Uncategorized / 30 Dicembre 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

La norma che tutela l’accesso ai documenti non lede il diritto d’autore

 

La natura di opera dell’ingegno dei documenti di cui si chiede l’ostensione non rappresenta una causa di esclusione del diritto di accesso. Questo è quanto affermato dal Tar delle Marche nella sentenza 626/2015 nella quale è stato chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 24 della legge 241/1990 in relazione alla normativa posta a tutela del diritto d’autore.

Il caso – La vicenda trae origine da una istanza di accesso presentata all’ente gestore dell’acquedotto locale da parte di una società proprietaria di un terreno, attraversato da una condotta idrica di proprietà dell’ente, sul quale da tempo continuavano a verificarsi fenomeni di impaludamento. La richiesta era rivolta a conoscere l’indagine compiuta da un geologo, per conto dell’ente, circa le cause che avevano provocato tali episodi. L’ente gestore dell’acquedotto accoglieva però tale istanza nei limiti della sola visione, negando la possibilità di copiare i documenti visionati per via dell’esigenza di tutelare la proprietà intellettuale del professionista che aveva svolto le indagini. A questo punto, la società proprietaria del fondo ricorreva dinanzi al Tar lamentando la violazione dell’articolo 24 della Lpa in materia di diritto di accesso.

Le motivazioni del Tar – I giudici amministrativi accolgono il ricorso e chiariscono il rapporto sussistente tra la normativa posta a tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale e quella sul diritto d’accesso. Ebbene, la prima è funzionale a garantire gli interessi economici dell’autore; la seconda è diretta a garantire, entro tali limiti, la visione e l’estrazione di copia. Ciò vale a dire che le disposizioni che regolano tali discipline precludono esclusivamente la riproduzione che consente uno sfruttamento economico dell’opera. Pertanto – conclude il Collegio – l’ostensione va consentita nelle forme richieste dalla società interessata «fermo restando che delle informazioni ottenute dovrà essere fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente in maniera funzionale all’interesse fatto valere con l’istanza di accesso», potendo altresì l’amministrazione consentire l’estrazione di copia «coprendo o estrapolando le parti dello studio geologico da cui possa desumersi il metodo di indagine seguito dal professionista».

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La norma che tutela l’accesso ai documenti non lede il diritto d’autore

 

La natura di opera dell’ingegno dei documenti di cui si chiede l’ostensione non rappresenta una causa di esclusione del diritto di accesso. Questo è quanto affermato dal Tar delle Marche nella sentenza 626/2015 nella quale è stato chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 24 della legge 241/1990 in relazione alla normativa posta a tutela del diritto d’autore.

Il caso – La vicenda trae origine da una istanza di accesso presentata all’ente gestore dell’acquedotto locale da parte di una società proprietaria di un terreno, attraversato da una condotta idrica di proprietà dell’ente, sul quale da tempo continuavano a verificarsi fenomeni di impaludamento. La richiesta era rivolta a conoscere l’indagine compiuta da un geologo, per conto dell’ente, circa le cause che avevano provocato tali episodi. L’ente gestore dell’acquedotto accoglieva però tale istanza nei limiti della sola visione, negando la possibilità di copiare i documenti visionati per via dell’esigenza di tutelare la proprietà intellettuale del professionista che aveva svolto le indagini. A questo punto, la società proprietaria del fondo ricorreva dinanzi al Tar lamentando la violazione dell’articolo 24 della Lpa in materia di diritto di accesso.

Le motivazioni del Tar – I giudici amministrativi accolgono il ricorso e chiariscono il rapporto sussistente tra la normativa posta a tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale e quella sul diritto d’accesso. Ebbene, la prima è funzionale a garantire gli interessi economici dell’autore; la seconda è diretta a garantire, entro tali limiti, la visione e l’estrazione di copia. Ciò vale a dire che le disposizioni che regolano tali discipline precludono esclusivamente la riproduzione che consente uno sfruttamento economico dell’opera. Pertanto – conclude il Collegio – l’ostensione va consentita nelle forme richieste dalla società interessata «fermo restando che delle informazioni ottenute dovrà essere fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente in maniera funzionale all’interesse fatto valere con l’istanza di accesso», potendo altresì l’amministrazione consentire l’estrazione di copia «coprendo o estrapolando le parti dello studio geologico da cui possa desumersi il metodo di indagine seguito dal professionista».

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