Il preuso di un marchio di fatto che assume una notorietà nazionale dà diritto al suo utilizzo esclusivo e fa scattare l’invalidità del brand registrato dopo. La Corte di Cassazione, con la sentenza 23393 depositata ieri, dà partita vinta al “Riminifiera”, sul rivale “Riminifiere”, considerandolo un marchio forte per il quale di può parlare disecondary meaning: la distintività conquistata “sul campo” da un brand non registrato. La Cassazione precisa, infatti, che il principio del secondary meaning è estensibile anche in caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in marchio forte. La diffusione, anche oltre i confini nazionali, acquisita grazie all’inserimento su pubblicazioni internazionali e siti Internet, rende il marchio notorio e degno di una protezione che sbarra la strada ai marchi simili o uguali anche in relazione a prodotti non affini , facendo scattare la cosiddetta tutela ultramerceologica. Per i marchi “celebri”, infatti, la nozione di affinità si fa più ampia e deve tenere conto anche del rischio di confusione in cui il consumatore medio può cadere, attribuendo al titolare del marchio “famoso” anche la fabbricazione di prodotti non troppo distanti sul piano merceologico.
Inutile per la ricorrente affermare l’impossibilità di riconoscere il carattere forte ad un marchio che sarebbe in realtà debole a causa del carattere semplicemente descrittivo e generico.
Per la Suprema corte le garanzie previste dal secondary meaning (introdotto dal Dlgs 480/1992), si riferiscono ad un segno in prima battuta sprovvisto di capacità distintive perché solo descrittivo o non originale, che acquisti in seguito tali capacità. Il consolidarsi dell’uso sul mercato crea i presupposti perché l’ordinamento recepisca il”fatto” «della acquisizione successiva di una distintivotà attraverso un meccanismo di convalidazione del segno».
I giudici precisano che il brand non soffre di “peccato originale” e non sconta le condizioni di partenza e, in presenza di un fenomeno di secondary meaning, accorda al marchio “nato” debole la stessa tutela assicurata a quello forte dal primo momento.
Nel caso specifico la Cassazione ha affermato che la diversa veste grafica tra i due marchi in conflitto era irrilevante dal momento che la sola divergenza riguardava la lettera finale.
L’elemento qualificante e distintivo era il termine Riminifiera: determinante a differenza degli altri elementi grafici privi di carattere distintivo.
fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/parlamento-e-giustizia/2015-11-16/depenalizzati-obblighi-antiriciclaggio-213356.php?uuid=AC48yWbB