Uncategorized / 7 Marzo 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Va risarcita la riproduzione del quadro tagliato e senza firma

L’autore di un dipinto ha diritto al risarcimento del «danno patrimoniale e non» per la riproduzione del quadro da parte dell’acquirente su organi di stampa o su internet senza citarne il titolo e l’autore o mutilando una parte della rappresentazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10259 del 14 settembre 2015 , condannando, a titolo equitativo, ai sensi degli articoli 158 e 168 della legge sul diritto d’autore (633/1941), la società committente dell’opera a versare 15mila euro ad un noto pittore specializzato in opere celebrative delle aziende.

In particolare, un mese dopo la vendita, il dipinto figurava riprodotto all’interno di una inserzione pubblicitaria acquista da una società controllata su di un quotidiano nazionale, senza alcuna indicazione del titolo e dell’autore; una ulteriore riproduzione figurava anche nella home page della società, in questo caso con una mutilazione evidente dell’opera. L’azienda acquirente si è difesa sostenendo che il dipinto era stato commissionato per finalità pubblicitarie, come del resto si evinceva dalla presenza del nome della società all’interno del quadro, per cui in qualità di committente aveva acquisito tutti i diritti di utilizzazione economica, compreso il successivo impiego da parte di una controllata.

Per la Corte invece «i rapporti societari esistenti tra le convenute sono del tutto ininfluenti, e non legittimano l’impiego del dipinto da parte di un soggetto diverso rispetto all’unico originario acquirente». Dunque, risulta provato l’utilizzo senza alcuna autorizzazione della riproduzione dell’immagine del quadro da parte di una società terza.

Pubblicazione che ha cagionato «in primo luogo un mancato guadagno, poiché all’autore è stata sottratta la remunerazione diretta per la concessione dei relativi diritti, quantomeno su corrispettivi di entità analoga a quelli dallo stesso già percepiti in occasioni simili, tenendo conto anche dell’elevato grado di diffusione del quotidiano». Poi, «un ulteriore elemento di pregiudizio, patrimoniale e morale, – prosegue la sentenza – discende dalla omessa indicazione del proprio nominativo quale autore del quadro». In definitiva, «la pubblicità effettuata sul quotidiano e, in minore misura, la pubblicazione sul sito internet sono state effettuate con modalità tali da escludere la possibilità di conoscere elementi essenziali dell’opera, impedendo all’autore di ottenete una significativa diffusione della sua opera, delle sua qualità nonché della sua personale propensione e capacità di applicare l’arte figurativa nel settore pubblicitario presso una vasta platea di lettori».

 

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-03-04/va-risarcita-riproduzione-quadro-tagliato-e-senza-firma-134820.php?uuid=ACEAAmhC&cmpid=nlql

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Va risarcita la riproduzione del quadro tagliato e senza firma

L’autore di un dipinto ha diritto al risarcimento del «danno patrimoniale e non» per la riproduzione del quadro da parte dell’acquirente su organi di stampa o su internet senza citarne il titolo e l’autore o mutilando una parte della rappresentazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10259 del 14 settembre 2015 , condannando, a titolo equitativo, ai sensi degli articoli 158 e 168 della legge sul diritto d’autore (633/1941), la società committente dell’opera a versare 15mila euro ad un noto pittore specializzato in opere celebrative delle aziende.

In particolare, un mese dopo la vendita, il dipinto figurava riprodotto all’interno di una inserzione pubblicitaria acquista da una società controllata su di un quotidiano nazionale, senza alcuna indicazione del titolo e dell’autore; una ulteriore riproduzione figurava anche nella home page della società, in questo caso con una mutilazione evidente dell’opera. L’azienda acquirente si è difesa sostenendo che il dipinto era stato commissionato per finalità pubblicitarie, come del resto si evinceva dalla presenza del nome della società all’interno del quadro, per cui in qualità di committente aveva acquisito tutti i diritti di utilizzazione economica, compreso il successivo impiego da parte di una controllata.

Per la Corte invece «i rapporti societari esistenti tra le convenute sono del tutto ininfluenti, e non legittimano l’impiego del dipinto da parte di un soggetto diverso rispetto all’unico originario acquirente». Dunque, risulta provato l’utilizzo senza alcuna autorizzazione della riproduzione dell’immagine del quadro da parte di una società terza.

Pubblicazione che ha cagionato «in primo luogo un mancato guadagno, poiché all’autore è stata sottratta la remunerazione diretta per la concessione dei relativi diritti, quantomeno su corrispettivi di entità analoga a quelli dallo stesso già percepiti in occasioni simili, tenendo conto anche dell’elevato grado di diffusione del quotidiano». Poi, «un ulteriore elemento di pregiudizio, patrimoniale e morale, – prosegue la sentenza – discende dalla omessa indicazione del proprio nominativo quale autore del quadro». In definitiva, «la pubblicità effettuata sul quotidiano e, in minore misura, la pubblicazione sul sito internet sono state effettuate con modalità tali da escludere la possibilità di conoscere elementi essenziali dell’opera, impedendo all’autore di ottenete una significativa diffusione della sua opera, delle sua qualità nonché della sua personale propensione e capacità di applicare l’arte figurativa nel settore pubblicitario presso una vasta platea di lettori».

 

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-03-04/va-risarcita-riproduzione-quadro-tagliato-e-senza-firma-134820.php?uuid=ACEAAmhC&cmpid=nlql

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