Uncategorized / 16 Novembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Truffa online, il luogo dell’incasso regola la competenza

In caso di truffa perpetrata mediante vendita online, qualora il pagamento sia avvenuto tramite bonifico bancario, il giudice competente è quello del luogo dove la somma viene riscossa e non quello in cui è stata data la disposizione di pagamento. Sulla base di questo principio la Corte di cassazione, sentenza 14 novembre 2016 n. 48027, ha accolto il ricorso dell’imputato annullando senza rinvio sia la sentenza di primo grado che quella di appello per incompetenza territoriale, e trasmettendo gli atti alla Procura competente.

 

La vicenda – Una donna condannata per truffa online ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva confermato la competenza del tribunale di Trento – vale a dire quello del circondario nel quale le vittime effettuarono il bonifico sul conto corrente postale dell’imputata – e non quello dove l’imputata riscosse le somme – ossia Taurianova, con conseguente competenza del Tribunale di Palmi, o, in via residuale, quello di residenza (Marina di Gioiosa Ionica, e quindi, il Tribunale di Locri).

 

La motivazione – La Cassazione premette che il reato di truffa è un «reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimoni” del soggetto passivo e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato». Trattandosi di un bonifico bancario, dunque, prosegue la sentenza, chi effettua il pagamento (le persone truffate) perde subito il denaro (anche se, fino al momento della riscossione, l’ordine può essere revocato), mentre il beneficiario (l’imputato agente), consegue il profitto solo quando riscuote il denaro. Così ricostruito il meccanismo però, continua la Cassazione, dal momento che non si conosce il luogo in cui la somma fu materialmente riscossa – e cioè se presso l’ufficio postale di Taurianova, dove era stato acceso il conto corrente, o presso la filiale dell’ufficio postale di Marina Gioiosa Ionica – si applicano le regole suppletive di previste dall’articolo 9 del Cpp ossia si deve guardare (a) al giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione; (b) al giudice del luogo di residenza. Ma siccome non è noto neppure il luogo sub a), non rimane che applicare la regola prevista al punto b) e dichiarare la competenza del tribunale di Locri.
In conclusione la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, ove il pagamento, da parte della parte offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell’ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen.»

 

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2016-11-14/truffa-online-luogo-incasso-regola-competenza–183756.php?uuid=AD4GQDvB

 

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Truffa online, il luogo dell’incasso regola la competenza

In caso di truffa perpetrata mediante vendita online, qualora il pagamento sia avvenuto tramite bonifico bancario, il giudice competente è quello del luogo dove la somma viene riscossa e non quello in cui è stata data la disposizione di pagamento. Sulla base di questo principio la Corte di cassazione, sentenza 14 novembre 2016 n. 48027, ha accolto il ricorso dell’imputato annullando senza rinvio sia la sentenza di primo grado che quella di appello per incompetenza territoriale, e trasmettendo gli atti alla Procura competente.

 

La vicenda – Una donna condannata per truffa online ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva confermato la competenza del tribunale di Trento – vale a dire quello del circondario nel quale le vittime effettuarono il bonifico sul conto corrente postale dell’imputata – e non quello dove l’imputata riscosse le somme – ossia Taurianova, con conseguente competenza del Tribunale di Palmi, o, in via residuale, quello di residenza (Marina di Gioiosa Ionica, e quindi, il Tribunale di Locri).

 

La motivazione – La Cassazione premette che il reato di truffa è un «reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimoni” del soggetto passivo e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato». Trattandosi di un bonifico bancario, dunque, prosegue la sentenza, chi effettua il pagamento (le persone truffate) perde subito il denaro (anche se, fino al momento della riscossione, l’ordine può essere revocato), mentre il beneficiario (l’imputato agente), consegue il profitto solo quando riscuote il denaro. Così ricostruito il meccanismo però, continua la Cassazione, dal momento che non si conosce il luogo in cui la somma fu materialmente riscossa – e cioè se presso l’ufficio postale di Taurianova, dove era stato acceso il conto corrente, o presso la filiale dell’ufficio postale di Marina Gioiosa Ionica – si applicano le regole suppletive di previste dall’articolo 9 del Cpp ossia si deve guardare (a) al giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione; (b) al giudice del luogo di residenza. Ma siccome non è noto neppure il luogo sub a), non rimane che applicare la regola prevista al punto b) e dichiarare la competenza del tribunale di Locri.
In conclusione la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, ove il pagamento, da parte della parte offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell’ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen.»

 

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2016-11-14/truffa-online-luogo-incasso-regola-competenza–183756.php?uuid=AD4GQDvB

 

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