Foto pubblicate su Instagram e diritto d’autore: la condivisione sul profilo del soggetto ritratto non autorizza l’utilizzo da parte di terzi

L’autorizzazione concessa dal fotografo alla persona ritratta affinché quest’ultima possa pubblicare lo scatto sul proprio profilo social, ad esempio Instagram, non determina automaticamente la cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine. Allo stesso modo, la presenza della fotografia su un profilo pubblico non attribuisce a editori o altri soggetti terzi il diritto di prelevarla e utilizzarla per finalità commerciali.

Su tali principi si è pronunciato il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4790, pubblicata il 9 giugno 2026, affrontando una controversia relativa alla tutela autorale di un ritratto fotografico, alla successiva alterazione grafica dello scatto da parte di una rivista e alla pratica di acquisire immagini pubblicate sui social network senza l’autorizzazione del loro autore.

La vicenda oggetto della controversia

La causa era stata promossa da un fotografo professionista e dalla società titolare dei diritti di sfruttamento economico delle sue opere nei confronti dell’editore di una rivista.

Secondo gli attori, la società editoriale aveva utilizzato senza autorizzazione una fotografia realizzata dal professionista, raffigurante una nota modella argentina durante un momento appartenente alla propria sfera personale: la donna era ritratta all’ottavo mese di gravidanza, mentre attendeva la nascita della seconda figlia.

La contestazione riguardava innanzitutto la riproduzione della fotografia senza il consenso dei titolari dei relativi diritti.

A ciò si aggiungeva la circostanza che l’immagine fosse stata successivamente modificata e rielaborata graficamente in modo tale, secondo gli attori, da alterare il contributo creativo originariamente impresso dal fotografo.

Veniva inoltre contestata la mancata indicazione del nome dell’autore dello scatto.

La condotta dell’editore avrebbe pertanto determinato, secondo la prospettazione attorea, una duplice lesione: da un lato dei diritti patrimoniali di utilizzazione economica della fotografia, dall’altro del diritto morale spettante all’autore.

La modifica grafica dell’immagine

Le doglianze non riguardavano soltanto l’uso non autorizzato della fotografia e la mancata attribuzione della paternità dello scatto.

Gli attori invocavano anche la violazione dell’art. 18 della legge sul diritto d’autore, sostenendo che l’editore avesse effettuato una rielaborazione dell’opera senza alcuna autorizzazione.

In particolare, le modifiche apportate avrebbero compromesso il valore espressivo originario della fotografia, trasformandola, secondo la descrizione fornita dagli attori, in un’immagine dal risultato estetico sostanzialmente “pacchiano e dozzinale”, attraverso l’utilizzo di tonalità particolarmente accese e l’inserimento dello scatto all’interno di un’ambientazione marina.

Gli attori chiedevano quindi al Tribunale di riconoscere la paternità dell’opera in capo al fotografo e di qualificare la fotografia come opera dell’ingegno, oltre a domandare la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, sia patrimoniali sia non patrimoniali, derivanti anche dalla violazione del diritto morale d’autore.

La difesa dell’editore: la fotografia era pubblicata su Instagram

La società convenuta chiedeva il rigetto delle domande.

La propria difesa si fondava, tra gli altri argomenti, sul fatto che la fotografia fosse stata reperita sul profilo Instagram pubblico della modella e che, nel momento in cui l’immagine era stata acquisita, non risultasse indicato il nome del fotografo.

Secondo l’editore, la modella aveva deciso spontaneamente di rendere pubblica un’immagine relativa alla propria gravidanza allo scopo di condividere con il pubblico l’imminente nascita della figlia e il rapporto con il proprio compagno.

La notorietà del soggetto ritratto e la decisione di pubblicare personalmente lo scatto avrebbero quindi reso l’evento di interesse pubblico.

Sulla base di tale impostazione, la società convenuta sosteneva che la successiva pubblicazione dell’immagine sulla rivista, accompagnata dall’indicazione di Instagram quale fonte, dovesse considerarsi conforme agli usi e comunque legittima ai sensi dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore, in considerazione della notorietà della persona raffigurata.

La convenuta contestava inoltre la quantificazione richiesta dagli attori sia relativamente al danno non patrimoniale, sia con riferimento al lucro cessante.

La fotografia come opera dell’ingegno

Il Tribunale di Milano ha innanzitutto affrontato il problema della qualificazione giuridica dello scatto, concludendo che la fotografia oggetto della causa doveva essere considerata opera dell’ingegno ai sensi dell’art. 2, n. 7, della legge sul diritto d’autore.

La decisione richiama la distinzione, propria della disciplina italiana, tra differenti categorie di immagini fotografiche.

La tutela riconosciuta dalla legge varia infatti a seconda che ci si trovi di fronte a:

  • una fotografia qualificabile come vera e propria opera dell’ingegno, caratterizzata da creatività e originalità;
  • una cosiddetta fotografia semplice;
  • una fotografia avente una funzione essenzialmente documentale o di mera riproduzione della realtà.

Alle fotografie dotate dei requisiti dell’opera dell’ingegno si applica la tutela prevista dagli artt. 1 e 2, n. 7, l.d.a., nonché quella disciplinata dagli artt. 12 e seguenti, 20 e seguenti e 171 e seguenti della legge sul diritto d’autore.

Le fotografie semplici, invece, beneficiano della particolare protezione dei diritti connessi prevista dagli artt. 87 e seguenti l.d.a.

Quando la fotografia costituisce un ritratto assume inoltre rilievo la disciplina contenuta nell’art. 98 l.d.a.

Quando una fotografia può essere considerata creativa

Perché uno scatto possa rientrare tra le opere fotografiche tutelate dall’art. 2, n. 7, l.d.a., deve possedere un grado sufficiente di creatività e originalità.

La fotografia deve quindi rappresentare il risultato di una vera attività intellettuale dell’autore ed essere capace di esprimere il suo personale modo di interpretare il soggetto rappresentato.

L’immagine non deve limitarsi a riprodurre meccanicamente la realtà, ma deve essere in grado di trasmettere all’osservatore elementi, sensazioni o suggestioni riconducibili alle scelte espressive del fotografo.

Il Tribunale richiama sul punto numerose pronunce, tra le quali:

Cass. n. 33599/2024; Cass. n. 8425/2000; Cass. n. 8186/1992; Cass. n. 7077/1990, nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 giugno 2024; Tribunale di Milano, 4 dicembre 2019; Tribunale di Milano, 25 maggio 2016.

La differenza tra opera fotografica e fotografia semplice

Il confine tra una fotografia tutelabile come opera dell’ingegno e una semplice fotografia non dipende necessariamente dal livello professionale dell’autore o dalla perfezione tecnica dello scatto.

L’elemento decisivo è piuttosto la presenza di caratteristiche attraverso le quali sia possibile riconoscere la personalità del fotografo.

La creatività emerge quindi quando le decisioni dell’autore sono capaci di attribuire all’immagine un significato o una forza espressiva che vada oltre la semplice registrazione del soggetto materialmente rappresentato.

Tale componente personale può manifestarsi già nella fase precedente allo scatto, attraverso la selezione e lo studio del soggetto, e può proseguire durante la fase esecutiva e nella successiva rielaborazione dell’immagine.

Sul punto viene richiamata, tra le altre, la Corte d’Appello di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 maggio 2022, oltre al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, 4 febbraio 2024.

La disciplina dell’Unione europea

Anche il diritto dell’Unione europea adotta un criterio incentrato sulla personalità e sulle scelte dell’autore.

La direttiva 2006/116/CE, che ha sostituito la precedente direttiva 93/98/CEE mantenendone sostanzialmente invariata la relativa disciplina, precisa al considerando 16 che una fotografia deve essere considerata originale quando costituisce il risultato della creazione intellettuale dell’autore e riflette la sua personalità.

Ai fini della protezione non rilevano invece elementi quali il valore artistico dell’opera o la finalità per la quale essa è stata realizzata.

La tutela delle fotografie che non soddisfano tali requisiti rimane affidata alle legislazioni nazionali.

I ritratti fotografici secondo la Corte di Giustizia UE

Particolare importanza assume, in materia di ritratti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Nella causa C-145/10, la Corte ha chiarito che un ritratto fotografico può costituire una creazione intellettuale protetta dal diritto d’autore quando il fotografo abbia avuto la possibilità di compiere scelte autonome e creative durante la realizzazione dell’opera.

Tali scelte possono intervenire in diverse fasi.

Prima dello scatto il fotografo può decidere, ad esempio, lo sfondo, l’illuminazione e la posa della persona.

Durante l’esecuzione può determinare l’inquadratura, l’angolazione e l’atmosfera complessiva dello scatto.

Successivamente può intervenire sul risultato utilizzando differenti tecniche di sviluppo, elaborazione o programmi informatici.

È attraverso l’insieme di queste decisioni che il fotografo può imprimere all’immagine il proprio tocco personale.

Il riferimento è alla Corte di Giustizia UE, causa C-145/10, paragrafi 88-92.

Perché lo scatto oggetto della causa era un’opera dell’ingegno

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale di Milano ha individuato diversi elementi espressivi riconducibili alle scelte personali del fotografo.

Il professionista aveva infatti inciso sulla posa e sull’espressione della modella, oltre ad aver scelto la disposizione di un drappo utilizzato per valorizzare le forme legate alla maternità.

Anche la fase successiva alla realizzazione della fotografia presentava elementi creativi.

La decisione di utilizzare il bianco e nero, ad esempio, era finalizzata a mettere maggiormente in evidenza il rapporto tra luci e ombre.

Secondo il Tribunale, si trattava complessivamente di scelte libere e creative dell’autore.

Non assumeva invece importanza, ai fini della tutela autorale, stabilire quale fosse il livello di originalità o il pregio artistico dell’immagine, poiché tali valutazioni non costituiscono requisiti necessari per l’applicazione della disciplina sul diritto d’autore secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, compresa quella della Corte di Giustizia.

La fotografia è stata quindi qualificata come opera dell’ingegno ai sensi dell’art. 2, n. 7, l.d.a., e non come fotografia semplice.

Del resto, la stessa società convenuta non aveva sostanzialmente fondato le proprie difese sull’assenza di tutela autorale dello scatto, ma aveva concentrato le proprie contestazioni sulla circostanza che, al momento in cui aveva prelevato l’immagine dal profilo Instagram della modella, non fosse ancora presente il tag con il nome del fotografo.

Pubblicare una fotografia su Instagram non significa trasferire i diritti d’autore

Particolarmente rilevante è il passaggio della decisione relativo agli effetti della pubblicazione dell’immagine sui social network.

La convenuta aveva osservato che l’attore non avrebbe dimostrato con precisione il modo in cui erano stati distribuiti i diritti di sfruttamento economico dell’immagine, anche nei rapporti con la modella raffigurata.

Da ciò faceva discendere anche una contestazione relativa alla legittimazione a chiedere il risarcimento del danno patrimoniale.

Il Tribunale ha tuttavia evidenziato che la società convenuta non aveva formulato richieste istruttorie specificamente dirette a dimostrare che il fotografo avesse effettivamente trasferito alla modella uno o più diritti di utilizzazione economica della fotografia.

Soprattutto, l’eventuale cessione di tali diritti non può essere desunta, neppure attraverso un ragionamento presuntivo, dalla semplice circostanza che la fotografia sia stata pubblicata sul profilo Instagram della persona ritratta.

In altri termini, consentire al soggetto fotografato di pubblicare lo scatto sul proprio account social non equivale ad autorizzare qualsiasi soggetto terzo a scaricare, riprodurre o sfruttare commercialmente quella fotografia.

La responsabilità dell’editore

Il Tribunale ha quindi ritenuto responsabile la società convenuta e l’ha condannata al risarcimento del danno.

La condotta dell’editore è stata considerata lesiva sia dei diritti di utilizzazione economica dell’immagine spettanti all’autore, sia del diritto morale del fotografo, quest’ultimo compromesso anche attraverso l’alterazione non autorizzata dell’opera.

La determinazione del danno patrimoniale

Passando all’esame delle conseguenze economiche dell’illecito, gli attori avevano chiesto il risarcimento tanto del danno patrimoniale quanto di quello non patrimoniale.

Con riferimento al danno patrimoniale, il Tribunale ha innanzitutto osservato che non era stata né specificamente dedotta né dimostrata l’esistenza di un vero e proprio danno emergente.

Diversa era invece la questione relativa al lucro cessante.

Trova in questo caso applicazione l’art. 158 della legge sul diritto d’autore, secondo il quale il giudice può procedere alla liquidazione di tale danno mediante un equo apprezzamento delle circostanze concrete, ai sensi dell’art. 2056, comma 2, c.c., prendendo in considerazione anche i profitti ottenuti mediante la violazione del diritto.

Lo stesso art. 158 l.d.a. prevede inoltre la possibilità di liquidare il danno in via forfettaria assumendo come parametro l’importo che il titolare dei diritti avrebbe presumibilmente percepito qualora l’autore della violazione avesse preventivamente richiesto e ottenuto l’autorizzazione per l’utilizzo dell’opera.

È il criterio comunemente definito del “prezzo del consenso”.

La retroversione degli utili non è automatica

La sentenza affronta inoltre la possibilità di utilizzare, nella determinazione del danno, gli utili conseguiti dal soggetto che ha commesso la violazione.

Secondo la giurisprudenza di merito richiamata dal Tribunale, nel settore del diritto d’autore la retroversione degli utili non costituisce un criterio applicabile automaticamente.

La disciplina si differenzia, sotto questo aspetto, da quella contenuta nell’art. 125 del Codice della proprietà industriale, che, in materia di violazioni dei diritti di proprietà industriale, ha recepito le indicazioni dell’art. 13, comma 2, della direttiva 2004/48/CE, cosiddetta direttiva Enforcement, nonché dell’art. 45, comma 2, dell’Accordo TRIPs, la cui attuazione era stata lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

Nell’ambito dell’art. 158 l.d.a., invece, il profitto realizzato dall’autore dell’illecito costituisce uno dei diversi elementi che il giudice può prendere in considerazione nella liquidazione equitativa del danno.

È quindi necessario verificare in concreto quale sia stato il rapporto causale tra l’illecito e i profitti ottenuti.

Gli utili conseguiti dal contraffattore possono assumere rilievo soltanto nella misura in cui risulti dimostrato che la violazione abbia effettivamente contribuito alla loro produzione, eventualmente limitando la valutazione alla sola parte dei profitti concretamente riconducibile alla condotta illecita.

Sul punto la decisione richiama il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 18 luglio 2017, n. 8066, nonché Cass. n. 21833/2021, secondo cui l’utilizzo del criterio della retroversione degli utili resta comunque subordinato alla necessità di accertare il rapporto causale richiesto dall’art. 1223 c.c.

Perché il Tribunale non ha utilizzato integralmente gli utili della rivista

Alla luce di tali principi, il Tribunale non ha ritenuto possibile applicare in modo automatico e integrale il criterio della retroversione degli utili.

La fotografia era stata utilizzata sulla copertina di una rivista, ma il valore commerciale del prodotto editoriale non poteva essere ricondotto esclusivamente a quell’immagine.

La rivista era infatti costituita da numerosi articoli, fotografie e altri contenuti.

Di conseguenza, la decisione del pubblico di acquistare quel determinato numero poteva essere stata influenzata dalla copertina soltanto in parte.

A ciò si aggiungeva un ulteriore elemento: la società convenuta aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che il numero della rivista interessato dalla controversia aveva ottenuto vendite inferiori rispetto alla media indicata dallo stesso attore.

Non vi erano quindi elementi sufficienti per ricondurre l’intero risultato economico della pubblicazione allo sfruttamento illecito della fotografia.

Il criterio del “prezzo del consenso”

Il Tribunale ha pertanto ritenuto più appropriato determinare il danno da lucro cessante prendendo come parametro il presumibile corrispettivo che sarebbe stato richiesto per autorizzare legittimamente l’utilizzo della fotografia.

La quantificazione doveva essere effettuata tenendo conto degli elementi forniti dalle parti e attraverso una valutazione complessiva delle concrete caratteristiche della vicenda.

La controversia si è quindi conclusa con l’accoglimento della domanda degli attori e con la liquidazione del danno attraverso il criterio del “prezzo del consenso”.

La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo della diffusissima pratica di utilizzare immagini reperite sui social network: la pubblicazione di una fotografia su Instagram da parte della persona ritratta non trasforma l’immagine in un contenuto liberamente utilizzabile da chiunque e non comporta, di per sé, alcun trasferimento dei diritti di sfruttamento economico spettanti al fotografo.