La mancata esenzione generale ex ante dal versamento del prelievo per copia privataper attrezzature e supporti destinati all’uso professionale è contraria al diritto Ue. È l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Wahl, a scriverlo, bocciando le norme italiane, nelle conclusioni depositate ieri (causa C-110/15). La controversia che ha portato il Consiglio di Stato al rinvio pregiudiziale a Lussemburgo vede al centro otto società di produzione e di distribuzione di strumenti informatici che contestano il decreto Bondi del 2009 e, in particolare, l’allegato tecnico che stabilisce le regole per calcolare il compenso per le riproduzioni ad uso privato, che ha ampliato l’ambito di applicazione dell’equo compenso anche a cellulari, computer e dispositivi simili, prevedendolo, per di più, anche per persone fisiche e giuridiche che non esercitano la riproduzione per uso privato.
Il Tribunale amministrativo non aveva accolto il ricorso e il Consiglio di Stato, prima di decidere, ha passato la questione d’interpretazione del diritto Ue alla Corte di giustizia.
Per l’Avvocato generale il sistema italiano non è compatibile con la direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Questo perché manca, nella legislazione, la previsione dell’esenzione nel pagamento per copia privata da parte delle persone giuridiche che acquistano supporti per fini estranei alla riproduzione per uso privato. Non solo. L’Avvocato generale non è convinto dell’ampio potere discrezionale concesso alla Siae che, in pratica, ammette esenzioni «qualora lo ritenga opportuno». «Eppure – osserva Wahl – i produttori e gli importatori devono essere esentati ex ante dal pagamento del prelievo quando possono dimostrare di aver fornito apparecchi e supporti per un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie private», ad esempio quando procedono a una vendita diretta a professionisti o enti pubblici. Bocciato anche il sistema di negoziazione tra l’organizzazione che gestisce il prelievo e le persone tenute al pagamento del compenso perché non è garantito un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.
Da modificare, poi, il meccanismo di rimborso ex post di prelievo per copia privata.
Anche in quest’ipotesi, la normativa italiana non è conforme all’articolo 5 della direttiva 2001/29.
Quattro i motivi che non convincono l’Avvocato generale: l’eccessiva discrezionalità della Siae, l’esclusione del diritto di rimborso per le persone fisiche (ad esempio i lavoratori autonomi) malgrado possano dimostrare di aver acquistato un’apparecchiatura per fini professionali, l’obbligo per le persone giuridiche di adottare un codice di condotta sull’uso dei supporti e la previsione di modalità di rimborso fissate all’interno di istruzioni adottate dalla Siae che possono essere modificate da tale ente.
fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-05-04/compensi-copie-private-illegittimo-no-all-esenzione–204038.php?uuid=ADsMwo&cmpid=nlql