Uncategorized / 23 Marzo 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Proprietà intellettuale, carattere personale delle azioni di concorrenza sleale in materia di marchi

Marchi e brevetti – Concorrenza sleale – Confondibilità dei prodotti – Autonomia delle azioni.
Per l’azione di concorrenza sleale rilevano sia la confondibilità dei prodotti contrassegnati, sia le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi. L’azione concessa per reprimere una fattispecie di concorrenza sleale e quella a tutela del marchio sono diverse tra loro per natura, presupposti e oggetto, avendo la prima carattere personale e comportando la confondibilità con i prodotti del concorrente ed il possibile sviamento della clientela con relativo danno, nella seconda potendosi presumere l’intenzionalità dell’agente.
• Corte di Cassazione, sezione I , sentenza 25 gennaio 2017 n. 1940

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Concorrenza sleale – Sezioni specializzate di proprietà industriale – Competenza – Controversie.
I casi di concorrenza sleale cosiddetta interferente si ravvisano, di regola, laddove siano proposte azioni riconducibili alla previsione dell’articolo 2598 c.c. e perciò di natura personale (confusione dei segni distintivi, l’imitazione servile o l’appropriazione di pregi di un prodotto). La competenza delle Sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all’articolo 134 c.p.i., si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti titolati, laddove non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l’eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2017 n. 1332

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Marchi d’impresa – Concorrenza sleale – Contraffazione di brevetto – Autonomia delle fattispecie – Invenzione industriale nel settore chimico – Brevetto intermedio – Tutela accordabile solo in quanto articolazione di un procedimento brevettato.
Posto che la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non implica
automaticamente una denuncia di contraffazione del brevetto, occorre di volta in volta che il titolare del brevetto, il quale abbia denunciato la contraffazione, deduca e comprovi altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale. Nel campo delle invenzioni industriali, il cosiddetto “intermedio”, inteso come quella sostanza chimica che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, che è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno da quello connesso all’attuazione del procedimento stesso, non è concettualmente separabile dal procedimento e non è, quindi, autonomamente brevettabile come prodotto.
• Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 2 dicembre 2016 n. 24658

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Marchio – Segno distintivo (articoli 21-22 l.d.a.) – Nome anagrafico – Principi di correttezza professionale – Diritto al nome.
Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico, ai sensi degli articoli 21-22 Dlgs. n. 30/2005, e validamente registrato come marchio non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri.
Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza 25 febbraio 2015 n. 3806

 

 

 

 

Marchio – Esclusività – Uso in funzione distintiva del proprio patronimico (articolo 21 l.d.a.) – Marchio già registrato da altri – Divieto – Principi di correttezza professionale.
L’utilizzazione commerciale del nome patronimico corrispondente al marchio già registrato da altri (articolo 21 l.d.a.) non può avvenire in funzione distintiva ma solo descrittiva dopo che la norma è stata modificata rispetto a quanto prevedeva l’articolo 1-bis R.D. n. 929/1942 – con la soppressione delle parole «e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva» -, restando impregiudicata la necessità che l’uso del marchio sia conforme ai principi della correttezza professionale.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014 n. 6021

 

 

 

 

Marchi e brevetti – Brevetto europeo – Domanda di accertamento negativo della contraffazione – Giurisdizione – Sistema unificato di tutela giurisdizionale – Non sussiste – Giurisdizione dei singoli Stati europei – Sussiste.
Dato che un brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno dei Paesi dell’Unione Europea in cui è rilasciato, gli stessi diritti che sarebbero concessi se il brevetto fosse stato rilasciato in quel Paese, per cui, attraverso la procedura di convalida del brevetto europeo, il richiedente è titolare di un “fascio di brevetti nazionali”, che sono soggetti alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli Stati designati dal richiedente, ne consegue che la giurisdizione sulle domande relative alla validità (delle porzioni) di brevetto europeo ed anche di accertamento (negativo o positivo) della contraffazione dello stesso spetta ai diversi giudici nazionali. Il titolare della privativa deve promuovere un giudizio in ciascuno Stato ove si realizza a suo dire la contraffazione, così come chi intendendo agire per l’accertamento negativo della contraffazione deve promuovere separati giudizi in ciascuno degli Stati ove il fatto avviene o può avvenire (cfr. convenzione di Monaco del 1977, secondo la quale i brevetti europei, pur essendo rilasciati sulla base di un sistema unificato, non soggiacciono ad un sistema unificato di tutela giurisdizionale).
• Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa A, sentenza 14 dicembre 2016 n. 13625

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Tutela del diritto d’autore – Banca dati – Atti di concorrenza sleale ex articolo 2598 n. 3 c.c. – Trasformazione o modificazione – Autorizzazione autoriale – Indisponibilità del codice sorgente – Operazioni di decompilazione (”reverse engineering”) – Ammissibilità – Operazioni di analisi del funzionamento del programma – Ammissibilità – Scopi commerciali – Inammissibilità – Clausola contrattuale derogatoria – Nullità – Fattispecie.
La tutela del diritto d’autore di una banca dati ha per oggetto non soltanto la riproduzione ma anche l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione dell’opera, che devono essere autorizzate dall’autore. La banca dati può essere trasformata o modificata anche senza avere a disposizione il codice sorgente di un’applicazione, attraverso operazioni di analisi del funzionamento del programma, per comprendere e determinare idee e principii che stanno alla base. Il “reverse engineering” attraverso decompilazione consente di partire dal codice compilato o risultato finale e può avere differenti livelli di profondità, compresa la “black box analysis”, ossia l’analisi del funzionamento del programma per determinarne lo scopo e i principi alla base. Le operazioni di analisi volte a capire i meccanismi di funzionamento dei programmi software sono consentite nei limiti in cui sono finalizzate all’uso e alla destinazione tipica dei programmi, mentre non sono mai ammesse per scopi commerciali, neppure attraverso clausole contrattuali derogatorie, a pena di nullità. (Nel caso di specie, gli sviluppatori di Facearound, applicazione di geolocalizzazione e di elaborazione di mappe interattive riportanti gli esercizi commerciali nelle vicinanze organizzati per categorie e filtri di ricerca, ottenevano la condanna per atti di concorrenza sleale del social network Facebook che, pur senza copiare il codice sorgente, dopo avere proceduto ad analisi del funzionamento del programma software mediante decompilazione, lanciavano Nearby, che replicava le medesime funzionalità).
• Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa A, sentenza 1° agosto 2016 n. 9549

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Marchi e brevetti – Tutela dei brevetti – Carattere “erga omnes” – Concorrenza sleale – Carattere personale – Autonomia delle tutele.
Mentre le azioni concesse a tutela dei brevetti hanno carattere reale “erga omnes”, perché sono dirette alla protezione di diritti reale assoluti su beni immateriali ed alla rimozione degli effetti pregiudizievoli, al contrario, le azioni in materia di concorrenza sleale hanno carattere personale e sono dirette all’accertamento degli illeciti in materia di concorrenza nelle sue diverse espressioni ed alla pronuncia sanzionatrice delle conseguenze dannose. Sebbene le due azioni possano essere cumulate nello stesso giudizio, non necessariamente sono condizionate e dipendenti tra loro potendo verificarsi la violazione di brevetto senza comportare concorrenza sleale, e viceversa.
• Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 18 maggio 2016 n. 2824

 

 

 

 

 

FONTE: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-03-22/proprieta-intellettuale-carattere-personale-azioni-concorrenza-sleale-materia-marchi-124456.php?uuid=AEa62Fr

 

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Proprietà intellettuale, carattere personale delle azioni di concorrenza sleale in materia di marchi

Marchi e brevetti – Concorrenza sleale – Confondibilità dei prodotti – Autonomia delle azioni.
Per l’azione di concorrenza sleale rilevano sia la confondibilità dei prodotti contrassegnati, sia le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi. L’azione concessa per reprimere una fattispecie di concorrenza sleale e quella a tutela del marchio sono diverse tra loro per natura, presupposti e oggetto, avendo la prima carattere personale e comportando la confondibilità con i prodotti del concorrente ed il possibile sviamento della clientela con relativo danno, nella seconda potendosi presumere l’intenzionalità dell’agente.
• Corte di Cassazione, sezione I , sentenza 25 gennaio 2017 n. 1940

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Concorrenza sleale – Sezioni specializzate di proprietà industriale – Competenza – Controversie.
I casi di concorrenza sleale cosiddetta interferente si ravvisano, di regola, laddove siano proposte azioni riconducibili alla previsione dell’articolo 2598 c.c. e perciò di natura personale (confusione dei segni distintivi, l’imitazione servile o l’appropriazione di pregi di un prodotto). La competenza delle Sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all’articolo 134 c.p.i., si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti titolati, laddove non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l’eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2017 n. 1332

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Marchi d’impresa – Concorrenza sleale – Contraffazione di brevetto – Autonomia delle fattispecie – Invenzione industriale nel settore chimico – Brevetto intermedio – Tutela accordabile solo in quanto articolazione di un procedimento brevettato.
Posto che la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non implica
automaticamente una denuncia di contraffazione del brevetto, occorre di volta in volta che il titolare del brevetto, il quale abbia denunciato la contraffazione, deduca e comprovi altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale. Nel campo delle invenzioni industriali, il cosiddetto “intermedio”, inteso come quella sostanza chimica che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, che è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno da quello connesso all’attuazione del procedimento stesso, non è concettualmente separabile dal procedimento e non è, quindi, autonomamente brevettabile come prodotto.
• Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 2 dicembre 2016 n. 24658

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Marchio – Segno distintivo (articoli 21-22 l.d.a.) – Nome anagrafico – Principi di correttezza professionale – Diritto al nome.
Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico, ai sensi degli articoli 21-22 Dlgs. n. 30/2005, e validamente registrato come marchio non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri.
Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza 25 febbraio 2015 n. 3806

 

 

 

 

Marchio – Esclusività – Uso in funzione distintiva del proprio patronimico (articolo 21 l.d.a.) – Marchio già registrato da altri – Divieto – Principi di correttezza professionale.
L’utilizzazione commerciale del nome patronimico corrispondente al marchio già registrato da altri (articolo 21 l.d.a.) non può avvenire in funzione distintiva ma solo descrittiva dopo che la norma è stata modificata rispetto a quanto prevedeva l’articolo 1-bis R.D. n. 929/1942 – con la soppressione delle parole «e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva» -, restando impregiudicata la necessità che l’uso del marchio sia conforme ai principi della correttezza professionale.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014 n. 6021

 

 

 

 

Marchi e brevetti – Brevetto europeo – Domanda di accertamento negativo della contraffazione – Giurisdizione – Sistema unificato di tutela giurisdizionale – Non sussiste – Giurisdizione dei singoli Stati europei – Sussiste.
Dato che un brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno dei Paesi dell’Unione Europea in cui è rilasciato, gli stessi diritti che sarebbero concessi se il brevetto fosse stato rilasciato in quel Paese, per cui, attraverso la procedura di convalida del brevetto europeo, il richiedente è titolare di un “fascio di brevetti nazionali”, che sono soggetti alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli Stati designati dal richiedente, ne consegue che la giurisdizione sulle domande relative alla validità (delle porzioni) di brevetto europeo ed anche di accertamento (negativo o positivo) della contraffazione dello stesso spetta ai diversi giudici nazionali. Il titolare della privativa deve promuovere un giudizio in ciascuno Stato ove si realizza a suo dire la contraffazione, così come chi intendendo agire per l’accertamento negativo della contraffazione deve promuovere separati giudizi in ciascuno degli Stati ove il fatto avviene o può avvenire (cfr. convenzione di Monaco del 1977, secondo la quale i brevetti europei, pur essendo rilasciati sulla base di un sistema unificato, non soggiacciono ad un sistema unificato di tutela giurisdizionale).
• Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa A, sentenza 14 dicembre 2016 n. 13625

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Tutela del diritto d’autore – Banca dati – Atti di concorrenza sleale ex articolo 2598 n. 3 c.c. – Trasformazione o modificazione – Autorizzazione autoriale – Indisponibilità del codice sorgente – Operazioni di decompilazione (”reverse engineering”) – Ammissibilità – Operazioni di analisi del funzionamento del programma – Ammissibilità – Scopi commerciali – Inammissibilità – Clausola contrattuale derogatoria – Nullità – Fattispecie.
La tutela del diritto d’autore di una banca dati ha per oggetto non soltanto la riproduzione ma anche l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione dell’opera, che devono essere autorizzate dall’autore. La banca dati può essere trasformata o modificata anche senza avere a disposizione il codice sorgente di un’applicazione, attraverso operazioni di analisi del funzionamento del programma, per comprendere e determinare idee e principii che stanno alla base. Il “reverse engineering” attraverso decompilazione consente di partire dal codice compilato o risultato finale e può avere differenti livelli di profondità, compresa la “black box analysis”, ossia l’analisi del funzionamento del programma per determinarne lo scopo e i principi alla base. Le operazioni di analisi volte a capire i meccanismi di funzionamento dei programmi software sono consentite nei limiti in cui sono finalizzate all’uso e alla destinazione tipica dei programmi, mentre non sono mai ammesse per scopi commerciali, neppure attraverso clausole contrattuali derogatorie, a pena di nullità. (Nel caso di specie, gli sviluppatori di Facearound, applicazione di geolocalizzazione e di elaborazione di mappe interattive riportanti gli esercizi commerciali nelle vicinanze organizzati per categorie e filtri di ricerca, ottenevano la condanna per atti di concorrenza sleale del social network Facebook che, pur senza copiare il codice sorgente, dopo avere proceduto ad analisi del funzionamento del programma software mediante decompilazione, lanciavano Nearby, che replicava le medesime funzionalità).
• Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa A, sentenza 1° agosto 2016 n. 9549

 

 

 

 

Proprietà intellettuale – Marchi e brevetti – Tutela dei brevetti – Carattere “erga omnes” – Concorrenza sleale – Carattere personale – Autonomia delle tutele.
Mentre le azioni concesse a tutela dei brevetti hanno carattere reale “erga omnes”, perché sono dirette alla protezione di diritti reale assoluti su beni immateriali ed alla rimozione degli effetti pregiudizievoli, al contrario, le azioni in materia di concorrenza sleale hanno carattere personale e sono dirette all’accertamento degli illeciti in materia di concorrenza nelle sue diverse espressioni ed alla pronuncia sanzionatrice delle conseguenze dannose. Sebbene le due azioni possano essere cumulate nello stesso giudizio, non necessariamente sono condizionate e dipendenti tra loro potendo verificarsi la violazione di brevetto senza comportare concorrenza sleale, e viceversa.
• Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 18 maggio 2016 n. 2824

 

 

 

 

 

FONTE: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-03-22/proprieta-intellettuale-carattere-personale-azioni-concorrenza-sleale-materia-marchi-124456.php?uuid=AEa62Fr

 

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