Text posts / 17 Marzo 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Wi-Fi libero, il commerciante non risponde di violazioni occasionali del diritto d’autore

l gestore di un negozio, di un bar o di un albergo che offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi non può essere ritenuto responsabile delle violazioni dei diritti d’autore commesse dall’utente. Lo scrive l’avvocato generale della Corte Ue nella conclusioni della causa C-484/14aggiungendo che non è possibile imporgli la disattivazione della connessione Internet, né la sua protezione mediante una password o ancora sottoporre le comunicazioni ad un esame generalizzato. Nei confronti del gestore può essere invece pronunciata un’ingiunzione giudiziale volta a porre fine ad una specifica violazione o a prevenirla.

Secondo l’Avvocato Szpunar, infatti, la limitazione di responsabilità, prevista dalla direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), dei prestatori intermediari per un’attività illecita iniziata da un terzo, allorché la loro prestazione consista nel «semplice trasporto» di informazioni, si applica anche ad un commerciante che, in via accessoria rispetto alla sua attività economica principale, offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi. Tale limitazione di responsabilità, precisa l’avvocato, sussiste purché: il prestatore non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario, né modifichi le informazioni trasmesse.

Può invece essere emessa una ingiunzione nei suoi confronti ma il giudice nazionale dovrà assicurarsi che le misure siano effettive, proporzionate e dissuasive; destinate a porre fine a una violazione specifica o a prevenirla e non implichino alcun obbligo generale in materia di sorveglianza; e sia rispettato un giusto equilibrio tra la libertà di espressione, d’informazione e d’impresa e il diritto di proprietà intellettuale.

Per contro, prosegue, la direttiva osta a qualsiasi ingiunzione che preveda la disattivazione della connessione Internet o l’obbligo di proteggerla con una password o ancora l’esame di tutte le comunicazioni trasmesse. Imporre una tale obbligo infatti non rispetterebbe il requisito di un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale e quella della libertà d’impresa. Non solo, conclude, l’eventuale generalizzazione dell’obbligo di protezione delle reti si tradurrebbe in uno svantaggio per la società nel suo insieme, che rischierebbe di superare il suo potenziale vantaggio per i titolari di tali diritti.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-03-16/wi-fi-libero-commerciante-non-risponde-violazioni-occasionali-diritto-d-autore-122101.php?uuid=ACpCS9oC

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Text posts / 17 Marzo 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Wi-Fi libero, il commerciante non risponde di violazioni occasionali del diritto d’autore

l gestore di un negozio, di un bar o di un albergo che offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi non può essere ritenuto responsabile delle violazioni dei diritti d’autore commesse dall’utente. Lo scrive l’avvocato generale della Corte Ue nella conclusioni della causa C-484/14aggiungendo che non è possibile imporgli la disattivazione della connessione Internet, né la sua protezione mediante una password o ancora sottoporre le comunicazioni ad un esame generalizzato. Nei confronti del gestore può essere invece pronunciata un’ingiunzione giudiziale volta a porre fine ad una specifica violazione o a prevenirla.

Secondo l’Avvocato Szpunar, infatti, la limitazione di responsabilità, prevista dalla direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), dei prestatori intermediari per un’attività illecita iniziata da un terzo, allorché la loro prestazione consista nel «semplice trasporto» di informazioni, si applica anche ad un commerciante che, in via accessoria rispetto alla sua attività economica principale, offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi. Tale limitazione di responsabilità, precisa l’avvocato, sussiste purché: il prestatore non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario, né modifichi le informazioni trasmesse.

Può invece essere emessa una ingiunzione nei suoi confronti ma il giudice nazionale dovrà assicurarsi che le misure siano effettive, proporzionate e dissuasive; destinate a porre fine a una violazione specifica o a prevenirla e non implichino alcun obbligo generale in materia di sorveglianza; e sia rispettato un giusto equilibrio tra la libertà di espressione, d’informazione e d’impresa e il diritto di proprietà intellettuale.

Per contro, prosegue, la direttiva osta a qualsiasi ingiunzione che preveda la disattivazione della connessione Internet o l’obbligo di proteggerla con una password o ancora l’esame di tutte le comunicazioni trasmesse. Imporre una tale obbligo infatti non rispetterebbe il requisito di un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale e quella della libertà d’impresa. Non solo, conclude, l’eventuale generalizzazione dell’obbligo di protezione delle reti si tradurrebbe in uno svantaggio per la società nel suo insieme, che rischierebbe di superare il suo potenziale vantaggio per i titolari di tali diritti.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-03-16/wi-fi-libero-commerciante-non-risponde-violazioni-occasionali-diritto-d-autore-122101.php?uuid=ACpCS9oC

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