Uncategorized / 8 Luglio 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Danno in re ipsa con la violazione del diritto d’autore

La Corte di cassazione, con la sentenza 14060 depositata ieri, dà ragione agli autori di una mostra sulla quale Rai Sat Spa aveva realizzato un servizio messo in onda senza il loro consenso e senza un corrispettivo.

I titolari del diritto d’autore sostenevano che la Rai avreva ecceduto nella critica e non aveva rispettato i contenuti del vernissage violando così i diritti d’autore e quelli relativi allo sfruttamento economico dell’evento.

Dal canto suo la Rai sollevava delle perplessità sul fatto che il danno morale potesse essere risarcito solo sulla base di un generico turbamento d’animo lamentato in primo grado, senza una concreta indicazione di fatti precisi anche relativi al malessere affermato. Ma la Suprema corte è stata tranchant è ha confermato il suo precedente orientamento secondo il quale l’accertamento della violazione del diritto dell’autore di disporre dell’esclusiva della sua opera è già una prova del pregiudizio. E il titolare ha il solo onere di dimostrare l’estensione del danno.

Secondo la Corte “in  tema di tutela del diritto d’autore, la violazione di un diritto di esclusiva INTEGRA DI PER SE’ IL DANNO, senza che incomba a chi ne abbia l’esclusiva altro onere probatorio che non sia quello relativo all’estensione del suddetto danno. E, quanto alla prova dell’entità del danno, si applicheranno le normali regole che prevedono, in via estrema, anche il ricorso alla liqudazione equitativa”

Seguendo lo stesso percorso “logico-giuridico” la Corte afferma che la violazione integra, per sé, anche la causazione del danno morale. 

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Danno in re ipsa con la violazione del diritto d’autore

La Corte di cassazione, con la sentenza 14060 depositata ieri, dà ragione agli autori di una mostra sulla quale Rai Sat Spa aveva realizzato un servizio messo in onda senza il loro consenso e senza un corrispettivo.

I titolari del diritto d’autore sostenevano che la Rai avreva ecceduto nella critica e non aveva rispettato i contenuti del vernissage violando così i diritti d’autore e quelli relativi allo sfruttamento economico dell’evento.

Dal canto suo la Rai sollevava delle perplessità sul fatto che il danno morale potesse essere risarcito solo sulla base di un generico turbamento d’animo lamentato in primo grado, senza una concreta indicazione di fatti precisi anche relativi al malessere affermato. Ma la Suprema corte è stata tranchant è ha confermato il suo precedente orientamento secondo il quale l’accertamento della violazione del diritto dell’autore di disporre dell’esclusiva della sua opera è già una prova del pregiudizio. E il titolare ha il solo onere di dimostrare l’estensione del danno.

Secondo la Corte “in  tema di tutela del diritto d’autore, la violazione di un diritto di esclusiva INTEGRA DI PER SE’ IL DANNO, senza che incomba a chi ne abbia l’esclusiva altro onere probatorio che non sia quello relativo all’estensione del suddetto danno. E, quanto alla prova dell’entità del danno, si applicheranno le normali regole che prevedono, in via estrema, anche il ricorso alla liqudazione equitativa”

Seguendo lo stesso percorso “logico-giuridico” la Corte afferma che la violazione integra, per sé, anche la causazione del danno morale. 

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