La Corte di Cassazione non ha riconosciuto la contraffazione del marchio Valentino nei confronti della Florence Fashion che utilizzava un logo in quanto ritenuto dalla Suprema Corte distinguibile rispetto a quello della famosa casa di moda.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3118/15: la società Valentino, agiva in giudizio perché venisse dichiarata la nullità della registrazione del marchio della società rivale per difetto del requisito della novità: la parte attrice allegava che il marchio Valentino, costituito dalla lettera “V” inserita in «una figura geometrica» fosse simile all’altro costituito ugualmente da una lettere “V” inserita in un ovale costituito da una lettera “G” e utilizzato per contraddistinguere prodotti di moda del tutto analoghi.

Tuttavia, il marchio di Valentino Garavani era stato definito «forte» dai Giudici di merito, in primo grado ed in appello, in quanto frutto di fantasia. E, come da insegnamento granitico della Cassazione, <<l’apprezzamento sulla confondibilità tra segni distintivi similari è riservato al giudice di merito, le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se adeguatamente motivate (cfr. Cassazioni 4405/2006; 13592/1999)».

La Cassazione afferma quindi quanto segue: <<È noto che per i marchi forti la contraffazione imputabile al marchio successivo e similare non viene meno non solo quando le varianti o modificazioni sono lievi, ma neppure quando siano consistenti o rilevanti, sempreché vi sia appropriazione dell’identità sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza l’attitudine individualizzante del marchio anteriore (Cassazioni 1906/2010; 14787/2007; 18920; 2004)». Quindi il secondo è “salvo” se – a prescindere da quanto diverso (ossia modificato) esso sia – non pregiudica il “nucleo ideologico espressivo” del primo marchio forte, non ingenerando confusione…

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