Uncategorized / 27 Settembre 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Rai, 60mila euro di multa per pubblicità occulta

Il Tar Lazio, sentenza 9917 di oggi, ha confermato la sanzione di 60mila euro inflitta (nel 2009) dall’Agcm alla Rai per «pubblicità occulta» a favore di una srl per i gioielli indossati nel corso della trasmissione “Mattina in Famiglia” dalla conduttrice Adriana Volpe, già testimonial dell’azienda, nel periodo settembre-dicembre 2008. In particolare, secondo il Garante, la conduttrice aveva «indossato e esibito, durante il corso delle puntate, tali gioielli (alternativamente, un monile con un ciondolo a forma di sole e a forma di cuore), ripresi da inquadrature visibili, con conseguente emersione di una fattispecie di pubblicità c.d. “occulta” e non trasparente in favore del marchio in questione».

Un giudizio condiviso dal Tar secondo cui: «si è riscontrata una tipologia di “pubblicità occulta” – sotto il profilo del “product placement” – realizzata dalla diffusione di sequenze ed immagini che … non trovava diversa spiegazione se non nell’intento di promuovere una linea di prodotti di gioielleria, dato che il contesto spettacolare avrebbe potuto svolgersi anche in assenza dell’ostentata esibizione dei gioielli». Per il Collegio «la carenza di diligenza nel valutare l’esatto contenuto delle inquadrature operate nella trasmissione – considerato il vasto pubblico raggiunto dal programma televisivo – appare quindi rilevante, considerando anche che l’ostentazione dei preziosi si è protratta per diverse puntate». 

Né, come sostenuto dal ricorrente, prosegue la sentenza, «in difetto di elementi probatori dimostranti l’esistenza di un rapporto di committenza verrebbe meno un essenziale tratto identificativo dell’illecito sanzionato, in quanto la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte affermato che, in materia di pubblicità “occulta”, è possibile pervenire alla individuazione dello scopo promozionale, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in difetto della prova storica del rapporto di committenza, la quale solo eccezionalmente può essere acquisita, essendo nella esclusiva disponibilità delle parti. Di conseguenza, non può essere inibito all’AGCM – allorquando manchi la prova diretta del rapporto di committenza, come avviene nel caso in esame – di raggiungere tale prova facendo ricorso, in modo rigoroso e prudente, ad elementi presuntivi».

Infine, per il Collegio, anche l’importo della sanzione è adeguatamente motivato «tenendo conto dell’importanza dell’operatore (società leader nel settore televisivo), della gravità della violazione (ragionevolmente desunta dall’elevato grado di diffusione delle accertate pratiche commerciali scorrette che risultano aver interessato migliaia di consumatori), nonché della durata della stessa (gli ultimi quattro mesi del 2008)». Ma anche del fatto che la Rai successivamente ha rivisto la propria condotta ritenendo di «non far indossare i gioielli alla conduttrice nelle more del perfezionamento del contratto di fornitura» oltre ad aver provveduto a inserire nei “titoli di coda” della trasmissione, dal gennaio 2009, l’indicazione di tale rapporto di fornitura. Insomma, un altro fermo no alla pubblicità occulta.

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Rai, 60mila euro di multa per pubblicità occulta

Il Tar Lazio, sentenza 9917 di oggi, ha confermato la sanzione di 60mila euro inflitta (nel 2009) dall’Agcm alla Rai per «pubblicità occulta» a favore di una srl per i gioielli indossati nel corso della trasmissione “Mattina in Famiglia” dalla conduttrice Adriana Volpe, già testimonial dell’azienda, nel periodo settembre-dicembre 2008. In particolare, secondo il Garante, la conduttrice aveva «indossato e esibito, durante il corso delle puntate, tali gioielli (alternativamente, un monile con un ciondolo a forma di sole e a forma di cuore), ripresi da inquadrature visibili, con conseguente emersione di una fattispecie di pubblicità c.d. “occulta” e non trasparente in favore del marchio in questione».

Un giudizio condiviso dal Tar secondo cui: «si è riscontrata una tipologia di “pubblicità occulta” – sotto il profilo del “product placement” – realizzata dalla diffusione di sequenze ed immagini che … non trovava diversa spiegazione se non nell’intento di promuovere una linea di prodotti di gioielleria, dato che il contesto spettacolare avrebbe potuto svolgersi anche in assenza dell’ostentata esibizione dei gioielli». Per il Collegio «la carenza di diligenza nel valutare l’esatto contenuto delle inquadrature operate nella trasmissione – considerato il vasto pubblico raggiunto dal programma televisivo – appare quindi rilevante, considerando anche che l’ostentazione dei preziosi si è protratta per diverse puntate». 

Né, come sostenuto dal ricorrente, prosegue la sentenza, «in difetto di elementi probatori dimostranti l’esistenza di un rapporto di committenza verrebbe meno un essenziale tratto identificativo dell’illecito sanzionato, in quanto la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte affermato che, in materia di pubblicità “occulta”, è possibile pervenire alla individuazione dello scopo promozionale, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in difetto della prova storica del rapporto di committenza, la quale solo eccezionalmente può essere acquisita, essendo nella esclusiva disponibilità delle parti. Di conseguenza, non può essere inibito all’AGCM – allorquando manchi la prova diretta del rapporto di committenza, come avviene nel caso in esame – di raggiungere tale prova facendo ricorso, in modo rigoroso e prudente, ad elementi presuntivi».

Infine, per il Collegio, anche l’importo della sanzione è adeguatamente motivato «tenendo conto dell’importanza dell’operatore (società leader nel settore televisivo), della gravità della violazione (ragionevolmente desunta dall’elevato grado di diffusione delle accertate pratiche commerciali scorrette che risultano aver interessato migliaia di consumatori), nonché della durata della stessa (gli ultimi quattro mesi del 2008)». Ma anche del fatto che la Rai successivamente ha rivisto la propria condotta ritenendo di «non far indossare i gioielli alla conduttrice nelle more del perfezionamento del contratto di fornitura» oltre ad aver provveduto a inserire nei “titoli di coda” della trasmissione, dal gennaio 2009, l’indicazione di tale rapporto di fornitura. Insomma, un altro fermo no alla pubblicità occulta.

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