Archivio fotografico e diritto d’autore: quando le foto d’epoca sono davvero tutelate

Oct 22, 2026 · avv. Vincenzo Vinciguerra

Commento a Cass. civ., Sez. I, ord. 27 aprile 2025, n. 11065

Possedere un archivio fotografico non significa, di per sé, poterne controllare l’uso da parte di altri. Lo conferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11065 del 27 aprile 2025, che ha chiuso una lite su dodici foto d’epoca lasciando ferma la decisione d’appello: la raccolta non era un bene culturale né un’opera tutelata dal diritto d’autore, e i diritti sulle singole immagini erano scaduti da tempo.

Il caso aiuta a rispondere a una domanda frequente tra collezionisti, associazioni, editori di storia locale ed eredi di fotografi: quando una raccolta di immagini storiche è davvero protetta dalla legge? Vediamo i tre livelli di tutela possibili, che cosa ha deciso la Corte e come muoversi in pratica.

La vicenda: dodici foto d’epoca pubblicate senza citare l’archivio

Il titolare di un archivio privato di fotografie di Cerignola, risalenti ai primi del Novecento, ha agito davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bari. Contestava al convenuto di aver pubblicato dodici immagini della sua raccolta senza autorizzazione e senza indicarne la fonte, attribuendone anzi il merito a sé o a terzi.

Le richieste erano due: una rettifica con la corretta indicazione di provenienza e paternità, e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, indicati in 20.000 euro con un limite di valore di 26.000 euro. La causa ha attraversato tre gradi di giudizio:

  1. Tribunale di Bari, sent. n. 796/2021: domande respinte. L’attore possedeva i negativi di due sole foto, ma non aveva provato di averli ricevuti dal titolare dei diritti; le altre immagini non riportavano né il nome del fotografo né l’anno di produzione. La pretesa relativa all’archivio in quanto tale è stata ritenuta inammissibile, perché formulata solo nella comparsa conclusionale.
  2. Corte d’Appello di Bari, sent. n. 1737/2022: la questione dell’archivio era già stata sollevata in primo grado e non era quindi nuova, ma è risultata infondata nel merito. L’appello è stato accolto solo sulle spese di primo grado, ridotte perché sproporzionate rispetto all’attività svolta.
  3. Corte di Cassazione, ord. n. 11065/2025: il convenuto e il suo difensore, quest’ultimo anche in proprio come antistatario, hanno contestato le statuizioni sulle spese; l’attore ha proposto ricorso incidentale sulla tutela dell’archivio. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con spese compensate.

Come può essere tutelata una fotografia: tre livelli di protezione

Una fotografia può ricevere tutela su tre piani distinti, ciascuno con requisiti propri. Nel caso deciso la Corte d’Appello li ha esclusi tutti, e la Cassazione non ha messo in discussione questa valutazione.

Livello di tutela

Norma

Requisiti

Durata

Esito nel caso

Bene culturale

Art. 10 D.Lgs. 42/2004

Rarità e pregio, più appartenenza a un ente pubblico o non profit, oppure dichiarazione di interesse culturale

Nessuna scadenza

Escluso: archivio privato mai dichiarato

Opera fotografica

Art. 2, n. 7, L. 633/1941

Carattere creativo, impronta personale dell’autore

Vita dell’autore + 70 anni

Escluso: immagini documentarie, senza apporto creativo

Semplice fotografia

Artt. 87-92 L. 633/1941

Basta lo scatto, anche non creativo; sugli esemplari vanno indicati fotografo e anno

20 anni dallo scatto

Escluso: termine scaduto da decenni

1. La foto come bene culturale

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio include tra i beni culturali anche le fotografie, con i relativi negativi e matrici, che abbiano carattere di rarità e di pregio. Il valore storico dell’immagine, però, da solo non basta.

Occorre un secondo presupposto: la foto deve appartenere a uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 10 (Stato, regioni, enti territoriali, altri enti e istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro), oppure essere oggetto di una formale dichiarazione di interesse culturale. Per gli archivi privati, la dichiarazione di “interesse storico particolarmente importante” spetta alla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente.

Nel caso di Cerignola l’archivio era di un privato e non era mai stato dichiarato. Va ricordato, comunque, che la qualifica di bene culturale attiva un regime pubblicistico di conservazione e di controllo della circolazione: è un piano diverso dai diritti di esclusiva sulle immagini.

2. La foto come opera dell’ingegno

La legge sul diritto d’autore protegge le opere fotografiche come ogni altra opera creativa (art. 2, n. 7; v. anche l’art. 2575 c.c.). Il discrimine è il carattere creativo: lo scatto deve rivelare la personalità del fotografo attraverso scelte libere, come inquadratura, luce, punto di vista e attimo, che prevalgano sulla semplice esecuzione tecnica.

È lo stesso criterio adottato dalla Corte di giustizia UE per i ritratti fotografici nella sentenza Painer (C-145/10). Se la creatività c’è, i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte.

Nel caso esaminato i giudici di merito l’hanno esclusa: le foto documentavano fatti accaduti in città all’inizio del Novecento, senza un’originalità capace di prevalere sull’aspetto tecnico.

3. La “semplice fotografia”

Anche l’immagine priva di creatività è protetta, ma in modo più leggero: si tratta di un diritto connesso (artt. 87 ss. LDA) che riserva al fotografo riproduzione, diffusione e commercio. Questa esclusiva dura però soltanto vent’anni dalla produzione dello scatto (art. 92).

Serve inoltre un requisito formale: per l’art. 90 gli esemplari devono riportare il nome del fotografo (o del datore di lavoro o del committente) e l’anno di produzione. In mancanza, la riproduzione non è considerata abusiva, salvo che il fotografo provi la malafede di chi riproduce.

Per foto scattate più di un secolo fa il termine ventennale era scaduto da decenni: nessuna esclusiva poteva più essere invocata.

L’archivio fotografico come opera a sé: cosa ha deciso (e cosa no) la Cassazione

Il ricorso incidentale puntava su un argomento preciso: l’archivio, composto da stampe, ritratti, negativi, didascalie e testi, andava tutelato come creazione unitaria, a prescindere dal valore delle singole foto. Per la Corte d’Appello si trattava invece di una semplice collezione. Nemmeno i timbri impressi sulle stampe provavano l’esistenza di un vero archivio, trattandosi di timbri comuni che chiunque può usare.

La Cassazione non è entrata nel merito. Ha dichiarato il motivo inammissibile perché non si confrontava con le ragioni della sentenza d’appello e chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.

Il punto è importante: l’ordinanza non afferma che un archivio fotografico non possa mai essere protetto in quanto tale. Conferma soltanto che, in quel giudizio, la prova dei requisiti non era stata fornita. In astratto, la legge sul diritto d’autore offre più strumenti:

  • opera collettiva (art. 3 LDA): la raccolta è tutelata quando la scelta e il coordinamento dei materiali hanno carattere di creazione autonoma;
  • banca di dati creativa (artt. 1 e 2, n. 9, LDA): conta la creatività nella selezione o nella disposizione del materiale, non il contenuto;
  • diritto sui generis del costitutore (artt. 102-bis ss. LDA, attuativi della direttiva 96/9/CE): prescinde dalla creatività e premia, per quindici anni, un investimento rilevante di mezzi, tempo o lavoro nella raccolta, verifica o presentazione dei contenuti.

In tutte queste ipotesi, però, la tutela riguarda la struttura della raccolta e non fa rivivere diritti ormai scaduti sulle singole immagini. I relativi presupposti vanno allegati e provati in modo specifico, fin dal primo grado.

Possedere stampe e negativi non significa avere i diritti

La decisione ribadisce una distinzione spesso trascurata: la proprietà del supporto materiale (la stampa, la lastra, il negativo) è cosa diversa dalla titolarità dei diritti sull’immagine.

L’art. 89 LDA prevede che chi cede il negativo trasferisca anche i diritti di sfruttamento, salvo patto contrario, ma solo se ne era effettivamente titolare. Chi invoca la norma deve quindi ricostruire la catena dei passaggi fino al fotografo o ai suoi aventi causa.

Nel caso esaminato l’attore non era l’autore degli scatti e non aveva dimostrato di aver ricevuto i negativi da chi ne deteneva i diritti. Il semplice possesso, da solo, non è bastato.

Archivi e foto d’epoca: indicazioni pratiche

Per chi custodisce un archivio fotografico

  • Censire il fondo. Per ogni immagine annotare autore (se noto), data, provenienza, presenza del negativo e stato dei diritti.
  • Documentare la catena dei diritti. Conservare atti di acquisto, contratti con fotografi o eredi e dichiarazioni di cessione.
  • Valutare la dichiarazione di interesse culturale. Se ne ricorrono i presupposti, il riconoscimento passa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente (Direzione generale Archivi); comporta però vincoli su conservazione, spostamenti e trasferimenti.
  • Valorizzare il lavoro di ordinamento. Se il pregio sta in catalogazione, selezione, schede e didascalie, vanno documentati scelte e investimenti: sono la base di un’eventuale tutela come opera collettiva o banca dati.
  • Regolare per contratto accessi e copie. Condizioni d’uso e obbligo di citare la fonte si possono pattuire, ma vincolano soltanto chi le sottoscrive.
  • Non contare sulla digitalizzazione per creare nuovi diritti. La riproduzione fedele di un’opera delle arti visive caduta in pubblico dominio non è protetta, salvo che sia a sua volta originale ( 32-quater LDA).

Per chi pubblica foto d’epoca (editori, autori, siti e pagine social)

  • Qualificare l’immagine. Opera creativa, tutelata fino a settant’anni dalla morte dell’autore, o semplice fotografia, tutelata per vent’anni dallo scatto?
  • Leggere le indicazioni sull’esemplare. Nome del fotografo e anno, se presenti, dicono a chi chiedere il consenso e se l’esclusiva è ancora in corso.
  • Considerare gli altri diritti. Contano anche i diritti delle persone ritratte (artt. 96-97 LDA) e, per le immagini tratte da istituti pubblici, le regole sulla riproduzione dei beni culturali (artt. 107-108 del Codice).
  • Citare comunque la provenienza. Anche quando non è un obbligo di legge, è corretto e riduce il rischio di contestazioni.
  • Non attribuirsi foto altrui. Se l’immagine fosse un’opera ancora protetta, si violerebbe anche il diritto morale di paternità dell’autore.

Il versante processuale: spese di lite e inammissibilità

L’ordinanza contiene anche due conferme utili per chi esercita la professione.

  • Accoglimento parziale e compensazione. Se l’appello viene accolto anche su un solo capo, qui la misura delle spese di primo grado, la soccombenza non è più totale e il giudice può compensare in parte le spese (art. 92 c.p.c.). Resta fermo che la parte vittoriosa non può essere condannata, neppure in parte, a rifondere le spese dell’avversario, salvo l’ipotesi eccezionale dell’accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa (Cass., SU, n. 32061/2022; Cass. n. 13212/2023).
  • Liquidazione entro la “forbice” del D.M. n. 55/2014. La scelta tra valori minimi e massimi è discrezionale e non sindacabile in Cassazione; va motivato soltanto lo scostamento oltre tali limiti (Cass. n. 12537/2019). Nel caso, la Corte d’Appello aveva applicato i minimi per le fasi istruttoria e decisionale, perché il convenuto non aveva chiesto prove né depositato memorie istruttorie o scritti conclusionali.

Esito finale: ricorsi inammissibili, spese compensate per reciproca soccombenza e, per entrambe le parti, sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002).

Domande frequenti su foto d’epoca e diritto d’autore

Chi possiede vecchie fotografie ne detiene anche i diritti?

Non necessariamente. La proprietà della stampa o del negativo non coincide con i diritti sull’immagine: occorre provare di averli acquisiti dal fotografo o dai suoi aventi causa.

Per quanto tempo è protetta una fotografia non creativa?

Per vent’anni dalla data dello scatto (art. 92 LDA). Le opere fotografiche creative, invece, sono tutelate fino a settant’anni dopo la morte dell’autore.

Una foto d’epoca è automaticamente un bene culturale?

No. Deve avere carattere di rarità e di pregio e, inoltre, appartenere a un ente pubblico o non profit, oppure essere stata dichiarata di interesse culturale.

Un archivio fotografico può essere tutelato dal diritto d’autore?

In astratto sì: come opera collettiva o banca dati, se la selezione e l’organizzazione dei materiali sono creative, oppure con il diritto sui generis, se c’è stato un investimento rilevante. Il requisito va però provato in giudizio.

Si può pubblicare una foto d’epoca senza citare l’archivio da cui proviene?

Se sull’immagine non insistono più diritti e non operano regole sui beni culturali o vincoli contrattuali, l’omessa citazione non è sanzionabile in base alla legge sul diritto d’autore. Citare la fonte resta comunque buona prassi.

Conclusioni

Custodire un archivio fotografico ha un grande valore culturale, ma non attribuisce di per sé un’esclusiva. Chi vuole impedire usi non autorizzati deve dimostrare almeno uno di tre presupposti: la creatività delle immagini o della raccolta, un diritto connesso ancora in corso con la relativa catena di titolarità, oppure la qualifica di bene culturale.

Senza questa prova, la pubblicazione di foto d’epoca, anche senza citarne la fonte, difficilmente può essere contestata sul piano del diritto d’autore. Per questo la tutela di un archivio si costruisce prima della lite, documentando provenienza, diritti e lavoro di ordinamento.

Per verificare la tutela di un archivio o di singole immagini, o per gestire una contestazione, è possibile contattare lo Studio.

Fonti e riferimenti normativi

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