Uncategorized / 23 Giugno 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Equo compenso per copia privata, il costo spetta al beneficiario e non allo Stato

Il costo dell’equo compenso per copia privata deve essere sopportato da coloro che effettuano tali copie e non dallo Stato. Un sistema nazionale che dispone un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato e, quindi, di tutti, i contribuenti, incluse le persone giuridiche, è in contrasto con la direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (recepita in Italia con Dlgs n. 68/2003). Lo scrive con chiarezza la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 9 giugno nella causa C-470/14. A chiamare in aiuto gli eurogiudici è stata la Corte suprema spagnola investita di un ricorso di alcune società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale, che riscuotono l’equo compenso dovuto ai titolari di diritti in caso di copia privata delle loro opere e dei materiali protetti, e l’amministrazione statale. Le ricorrenti avevano impugnato un regio decreto che ha introdotto un sistema di equo compenso per copia privata finanziato dallo Stato, a loro dire contrario alla direttiva 2001/29. Una posizione condivisa dalla Corte UE.

 

L’articolo 5 della direttiva – osserva Lussemburgo – prevede alcune eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione effettuato da un privato, per fini non commerciali, condizionando, però, l’applicazione delle eccezioni all’obbligo di versare un equo compenso ai titolari del diritto esclusivo. In questo modo, da un lato si consente la riproduzione per fini privati e, dall’altro lato, si evita che il titolare di un diritto subisca un pregiudizio, assicurandogli un indennizzo. Per realizzare questo sistema che riguarda le sole persone fisiche, gli Stati sono tenuti a un obbligo di risultato, assicurando una riscossione effettiva dell’equo compenso. Tuttavia, nel prevedere l’eccezione e l’indennizzo, la direttiva lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati che, in linea di principio, possono scegliere “di istituire un sistema di equo compenso finanziato non tramite tale prelievo, ma dal loro bilancio generale”, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale e del diritto d’autore, in linea con le finalità della direttiva.

 

Detto questo, però, la Corte di giustizia pone un preciso paletto al sistema di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. La direttiva, infatti, prevede l’eccezione e il principio della corresponsione dell’equo compenso per copia privata solo a vantaggio di persone fisiche e non di persone giuridiche. E’ evidente – scrivono gli eurogiudici – che se il peso grava sul bilancio generale dello Stato sono inclusi tutti i contribuenti e, quindi, anche le persone giuridiche per le quali non è prevista un’esenzione. Di qui, la contrarietà alla direttiva visto che questo meccanismo “non è idoneo a garantire che il costo di tale compenso sia sopportato, in definitiva, dai soli utenti di copie private”.

 

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-06-22/equo-compenso-copia-privata-costo-spetta-beneficiario-e-non-stato-203635.php?uuid=ADDAbKh

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Equo compenso per copia privata, il costo spetta al beneficiario e non allo Stato

Il costo dell’equo compenso per copia privata deve essere sopportato da coloro che effettuano tali copie e non dallo Stato. Un sistema nazionale che dispone un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato e, quindi, di tutti, i contribuenti, incluse le persone giuridiche, è in contrasto con la direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (recepita in Italia con Dlgs n. 68/2003). Lo scrive con chiarezza la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 9 giugno nella causa C-470/14. A chiamare in aiuto gli eurogiudici è stata la Corte suprema spagnola investita di un ricorso di alcune società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale, che riscuotono l’equo compenso dovuto ai titolari di diritti in caso di copia privata delle loro opere e dei materiali protetti, e l’amministrazione statale. Le ricorrenti avevano impugnato un regio decreto che ha introdotto un sistema di equo compenso per copia privata finanziato dallo Stato, a loro dire contrario alla direttiva 2001/29. Una posizione condivisa dalla Corte UE.

 

L’articolo 5 della direttiva – osserva Lussemburgo – prevede alcune eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione effettuato da un privato, per fini non commerciali, condizionando, però, l’applicazione delle eccezioni all’obbligo di versare un equo compenso ai titolari del diritto esclusivo. In questo modo, da un lato si consente la riproduzione per fini privati e, dall’altro lato, si evita che il titolare di un diritto subisca un pregiudizio, assicurandogli un indennizzo. Per realizzare questo sistema che riguarda le sole persone fisiche, gli Stati sono tenuti a un obbligo di risultato, assicurando una riscossione effettiva dell’equo compenso. Tuttavia, nel prevedere l’eccezione e l’indennizzo, la direttiva lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati che, in linea di principio, possono scegliere “di istituire un sistema di equo compenso finanziato non tramite tale prelievo, ma dal loro bilancio generale”, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale e del diritto d’autore, in linea con le finalità della direttiva.

 

Detto questo, però, la Corte di giustizia pone un preciso paletto al sistema di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. La direttiva, infatti, prevede l’eccezione e il principio della corresponsione dell’equo compenso per copia privata solo a vantaggio di persone fisiche e non di persone giuridiche. E’ evidente – scrivono gli eurogiudici – che se il peso grava sul bilancio generale dello Stato sono inclusi tutti i contribuenti e, quindi, anche le persone giuridiche per le quali non è prevista un’esenzione. Di qui, la contrarietà alla direttiva visto che questo meccanismo “non è idoneo a garantire che il costo di tale compenso sia sopportato, in definitiva, dai soli utenti di copie private”.

 

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-06-22/equo-compenso-copia-privata-costo-spetta-beneficiario-e-non-stato-203635.php?uuid=ADDAbKh

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