La vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce di per sé una pratica commerciale sleale. Inoltre, la mancata separata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi presenti nella macchina non costituisce una pratica commerciale ingannevole. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza del 7 settembre 2016, nella causa C-310/15.
Il caso era quello di un cittadino francese che nel 2008 aveva acquistato un computer portatile di marca Sony con all’interno il sistema operativo Microsoft Windows Vista e vari altri programmi applicativi. In occasione del primo utilizzo, il consumatore ha però rifiutato di sottoscrivere il «Contratto di Licenza Utente Finale» (CLUF) e ha chiesto alla Sony il rimborso della parte del prezzo corrispondente al costo dei programmi già istallati. La Sony ha rifiutato il rimborso ma ha proposto al cliente di annullare la vendita e di rimborsargli per intero i 549 euro del prezzo del computer. Una proposta che non è piaciuta al consumatore che ha citato in giudizio la Sony per ottenere 450 a titolo di rimborso forfettario per i programmi informatici e 2.500 per il danno derivante da pratiche commerciali sleali.
A questo punto la Cour de cassation francese si è rivolta alla Corte di giustizia europea. E per i giudici di Lussemburgo la presenza di programmi informatici al momento della vendita non è contraria alle norme di diligenza professionale e non falsa il comportamento economico dei consumatori. Infatti, spiega la sentenza, tale uso, per un verso, risponde alle aspettative di gran parte dei consumatori, i quali preferiscono l’acquisto di un computer così equipaggiato e di uso immediato rispetto a quello separato del computer e dei programmi informatici; per l’altro, non è mancata una specifica attività informativa da parte del rivenditore Sony in merito alla presenza di programmi preinstallati. Infine, i giudici rilevano come al consumatore sia stata comunque data la possibilità di sottoscrivere il CLUF o di recedere dalla vendita. Anche se poi la decisione ricorda che sarà comunque il giudice nazionale a dover stabilire se nel caso concreto la vendita a pacchetto abbia sensibilmente alterato la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
Riguardo poi, la seconda questione, quella della mancata indicazione in via separata del prezzo dei programmi, la Corte afferma che ciò non impedisce al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale né è idonea ad indurlo a fare un scelta che non avrebbe altrimenti preso. Pertanto, poiché il prezzo di ciascuno di questi programmi non costituisce un’informazione rilevante, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non può essere considerata una pratica commerciale ingannevole.
fonte; http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-09-07/cgue-sony-puo-vendere-computer-windows-preinstallato-non-e-pratica-sleale-113334.php?uuid=ADAZwUGBhttp://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-09-07/cgue-sony-puo-vendere-computer-windows-preinstallato-non-e-pratica-sleale-113334.php?uuid=ADAZwUGB