Né l’uno, né l’altro.

I magneti decorativi raffiguranti monumenti cittadini, realizzati in serie mediante calchi, non possono essere qualificati come opere delle arti figurative ai sensi dell’art. 2, n. 4), della L. n. 633/1941 né, in mancanza dei relativi requisiti, come opere di industrial design ai sensi dell’art. 2, n. 10), della medesima legge. Ne consegue l’inapplicabilità degli strumenti cautelari propri della tutela autorale, quali descrizione e sequestro.

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di ottenere tutela sul diverso piano della concorrenza sleale per imitazione servile confusoria, ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., quando il prodotto concorrente riproduca in modo sostanzialmente identico gli elementi formali caratterizzanti e distintivi di quello altrui, determinando un concreto rischio di confusione circa la provenienza commerciale.

È quanto affermato dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 31 agosto 2026, resa nel procedimento cautelare R.G. n. 7176/2026, relativo alla tutela di una particolare linea di souvenir.

La controversia trae origine dal ricorso cautelare promosso, ai sensi degli artt. 156-161 LDA, 669-bis e ss. e 700 c.p.c., da una società operante nella produzione e distribuzione di articoli souvenir sul mercato italiano ed europeo.

La ricorrente dichiarava di aver ideato, tramite un proprio grafico dipendente, una linea di magneti in resina raffiguranti monumenti simbolo di diverse città italiane. I prodotti erano caratterizzati da una struttura ricorrente: una finestra con persiane apribili, un davanzale e piccoli elementi decorativi, quali vasi di fiori, annaffiatoi o animali.

Dopo aver riscontrato presso un esercizio commerciale di Verona la vendita di magneti fortemente somiglianti a quelli appartenenti alla propria collezione, prodotti e distribuiti da un grossista padovano, la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia.

Venivano contestate, da un lato, la violazione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 2, n. 4, LDA e, dall’altro, condotte di concorrenza sleale confusoria. La ricorrente chiedeva quindi l’adozione di provvedimenti urgenti di descrizione, sequestro e inibitoria della commercializzazione, oltre alla previsione di una penale. La resistente non si costituiva nel procedimento.

L’esclusione della tutela autorale

Il primo tema esaminato dal Tribunale riguarda la possibilità di riconoscere ai magneti la protezione prevista dalla legge sul diritto d’autore.

Il giudice esclude che tali prodotti possano rientrare tra le opere della scultura, della pittura, dell’arte o del disegno contemplate dall’art. 2, n. 4, LDA. Si tratta, infatti, di beni destinati alla commercializzazione e alla produzione seriale mediante calchi, circostanza ritenuta incompatibile, nel caso concreto, con la qualificazione invocata dalla ricorrente.

Viene altresì esclusa, nella cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, la possibilità di ricondurre i magneti alle opere del disegno industriale previste dall’art. 2, n. 10, LDA, anche perché la ricorrente non aveva specificamente allegato la presenza dei presupposti richiesti dalla norma.

Da tali considerazioni consegue il rigetto delle richieste di descrizione e sequestro, in quanto misure collegate alla tutela autorale dedotta.

La tutela contro l’imitazione servile

L’assenza di protezione ai sensi del diritto d’autore non determina, però, l’assenza di qualsiasi tutela giuridica.

Il Tribunale ritiene infatti configurabile, nel caso concreto, la concorrenza sleale confusoria per imitazione servile prevista dall’art. 2598, n. 1, c.c.

In primo luogo viene ritenuto sussistente il rapporto di concorrenza tra le parti. La documentazione prodotta attestava che la resistente svolgeva attività di commercio all’ingrosso di casalinghi, articoli da regalo, piccoli elettrodomestici e giocattoli e che aveva effettivamente commercializzato magneti raffiguranti la città di Verona.

Anche il materiale fotografico evidenziava una rilevante somiglianza tra le rispettive linee di prodotti. A tali elementi si aggiungevano alcune dichiarazioni testimoniali, ritenute utilizzabili nella fase cautelare quali prove atipiche idonee a integrare il quadro documentale.

Quando la forma del prodotto è tutelabile

Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la capacità distintiva della forma.

Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il Tribunale ricorda che l’imitazione servile non ricorre per la semplice riproduzione di qualsiasi caratteristica estetica del prodotto concorrente.

Perché possa operare l’art. 2598, n. 1, c.c., occorre che vengano imitati proprio quegli elementi esteriori che, per la loro capacità individualizzante, consentono al consumatore di associare il prodotto a una determinata impresa. Restano invece fuori dalla tutela le caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del bene o comunque prive di effettiva capacità distintiva.

Non è quindi sufficiente dimostrare che un prodotto sia stato riprodotto fedelmente: occorre anche che l’imitazione sia concretamente idonea a generare confusione nel pubblico circa la provenienza imprenditoriale del bene.

Il principio assume particolare rilievo nel caso dei souvenir. La semplice scelta di raffigurare i monumenti di Verona, osserva il Tribunale, non può essere riservata in esclusiva a un singolo operatore economico. Il monumento costituisce infatti il soggetto naturale del souvenir e non rappresenta, da solo, un elemento idoneo a identificare l’impresa produttrice.

Il carattere distintivo viene invece individuato nella specifica combinazione dei diversi elementi compositivi.

I magneti della ricorrente presentavano una struttura ricorrente composta da una finestra, persiane colorate, davanzale, monumento cittadino visibile attraverso l’apertura ed elementi ornamentali collocati sul davanzale.

Il risultato è una particolare rappresentazione visiva nella quale il monumento appare come osservato dall’interno di una finestra inserita in un ambiente domestico decorato. È questa complessiva soluzione compositiva, e non il monumento in sé, a costituire secondo il giudice l’elemento individualizzante del prodotto.

La diffusione commerciale e il rischio di confusione

Il Tribunale attribuisce rilievo anche alla diffusione della collezione sul mercato.

La documentazione prodotta dalla ricorrente attestava la commercializzazione dei magneti in differenti città italiane, tra cui Palermo e Milano. Tale circostanza viene considerata un elemento utile per ritenere che quella particolare configurazione estetica avesse acquisito, almeno ai fini della valutazione cautelare, una propria riconoscibilità commerciale.

Individuati gli elementi distintivi, il Tribunale procede quindi al confronto tra i prodotti delle due imprese, riscontrando una somiglianza particolarmente marcata.

Anche i magneti commercializzati dalla resistente riproducevano infatti la medesima impostazione di fondo: una finestra con persiane dalla quale risultavano visibili il paesaggio urbano e i monumenti di Verona.

Le differenze erano limitate soprattutto al monumento specificamente rappresentato e ad alcuni particolari secondari. Secondo il giudice, tali variazioni non erano però sufficienti a eliminare il rischio di confusione.

Assume rilievo anche la natura del prodotto e il suo modesto prezzo. Nell’acquisto di un piccolo souvenir di valore economico contenuto, infatti, il consumatore medio tende a prestare un livello di attenzione inferiore rispetto a quello impiegato per beni di maggior valore e può fondare la propria scelta soprattutto sull’impressione complessiva immediatamente percepita.

Per questa ragione, differenze marginali possono non essere sufficienti a differenziare i prodotti quando la struttura generale riproduce gli elementi che rendono riconoscibile sul mercato quello del concorrente.

Il provvedimento cautelare

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene sussistente il fumus boni iuris della concorrenza sleale confusoria.

Viene altresì riconosciuto il periculum in mora, considerato che la produzione e commercializzazione dei magneti risultavano ancora in corso. La prosecuzione della condotta avrebbe potuto determinare un pregiudizio difficilmente quantificabile e non pienamente compensabile mediante il successivo risarcimento del danno.

La natura seriale e continuativa della commercializzazione giustifica pertanto, secondo il giudice, l’adozione di una misura immediata.

Il Tribunale dispone quindi l’inibitoria dell’ulteriore produzione, distribuzione, commercializzazione, offerta in vendita e promozione, con qualsiasi mezzo, dei magneti a forma di finestra con persiane raffiguranti monumenti di Verona.

Il provvedimento viene accompagnato da una penale di 10 euro per ciascun magnete venduto in violazione dell’inibitoria, applicabile a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’ordinanza.

La decisione offre così una chiara distinzione tra tutela autorale e tutela concorrenziale: un prodotto seriale può non possedere i requisiti necessari per beneficiare della protezione prevista dalla legge sul diritto d’autore e, nello stesso tempo, essere tutelato contro la riproduzione confusoria dei suoi elementi esteriori quando questi abbiano acquisito una concreta capacità individualizzante sul mercato.

Tags: