Uncategorized / 14 Agosto 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Prescrizione “lunga” a tutela dei consumatori per l’acquisto di beni usati

La tutela dei consumatori passa anche attraverso l’eliminazione di termini di prescrizione troppo brevi per le azioni di risarcimento del danno. Nel caso di vendita di beni usati, gli Stati possono limitare a un anno il periodo di responsabilità del venditore, ma non è consentito abbreviare la possibilità di agire in giudizio a un periodo inferiore a due anni. È la Corte di giustizia dell’Unione europea a dirlo con la sentenza del 13 luglio (C-133/16)decisamente orientata a favore dei consumatori.

Il caso 
La controversia nazionale vedeva al centro della vicenda un cittadino – consumatore – dei Paesi Bassi, residente in Belgio, che aveva acquistato un’automobile usata. Questo soggetto, però, non aveva potuto procedere all’immatricolazione, perché la Motorizzazione belga aveva appurato che il veicolo era rubato. L’assicuratore dell’acquirente aveva comunicato al venditore l’esistenza del difetto di conformità del veicolo e aveva chiesto il rimborso del prezzo di vendita. In realtà, era poi stato accertato che solo i documenti erano stati rubati e quindi, successivamente, il mezzo era stato immatricolato. 

La richiesta di risarcimento 
Il consumatore, dopo un anno, aveva agito per ottenere un risarcimento , ma la sua istanza era stata respinta in primo grado, mentre la Corte di appello, prima di decidere, si è rivolta agli eurogiudici.

Al centro del rinvio pregiudiziale, il dettato della direttiva 1999/44su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie (per i consumatori) di beni di consumo (recepita con il Dlgs 24/2002), in base alla quale la responsabilità del venditore ha una durata di due anni dalla consegna del bene, ma gli Stati, nel solo caso di vendita di beni usati, possono fissare un termine più breve, anche se non inferiore a un anno. Per l’azionabilità in giudizio, invece, la direttiva chiarisce che il termine di prescrizione «non può intervenire prima di due anni dalla consegna del bene» e questo anche se, in base al diritto interno, il termine non inizia a decorrere dalla data di consegna del bene. 

Il giudizio 
Per assicurare una tutela uniforme dei consumatori – osserva la Corte di giustizia della Ue – la direttiva introduce due termini distinti: uno per la responsabilità del venditore e uno per la prescrizione. Si tratta di disposizioni imperative che non sono nella disponibilità delle parti, le quali non possono negoziarle e porre deroghe in via convenzionale.

È vero che l’articolo 7 della direttiva – nel caso di beni usati – permette agli Stati di consentire alle parti di concordare un periodo di tempo inferiore, ma questo solo per la responsabilità del venditore e – in ogni caso – senza che sia possibile andare al di sotto della soglia minima di un anno.

Nessuno spazio, quindi, può essere lasciato per una interpretazione estensiva del potere derogatorio, anche tenendo conto del fatto che l’articolo 7 è una norma imperativa, la quale può ammettere una deroga solo in via eccezionale, nel rispetto di un’interpretazione restrittiva.

Escluso, tra l’altro, anche un effetto domino: la durata della responsabilità del venditore potrà essere portata a un anno, ma non quella della prescrizione. In caso contrario, infatti, in consumatori si vedrebbero privati di una via legale prima ancora della scadenza del periodo di due anni dalla consegna del bene.

Pertanto, le autorità nazionali non possono legare la riduzione del periodo di responsabilità del venditore a un’automatica riduzione del termine di prescrizione, perché questo comporta un livello inferiore di tutela dei consumatori pregiudicando «le garanzie di cui esso gode conformemente alla direttiva 1999/44».

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2017-08-11/acquisto-beni-usati-contestazione-si-prescrive-due-anni-182745.php?uuid=AE13eACC

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Prescrizione “lunga” a tutela dei consumatori per l’acquisto di beni usati

La tutela dei consumatori passa anche attraverso l’eliminazione di termini di prescrizione troppo brevi per le azioni di risarcimento del danno. Nel caso di vendita di beni usati, gli Stati possono limitare a un anno il periodo di responsabilità del venditore, ma non è consentito abbreviare la possibilità di agire in giudizio a un periodo inferiore a due anni. È la Corte di giustizia dell’Unione europea a dirlo con la sentenza del 13 luglio (C-133/16)decisamente orientata a favore dei consumatori.

Il caso 
La controversia nazionale vedeva al centro della vicenda un cittadino – consumatore – dei Paesi Bassi, residente in Belgio, che aveva acquistato un’automobile usata. Questo soggetto, però, non aveva potuto procedere all’immatricolazione, perché la Motorizzazione belga aveva appurato che il veicolo era rubato. L’assicuratore dell’acquirente aveva comunicato al venditore l’esistenza del difetto di conformità del veicolo e aveva chiesto il rimborso del prezzo di vendita. In realtà, era poi stato accertato che solo i documenti erano stati rubati e quindi, successivamente, il mezzo era stato immatricolato. 

La richiesta di risarcimento 
Il consumatore, dopo un anno, aveva agito per ottenere un risarcimento , ma la sua istanza era stata respinta in primo grado, mentre la Corte di appello, prima di decidere, si è rivolta agli eurogiudici.

Al centro del rinvio pregiudiziale, il dettato della direttiva 1999/44su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie (per i consumatori) di beni di consumo (recepita con il Dlgs 24/2002), in base alla quale la responsabilità del venditore ha una durata di due anni dalla consegna del bene, ma gli Stati, nel solo caso di vendita di beni usati, possono fissare un termine più breve, anche se non inferiore a un anno. Per l’azionabilità in giudizio, invece, la direttiva chiarisce che il termine di prescrizione «non può intervenire prima di due anni dalla consegna del bene» e questo anche se, in base al diritto interno, il termine non inizia a decorrere dalla data di consegna del bene. 

Il giudizio 
Per assicurare una tutela uniforme dei consumatori – osserva la Corte di giustizia della Ue – la direttiva introduce due termini distinti: uno per la responsabilità del venditore e uno per la prescrizione. Si tratta di disposizioni imperative che non sono nella disponibilità delle parti, le quali non possono negoziarle e porre deroghe in via convenzionale.

È vero che l’articolo 7 della direttiva – nel caso di beni usati – permette agli Stati di consentire alle parti di concordare un periodo di tempo inferiore, ma questo solo per la responsabilità del venditore e – in ogni caso – senza che sia possibile andare al di sotto della soglia minima di un anno.

Nessuno spazio, quindi, può essere lasciato per una interpretazione estensiva del potere derogatorio, anche tenendo conto del fatto che l’articolo 7 è una norma imperativa, la quale può ammettere una deroga solo in via eccezionale, nel rispetto di un’interpretazione restrittiva.

Escluso, tra l’altro, anche un effetto domino: la durata della responsabilità del venditore potrà essere portata a un anno, ma non quella della prescrizione. In caso contrario, infatti, in consumatori si vedrebbero privati di una via legale prima ancora della scadenza del periodo di due anni dalla consegna del bene.

Pertanto, le autorità nazionali non possono legare la riduzione del periodo di responsabilità del venditore a un’automatica riduzione del termine di prescrizione, perché questo comporta un livello inferiore di tutela dei consumatori pregiudicando «le garanzie di cui esso gode conformemente alla direttiva 1999/44».

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2017-08-11/acquisto-beni-usati-contestazione-si-prescrive-due-anni-182745.php?uuid=AE13eACC

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