Uncategorized / 13 Ottobre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Copia privata cedibile solo se originale

La copia di un programma informatico con la relativa licenza d’uso può essere rivenduta dall’acquirente iniziale – anche se il titolare del diritto d’autore non lo consente – ma solo se è ancora sul suo supporto originale. Divieto assoluto, invece, di commercializzazione della copia di riserva (la copia “salvata” dall’acquirente sul suo pc) in assenza dell’autorizzazione del titolare.

La Corte di giustizia dell’Unione europea – sentenza C-166/15 – fissa i limiti di circolazione delle copie dei programmi di back-up e delle applicazioni più diffuse, intervenendo su una questione rimessale dalla Corte regionale penale di Riga, in Lettonia. Lì una coppia di coniugi risultava indagata per un artigianale quanto florido commercio di programmi informatici della Microsoft – in particolare Windows e Microsoft Office – rivenduti in oltre tremila copie per un guadagno (e corrispettivo danno alla casa di software) di oltre 265mila euro.

Secondo la difesa della coppia, un’applicazione estensiva dell’esaurimento del diritto di distribuzione – direttiva 91/250/Cee – renderebbe del tutto lecita l’attività di duplicazione del programma per elaboratore informatico, esercitata in ogni caso da chi (l’acquirente iniziale) aveva acquistato con il programma anche la licenza d’uso illimitato.

Nell’analizzare la questione, la Corte ha focalizzato il raggio del ragionamento non tanto sulla duplicazione seriale dell’opera protetta da copyright – evidentemente non consentita – quanto sul diritto dell’acquirente in relazione alla copia originale del programma acquistato.

Secondo la Corte Ue, il potere di veto posto dal titolare del diritto (nel caso specifico Microsoft) non è dirimente, cioè è inefficace anche se contrattualmente posto, quindi il titolare del copyright non può opporsi alle vendite successive della copia originale da parte dell’acquirente iniziale. Il potere del primo acquirente però è strettamente legato proprio al supporto «originale». Fermo il diritto di chi compra dal legittimo titolare di duplicare il programma, per ragioni di prudenza, sicurezza eccetera, questa copia “non originale” e per uso personale non può essere più commercializzata, se non con il consenso di chi detiene il copyright.

La realizzazione di una copia di riserva di un programma per computer è quindi subordinata, secondo la Corte di giustizia Ue, a due condizioni: tale copia deve, da un lato, essere realizzata da una persona avente il diritto di usare il programma e, dall’altro, deve essere finalizzata all’uso del medesimo.

A giudizio della Corte, la norma che stabilisce un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione del titolare del diritto d’autore su un programma informatico, deve quindi essere oggetto d’interpretazione restrittiva.

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-10-12/copia-privata-cedibile-solo-se-originale-213629.php?uuid=ADPswNbB

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Uncategorized @en / 13 Ottobre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Copia privata cedibile solo se originale

La copia di un programma informatico con la relativa licenza d’uso può essere rivenduta dall’acquirente iniziale – anche se il titolare del diritto d’autore non lo consente – ma solo se è ancora sul suo supporto originale. Divieto assoluto, invece, di commercializzazione della copia di riserva (la copia “salvata” dall’acquirente sul suo pc) in assenza dell’autorizzazione del titolare.

La Corte di giustizia dell’Unione europea – sentenza C-166/15 – fissa i limiti di circolazione delle copie dei programmi di back-up e delle applicazioni più diffuse, intervenendo su una questione rimessale dalla Corte regionale penale di Riga, in Lettonia. Lì una coppia di coniugi risultava indagata per un artigianale quanto florido commercio di programmi informatici della Microsoft – in particolare Windows e Microsoft Office – rivenduti in oltre tremila copie per un guadagno (e corrispettivo danno alla casa di software) di oltre 265mila euro.

Secondo la difesa della coppia, un’applicazione estensiva dell’esaurimento del diritto di distribuzione – direttiva 91/250/Cee – renderebbe del tutto lecita l’attività di duplicazione del programma per elaboratore informatico, esercitata in ogni caso da chi (l’acquirente iniziale) aveva acquistato con il programma anche la licenza d’uso illimitato.

Nell’analizzare la questione, la Corte ha focalizzato il raggio del ragionamento non tanto sulla duplicazione seriale dell’opera protetta da copyright – evidentemente non consentita – quanto sul diritto dell’acquirente in relazione alla copia originale del programma acquistato.

Secondo la Corte Ue, il potere di veto posto dal titolare del diritto (nel caso specifico Microsoft) non è dirimente, cioè è inefficace anche se contrattualmente posto, quindi il titolare del copyright non può opporsi alle vendite successive della copia originale da parte dell’acquirente iniziale. Il potere del primo acquirente però è strettamente legato proprio al supporto «originale». Fermo il diritto di chi compra dal legittimo titolare di duplicare il programma, per ragioni di prudenza, sicurezza eccetera, questa copia “non originale” e per uso personale non può essere più commercializzata, se non con il consenso di chi detiene il copyright.

La realizzazione di una copia di riserva di un programma per computer è quindi subordinata, secondo la Corte di giustizia Ue, a due condizioni: tale copia deve, da un lato, essere realizzata da una persona avente il diritto di usare il programma e, dall’altro, deve essere finalizzata all’uso del medesimo.

A giudizio della Corte, la norma che stabilisce un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione del titolare del diritto d’autore su un programma informatico, deve quindi essere oggetto d’interpretazione restrittiva.

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/comunitario-e-internazionale/2016-10-12/copia-privata-cedibile-solo-se-originale-213629.php?uuid=ADPswNbB

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