Uncategorized / 21 Settembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Bulli e cyberbulli, stretta anche sulle molestie online

Stretta sui cyberbulli. Ottenuto ieri il via libera dall’aula di Montecitorio la legge sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo torna al Senato, dopo le modifiche che ne hanno esteso le previsioni anche ai maggiorenni. Molte le novità contenute negli articoli che puntano alla prevenzione del fenomeno. Per la prima volta fa il suo ingresso nell’ordinamento italiano una precisa definizione legislativa del bullismo anche on line. Per il legislatore il bullismo è l’aggressione o la molestia ripetuta che crea nella vittima uno stato di ansia, oltre a isolarla ed emarginarla. La fattispecie si configura con una vasta gamma di azioni, dalle vessazioni alla violenza fisica o psicologica, dalle minacce ai furti fino alle derisioni. Quando tutto questo avviene on line si ha il bullismo telematico. In tal caso uno strumento di difesa offerto dalla norma è l’oscuramento del web.

Chiunque, anche il minore preso di mira purché ultraquattordicenne, o i genitori di una vittima di atti di bullismo, possono chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti in rete. Se nulla accade entro 48 ore ci si può rivolgere al Garante della privacy che interviene entro i successivi due giorni. A chiedere l’oscuramento, questa volta a titolo riparativo, può essere anche lo stesso “bullo”. Nella definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, non rientrano gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Per combattere il bullismo con la cultura la legge prevede che in ogni istituto venga individuato tra gli insegnanti un referente anti-bullismo. Spetterà poi al preside informare le famiglie dei ragazzi su eventuali atti di cui viene a conoscenza, convocando vittime e persecutori, per attivare percorsi di assistenza per le prime e rieducativi per i secondi. Il Miur dovrà predisporre linee di orientamento, prevenzione e contrasto, puntando sulla formazione del personale e sul ruolo attivo degli studenti, mentre i singoli istituti dovranno “educare” alla legalità e all’uso consapevole di internet, coadiuvati anche dalla polizia postale e dalle associazioni territoriali.

Giro di vite anche sull’attuale aggravante di atti persecutori on line, rafforzata specificandone meglio i contorni. Per lo stalker informatico la pena sarà la reclusione da uno a sei anni: stesso trattamento se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione dei dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. Con la condanna scatta la confisca obbligatoria degli strumenti informatici usati per commettere il reato. Come per lo stalking anche per il bullismo è previsto l’ammonimento del questore, quando non si può procedere d’ufficio. Se l’invito a non ripetere gli atti vessatori resta inascoltato la pena è aumentata.

Per il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri «Le nuove disposizioni rappresentano una novità per il nostro ordinamento e hanno il merito di affrontare un fenomeno che, come dimostra la cronaca anche recente, assume aspetti preoccupanti». Respinge le accuse di bavaglio alla rete la presidente della Commissione giustizia della Camera Donatella Ferranti, che assicura: «Nessuna deriva repressiva solo una tutela più stringente per le vittime».

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Uncategorized @en / 21 Settembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Bulli e cyberbulli, stretta anche sulle molestie online

Stretta sui cyberbulli. Ottenuto ieri il via libera dall’aula di Montecitorio la legge sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo torna al Senato, dopo le modifiche che ne hanno esteso le previsioni anche ai maggiorenni. Molte le novità contenute negli articoli che puntano alla prevenzione del fenomeno. Per la prima volta fa il suo ingresso nell’ordinamento italiano una precisa definizione legislativa del bullismo anche on line. Per il legislatore il bullismo è l’aggressione o la molestia ripetuta che crea nella vittima uno stato di ansia, oltre a isolarla ed emarginarla. La fattispecie si configura con una vasta gamma di azioni, dalle vessazioni alla violenza fisica o psicologica, dalle minacce ai furti fino alle derisioni. Quando tutto questo avviene on line si ha il bullismo telematico. In tal caso uno strumento di difesa offerto dalla norma è l’oscuramento del web.

Chiunque, anche il minore preso di mira purché ultraquattordicenne, o i genitori di una vittima di atti di bullismo, possono chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti in rete. Se nulla accade entro 48 ore ci si può rivolgere al Garante della privacy che interviene entro i successivi due giorni. A chiedere l’oscuramento, questa volta a titolo riparativo, può essere anche lo stesso “bullo”. Nella definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, non rientrano gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Per combattere il bullismo con la cultura la legge prevede che in ogni istituto venga individuato tra gli insegnanti un referente anti-bullismo. Spetterà poi al preside informare le famiglie dei ragazzi su eventuali atti di cui viene a conoscenza, convocando vittime e persecutori, per attivare percorsi di assistenza per le prime e rieducativi per i secondi. Il Miur dovrà predisporre linee di orientamento, prevenzione e contrasto, puntando sulla formazione del personale e sul ruolo attivo degli studenti, mentre i singoli istituti dovranno “educare” alla legalità e all’uso consapevole di internet, coadiuvati anche dalla polizia postale e dalle associazioni territoriali.

Giro di vite anche sull’attuale aggravante di atti persecutori on line, rafforzata specificandone meglio i contorni. Per lo stalker informatico la pena sarà la reclusione da uno a sei anni: stesso trattamento se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione dei dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. Con la condanna scatta la confisca obbligatoria degli strumenti informatici usati per commettere il reato. Come per lo stalking anche per il bullismo è previsto l’ammonimento del questore, quando non si può procedere d’ufficio. Se l’invito a non ripetere gli atti vessatori resta inascoltato la pena è aumentata.

Per il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri «Le nuove disposizioni rappresentano una novità per il nostro ordinamento e hanno il merito di affrontare un fenomeno che, come dimostra la cronaca anche recente, assume aspetti preoccupanti». Respinge le accuse di bavaglio alla rete la presidente della Commissione giustizia della Camera Donatella Ferranti, che assicura: «Nessuna deriva repressiva solo una tutela più stringente per le vittime».

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