Uncategorized / 17 Ottobre 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Cassazione: il salame di Felino si può produrre ovunque

Il salame di Felino poteva essere prodotto a Cremona e commercializzato con tale marchio, anche se è originario del paese parmense al quale deve il nome. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 2828 pubblicata ieri dopo 16 anni di contesa giudiziaria tra la Kraft – insieme ad Assica, l’associazione degli industriali delle carni – e la galassia “local” dei salumifici di Felino e dintorni.

In sostanza, è scritto nella sentenza, «il salame di Felino poteva essere prodotto ovunque, e non solo nei comuni limitrofi, dal momento che l’Italia, almeno fino al gennaio 2013 quando il caso viene inviato a Strasburgo, non aveva fatto nulla per tutelare questo salume».

La Cassazione ha inoltre sottolineato che «per essere un dato prodotto protetto con una indicazione di provenienza geografica, necessita di essere registrato ai sensi del Regolamento Ce 2081/92» e in nessun modo il Dlgs 198/96 sui prodotti doc può venire in soccorso in mancanza del marchio europeo, come avevano invece ritenuto i giudici emiliani.

Sconfessata dalla Cassazione anche l’argomentazione secondo cui «persisteva una reputazione del prodotto in ragione della sua tradizione che ne giustificava la protezione come indicazione geografica» e dunque dava diritto ai soli salumifici locali di apporre la dicitura «di Felino». Per la Cassazione, invece, «è proprio detta accertata reputazione derivante dal luogo di origine che fa sì che l’indicazione “salame Felino” rientri nella definizione di indicazione geografica stabilita dal regolamento comunitario e necessiti quindi, ai fini del riconoscimento del relativo diritto, della registrazione presso il registro comunitario, dovendosi escludere che il riconoscimento del diritto sulla indicazione geografica possa avvenire in base alla legislazione nazionale».

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-02-12/-kraft-vince-battaglia-salame-felino-192032.php?uuid=ABUx2vtC

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Uncategorized @en / 17 Ottobre 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Cassazione: il salame di Felino si può produrre ovunque

Il salame di Felino poteva essere prodotto a Cremona e commercializzato con tale marchio, anche se è originario del paese parmense al quale deve il nome. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 2828 pubblicata ieri dopo 16 anni di contesa giudiziaria tra la Kraft – insieme ad Assica, l’associazione degli industriali delle carni – e la galassia “local” dei salumifici di Felino e dintorni.

In sostanza, è scritto nella sentenza, «il salame di Felino poteva essere prodotto ovunque, e non solo nei comuni limitrofi, dal momento che l’Italia, almeno fino al gennaio 2013 quando il caso viene inviato a Strasburgo, non aveva fatto nulla per tutelare questo salume».

La Cassazione ha inoltre sottolineato che «per essere un dato prodotto protetto con una indicazione di provenienza geografica, necessita di essere registrato ai sensi del Regolamento Ce 2081/92» e in nessun modo il Dlgs 198/96 sui prodotti doc può venire in soccorso in mancanza del marchio europeo, come avevano invece ritenuto i giudici emiliani.

Sconfessata dalla Cassazione anche l’argomentazione secondo cui «persisteva una reputazione del prodotto in ragione della sua tradizione che ne giustificava la protezione come indicazione geografica» e dunque dava diritto ai soli salumifici locali di apporre la dicitura «di Felino». Per la Cassazione, invece, «è proprio detta accertata reputazione derivante dal luogo di origine che fa sì che l’indicazione “salame Felino” rientri nella definizione di indicazione geografica stabilita dal regolamento comunitario e necessiti quindi, ai fini del riconoscimento del relativo diritto, della registrazione presso il registro comunitario, dovendosi escludere che il riconoscimento del diritto sulla indicazione geografica possa avvenire in base alla legislazione nazionale».

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-02-12/-kraft-vince-battaglia-salame-felino-192032.php?uuid=ABUx2vtC

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