Uncategorized @en / 11 Maggio 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Breve rassegna giurisprudenziale sui PATTI DI NON CONCORRENZA

La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all’operatività della norma che impone tale forma, “ad probationem”, per il patto che limita la concorrenza

 

Concorrenza – Patti di non concorrenza – Patto diretto a precludere ad una parte lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore economico di riferimento – Nullità – Contrasto con l’ordine pubblico costituzionale – Sussistenza.
È nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 12 novembre 2014 n. 24159

Concorrenza – Patti di non concorrenza – Oggetto – Limitazione dell’attività contrattuale verso una serie indeterminata di soggetti, accidentalmente comprendenti anche la P.A. – Integrazione del reato di turbata libertà degli incanti – Conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ. – Esclusione – Fondamento.
Il patto di non concorrenza, concluso ai sensi dell’art. 2596 cod. civ . e destinato a fissare una limitazione all’attività contrattuale verso una serie indeterminata di soggetti, tra cui accidentalmente anche la P.A., non integra di per sé il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all’art. 353 cod. pen . – nella parte in cui esso prevede un’intesa, più o meno clandestina, che ha come finalità esclusiva l’impedimento o la turbativa della gara o l’allontanamento degli offerenti ed il conseguente dolo, cioè la volontà consapevole di determinare uno dei predetti risultati con quei mezzi – né, quindi, appare viziato da nullità virtuale, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ .; non é invero ammissibile, già per la sua previsione come obbligo legale accedente all’alienazione d’azienda (ex art. 2557 cod. civ. ) ovvero al suo affitto (ex art. 2562 cod. civ. ), ipotizzarne “a priori” la sua contrarietà a norme imperative in caso di contingente applicabilità a forme di partecipazione ad incanti pubblici, il che, in caso di impresa attiva esclusivamente o in via prevalente nel settore dei contratti pubblici, imporrebbe, di fatto, la sua disapplicazione.
•Corte di cassazione, sezione I, ordinanza 14 gennaio 2011 n. 813

Concorrenza – Patti di non concorrenza – Forma – Scrittura “ad probationem” – Ambito di applicazione – Clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione – Esclusione.
La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all’operatività dell’art. 2596 cod. civ . che impone tale forma, “ad probationem”, per il patto che limita la concorrenza.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2013 n. 21729

Atti di concorrenza – Correttezza professionale – Violazione del patto di non concorrenza – Attività rivolta alla clientela immediata dell’impresa – Caratteri.
Esiste violazione del patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2596 cod. civ . quando l’obbligato intraprenda un’attività economica nell’ambito dello stesso mercato in cui opera l’imprenditore, che sia idonea a rivolgersi alla clientela immediata di questi, offrendo servizi che, pur non identici, siano parimenti idonei a soddisfare l’esigenza sottesa alla domanda che la clientela chiede di soddisfare.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 gennaio 2004 n. 988

Concorrenza – Lecita – Patti di non concorrenza – Patto diretto a precludere ad una parte lo svolgimento di qualsiasi attività, e non solo attività di impresa – Nullità – Contrasto con l’ordine pubblico costituzionale – Sussistenza.
È nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost .), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 19 dicembre 2001 n. 16026

 

vedi: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-05-07/gli-orientamenti-giudici-patti-non-concorrenza-185257.php?uuid=ABkQdDcD&cmpid=nlql

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Uncategorized / 11 Maggio 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Breve rassegna giurisprudenziale sui PATTI DI NON CONCORRENZA

La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all’operatività della norma che impone tale forma, “ad probationem”, per il patto che limita la concorrenza

 

Concorrenza – Patti di non concorrenza – Patto diretto a precludere ad una parte lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore economico di riferimento – Nullità – Contrasto con l’ordine pubblico costituzionale – Sussistenza.
È nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 12 novembre 2014 n. 24159

Concorrenza – Patti di non concorrenza – Oggetto – Limitazione dell’attività contrattuale verso una serie indeterminata di soggetti, accidentalmente comprendenti anche la P.A. – Integrazione del reato di turbata libertà degli incanti – Conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ. – Esclusione – Fondamento.
Il patto di non concorrenza, concluso ai sensi dell’art. 2596 cod. civ . e destinato a fissare una limitazione all’attività contrattuale verso una serie indeterminata di soggetti, tra cui accidentalmente anche la P.A., non integra di per sé il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all’art. 353 cod. pen . – nella parte in cui esso prevede un’intesa, più o meno clandestina, che ha come finalità esclusiva l’impedimento o la turbativa della gara o l’allontanamento degli offerenti ed il conseguente dolo, cioè la volontà consapevole di determinare uno dei predetti risultati con quei mezzi – né, quindi, appare viziato da nullità virtuale, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ .; non é invero ammissibile, già per la sua previsione come obbligo legale accedente all’alienazione d’azienda (ex art. 2557 cod. civ. ) ovvero al suo affitto (ex art. 2562 cod. civ. ), ipotizzarne “a priori” la sua contrarietà a norme imperative in caso di contingente applicabilità a forme di partecipazione ad incanti pubblici, il che, in caso di impresa attiva esclusivamente o in via prevalente nel settore dei contratti pubblici, imporrebbe, di fatto, la sua disapplicazione.
•Corte di cassazione, sezione I, ordinanza 14 gennaio 2011 n. 813

Concorrenza – Patti di non concorrenza – Forma – Scrittura “ad probationem” – Ambito di applicazione – Clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione – Esclusione.
La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all’operatività dell’art. 2596 cod. civ . che impone tale forma, “ad probationem”, per il patto che limita la concorrenza.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 23 settembre 2013 n. 21729

Atti di concorrenza – Correttezza professionale – Violazione del patto di non concorrenza – Attività rivolta alla clientela immediata dell’impresa – Caratteri.
Esiste violazione del patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2596 cod. civ . quando l’obbligato intraprenda un’attività economica nell’ambito dello stesso mercato in cui opera l’imprenditore, che sia idonea a rivolgersi alla clientela immediata di questi, offrendo servizi che, pur non identici, siano parimenti idonei a soddisfare l’esigenza sottesa alla domanda che la clientela chiede di soddisfare.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 gennaio 2004 n. 988

Concorrenza – Lecita – Patti di non concorrenza – Patto diretto a precludere ad una parte lo svolgimento di qualsiasi attività, e non solo attività di impresa – Nullità – Contrasto con l’ordine pubblico costituzionale – Sussistenza.
È nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost .), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 19 dicembre 2001 n. 16026

 

vedi: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-05-07/gli-orientamenti-giudici-patti-non-concorrenza-185257.php?uuid=ABkQdDcD&cmpid=nlql

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