Uncategorized / 21 Marzo 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Pedopornografia : la rilevanza penale della cancellazione dei files dal proprio computer

Reato pedopornografico – Files informatici a valenza pornografica – Condivisione e scambio dei files – Cancellazione dalla memoria del PC – Rilevanza penale – Non cessazione della fattispecie di reato.
Nell’ambito dei reati pedopornografici, commessi tramite condivisione di files presenti nella memoria di un personal computer, non ha alcuna rilevanza il loro mero trasferimento nel cestino del sistema operativo in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al file.
Al contrario, la loro definitiva cancellazione dal computer escluderebbe la detenzione materiale dei files pedopornografici e, dunque, l’elemento oggettivo del relativo reato. Tuttavia, anche prescindendo dal fatto che l’avvenuta cancellazione dei files non esclude di per sé la loro pregressa detenzione, tale evento incide soltanto sul perdurare della flagranza del reato in esame: fino al momento dell’eliminazione, infatti, i files erano senza dubbio detenuti, comportando la loro cancellazione non la elisione ex tunc della rilevanza penale di tale condotta bensì la cessazione di essa, dato senza dubbio rilevante in considerazione della natura permanente del reato contestato ma tuttavia inidoneo ad escludere la sussistenza stessa della fattispecie criminosa.
•Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 marzo 2017 n. 11044

 

 

Reati contro la persona – Delitti contro la libertà individuale – In genere – Detenzione di materiale pedopornografico – “Files” pedopornografici “scaricati” da internet – Cancellazione degli stessi con spostamento nel “cestino” del sistema operativo – Persistente disponibilità degli stessi – Reato – Configurabilità.
Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di “files” pedopornografici, “scaricati” da internet, mediante l’allocazione nel “cestino” del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al “file”, mentre solo per i “files” definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 giugno 2015 n. 24345

 

 

Reati contro la persona – Delitti contro la libertà individuale – In genere – Detenzione di materiale pedopornografico – “Files” pedopornografici “scaricati” da internet – Cancellazione degli stessi con spostamento nel “cestino” del sistema operativo – Persistente disponibilità degli stessi – Reato – Configurabilità.
Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (articolo 600-quater c.p.) la cancellazione di “files” pedopornografici, “scaricati” da internet, mediante l’allocazione nel “cestino” del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al “file”. (In motivazione la Corte ha precisato che solo per i “files” definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2011 n. 639

 

 

Pornografia minorile – Detenzione di materiale pedopornografico – Configurabilità del reato di cui all’articolo 600-quater c.p. anche in caso di cancellazione di files scaricati da Internet mediante allocazione nel cestino del computer – Possibilità di riattivazione dell’accesso al file – Possibilità di condivisione del materiale detenuto – Natura di reato di pericolo concreto – Genericità dei motivi di ricorso – Inammissibilità.
L’avvenuta parziale cancellazione dei files pedopornografici non ne esclude in sé l’effettiva detenzione e dunque la relativa disponibilità, condotta quest’ultima penalmente rilevante. Al riguardo infatti occorre ribadire che integra il delitto in esame la cancellazione dei files pedopornografici, scaricati da internet, mediante la loro allocazione nel “cestino” del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al file.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 novembre 2016 n. 46153

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2017-03-14/la-rilevanza-penale-cancellazione-files-pedopornografici-proprio-computer–142553.php?uuid=AEYSLWm&cmpid=nlql

 

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Pedopornografia : la rilevanza penale della cancellazione dei files dal proprio computer

Reato pedopornografico – Files informatici a valenza pornografica – Condivisione e scambio dei files – Cancellazione dalla memoria del PC – Rilevanza penale – Non cessazione della fattispecie di reato.
Nell’ambito dei reati pedopornografici, commessi tramite condivisione di files presenti nella memoria di un personal computer, non ha alcuna rilevanza il loro mero trasferimento nel cestino del sistema operativo in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al file.
Al contrario, la loro definitiva cancellazione dal computer escluderebbe la detenzione materiale dei files pedopornografici e, dunque, l’elemento oggettivo del relativo reato. Tuttavia, anche prescindendo dal fatto che l’avvenuta cancellazione dei files non esclude di per sé la loro pregressa detenzione, tale evento incide soltanto sul perdurare della flagranza del reato in esame: fino al momento dell’eliminazione, infatti, i files erano senza dubbio detenuti, comportando la loro cancellazione non la elisione ex tunc della rilevanza penale di tale condotta bensì la cessazione di essa, dato senza dubbio rilevante in considerazione della natura permanente del reato contestato ma tuttavia inidoneo ad escludere la sussistenza stessa della fattispecie criminosa.
•Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 marzo 2017 n. 11044

 

 

Reati contro la persona – Delitti contro la libertà individuale – In genere – Detenzione di materiale pedopornografico – “Files” pedopornografici “scaricati” da internet – Cancellazione degli stessi con spostamento nel “cestino” del sistema operativo – Persistente disponibilità degli stessi – Reato – Configurabilità.
Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di “files” pedopornografici, “scaricati” da internet, mediante l’allocazione nel “cestino” del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al “file”, mentre solo per i “files” definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 giugno 2015 n. 24345

 

 

Reati contro la persona – Delitti contro la libertà individuale – In genere – Detenzione di materiale pedopornografico – “Files” pedopornografici “scaricati” da internet – Cancellazione degli stessi con spostamento nel “cestino” del sistema operativo – Persistente disponibilità degli stessi – Reato – Configurabilità.
Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (articolo 600-quater c.p.) la cancellazione di “files” pedopornografici, “scaricati” da internet, mediante l’allocazione nel “cestino” del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al “file”. (In motivazione la Corte ha precisato che solo per i “files” definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2011 n. 639

 

 

Pornografia minorile – Detenzione di materiale pedopornografico – Configurabilità del reato di cui all’articolo 600-quater c.p. anche in caso di cancellazione di files scaricati da Internet mediante allocazione nel cestino del computer – Possibilità di riattivazione dell’accesso al file – Possibilità di condivisione del materiale detenuto – Natura di reato di pericolo concreto – Genericità dei motivi di ricorso – Inammissibilità.
L’avvenuta parziale cancellazione dei files pedopornografici non ne esclude in sé l’effettiva detenzione e dunque la relativa disponibilità, condotta quest’ultima penalmente rilevante. Al riguardo infatti occorre ribadire che integra il delitto in esame la cancellazione dei files pedopornografici, scaricati da internet, mediante la loro allocazione nel “cestino” del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al file.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 novembre 2016 n. 46153

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2017-03-14/la-rilevanza-penale-cancellazione-files-pedopornografici-proprio-computer–142553.php?uuid=AEYSLWm&cmpid=nlql

 

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