arduo e le sue decisioni sono spesso controverse e discusse come in questo caso.
Il confine tra “arte appropriativa” e sfruttamento illecito della forma espressa dalla creatività di un altro artista è molto labile, così com’è complessa la comparazione di due opere per valutare se l’una costituisca riproduzione dell’altra.
Il Tribunale di Milano, aveva affrontato il tema dell’arte appropriativa in un precedente analogo caso che aveva coinvolto le «Giacometti Variations» di John Baldessari e aveva stabilito che le opere d’arte «che reinterpretano immagini preesistenti tratte dall’arte e dalla cultura di massa, cambiandone totalmente il significato» fossero uso lecito dell’opera originaria ex art 18 leg¬ge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) in quanto configuranti una “parodia” dell’opera originaria e che conseguentemente, quindi, lo sfruttamen¬to economico dell’opera originaria, in assenza di consenso, non fosse una violazione del diritto esclusivo dell’autore (ordinanza del 13 luglio 2011).

Quando l’artista rielabora in chiave personale un’opera d’arte altrui, caduta in pubblico dominio, sino a farla diventare essa stessa una nuova opera d’arte suscettibile di autonoma tutela e “sfruttabile” senza il consenso dell’autore della prima e senza il dovere di corrispondergli un compenso per il suo sfruttamento.
Si pensi all’opera d’arte ready-made di Marcel Duchamp L.H.O.O.Q. più nota come Gioconda coi baffi, esempio di scuola di Appropriation Art.
Il caso de quo, tuttavia, si discosta dal precedente poiché non coinvolge “un’opera d’arte”, ma la copertina di un disco, che ben potrebbe essere un’opera d’arte o d’ingegno, ma che nel caso de quo è stata ritenuta avere una valenza artistica marginale residuale rispetto all’opera d’arte musicale che accompagna essendo prevalente la sua finalità commerciale.

Benché le cancellature siano le opere iconiche per artista siciliano, più opinabile, è invece, ritenere che tale forma espressiva costituisca un suo diritto esclusivo. 
Isgrò nasce come poeta e fa uso sapiente della cancellazione di un testo preesistente (un’enciclopedia, un romanzo, una mappa) per far emergere dei versi, un messaggio o una nota musicale.
Si tratta di opere ready-made in cui l’autore interviene su un libro o su una pagina scritta da altrui, facendolo proprio e coprendo i testi dell’autore originario lasciando in vista solo alcune parole. Si rammentano ad esempio l’Enciclopedia Treccani e la Costituzione cancellata, come si può qui vedere
Anche l’opera Cancellatura del ’64 di cui si contestato il plagio in causa è realizzata cancellando sapientemente un articolo di un non meglio identificato giornale, con della china nera.

Aderendo, quindi, alla tesi del Giudice, parrebbe, a sommesso parere di chi scrive, appare tortuoso considerare illecita l’ispirazione della copertina del disco all’opera di Isgrò, che a sua volta si era appropriato di un articolo di giornale, scritto da un altro autore, facendone lecitamente un’opera di “arte appropriativa” dopo essersi ispirato all’opera “Poema ottico” o “Poesia senza parole” realizzata da Man Ray nel 1924 che fu il primo artista a fare della cancellatura una forma espressiva d’arte.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2017-07-31/spesso-difficile-prendere-decisioni-plagio-203641.php?uuid=AEikPq6B

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