Uncategorized / 13 Agosto 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Copyright violato, il giudice nega la «delega in bianco»

milano

Il giudice civile non può rilasciare una delega in bianco per la tutela del diritto d’autore sul web. Al contrario, è possibile perseguire – e bloccare – solo gli illeciti in corso e già individuati, inibendo attraverso gli Isp (internet service provider) l’indirizzo online utilizzato ma non anche tutte le possibili varianti .

Il Tribunale civile di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 27 luglio scorso – ha accolto solo parzialmente il ricorso d’urgenza di Mediaset contro il titolare di un sito che per anni ha piratato le partite di calcio di Serie A e di Champions league di cui l’azienda milanese ha l’esclusiva. Si tratta del portale Calcion.at che, attraverso molti cambi di suffisso (.be; .xzy; .co; .in; .md; etc) dal 2013 violerebbe la privativa del gruppo del Biscione.

Mediaset con ricorso ex art. 700 chiedeva al giudice milanese Pierluigi Perrotti l’inibitoria – tra l’altro preceduta da numerose diffide dell’Agcom – nei confronti del titolare del portale e inoltre anche nei riguardi delle compagnie telefoniche che “trasportano” il segnale al dispositivo degli utenti pirata. Secondo il gruppo televisivo, ai gestori telefonici spetterebbe l’obbligo di bloccare non solo l’accesso a Calcion.at (del quale sarebbe già stata accertata l’attività lesiva verso Mediaset Premium), ma anche di tutti i siti alias con cui sono stati aggirati i blocchi.

Una richiesta, questa, a cui le compagnie telefoniche si sono opposte sottolineando come la direttiva europea sul commercio elettronico (31/200/CE), recepita nel dlgs 70/2003, stabilisce il principio antitetico della irresponsabilità del fornitore di servizi di mere conduit (ovviamente solo sino all’avvenuta conoscenza della commissione di illeciti, momento da cui scatta l’obbligo di attivarsi per far cessare la lesione dei diritti altrui).

Proprio partendo da questa considerazione, il tribunale civile ha ritenuto che l’estensione dell’inibitoria ad altri futuri siti “variante” comporterebbe il superamento, cioè la violazione, della legge in vigore. Di fatto, argomenta il giudice milanese, una delega di sorveglianza siffatta e “in bianco” «demanderebbe ad un soggetto privato (cioè lo stesso gruppo televisivo/parte lesa, ndr) la verifica in ordine ai contenuti delle nuove pagine web» per accertare l’eventuale illecito, cosa che «l’ordinamento vigente non sembra consentire», considerato che in ogni momento potrebbero tra l’altro insorgere questioni (dall’esistenza della violazione del diritto fino alla sufficienza della prova) che non possono che inerire l’attività propriamente giurisdizionale.

Le compagnie telefoniche dovranno però, proprio in attuazione del Dlgs 70/2003, emanare per i loro abbonati un ordine di divieto di accesso al sito calcion.at entro 10 giorni, pena una sanzione di 5mila euro/giorno. «Accogliamo con estrema soddisfazione questa decisione – ha detto il presidente di Asstel, Dina Ravera – che stabilisce come gli operatori telefonici non possono essere ritenuti responsabili di condotte altrui, né di oneri di vigilanza che non competono loro, né di misure di attuazione che trascurino il corretto bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti fondamentali».

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-08-01/copyright-violato-giudice-nega-delega-bianco-201153.php?uuid=ADelmn0&cmpid=nlql

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Uncategorized @en / 13 Agosto 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Copyright violato, il giudice nega la «delega in bianco»

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Il giudice civile non può rilasciare una delega in bianco per la tutela del diritto d’autore sul web. Al contrario, è possibile perseguire – e bloccare – solo gli illeciti in corso e già individuati, inibendo attraverso gli Isp (internet service provider) l’indirizzo online utilizzato ma non anche tutte le possibili varianti .

Il Tribunale civile di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 27 luglio scorso – ha accolto solo parzialmente il ricorso d’urgenza di Mediaset contro il titolare di un sito che per anni ha piratato le partite di calcio di Serie A e di Champions league di cui l’azienda milanese ha l’esclusiva. Si tratta del portale Calcion.at che, attraverso molti cambi di suffisso (.be; .xzy; .co; .in; .md; etc) dal 2013 violerebbe la privativa del gruppo del Biscione.

Mediaset con ricorso ex art. 700 chiedeva al giudice milanese Pierluigi Perrotti l’inibitoria – tra l’altro preceduta da numerose diffide dell’Agcom – nei confronti del titolare del portale e inoltre anche nei riguardi delle compagnie telefoniche che “trasportano” il segnale al dispositivo degli utenti pirata. Secondo il gruppo televisivo, ai gestori telefonici spetterebbe l’obbligo di bloccare non solo l’accesso a Calcion.at (del quale sarebbe già stata accertata l’attività lesiva verso Mediaset Premium), ma anche di tutti i siti alias con cui sono stati aggirati i blocchi.

Una richiesta, questa, a cui le compagnie telefoniche si sono opposte sottolineando come la direttiva europea sul commercio elettronico (31/200/CE), recepita nel dlgs 70/2003, stabilisce il principio antitetico della irresponsabilità del fornitore di servizi di mere conduit (ovviamente solo sino all’avvenuta conoscenza della commissione di illeciti, momento da cui scatta l’obbligo di attivarsi per far cessare la lesione dei diritti altrui).

Proprio partendo da questa considerazione, il tribunale civile ha ritenuto che l’estensione dell’inibitoria ad altri futuri siti “variante” comporterebbe il superamento, cioè la violazione, della legge in vigore. Di fatto, argomenta il giudice milanese, una delega di sorveglianza siffatta e “in bianco” «demanderebbe ad un soggetto privato (cioè lo stesso gruppo televisivo/parte lesa, ndr) la verifica in ordine ai contenuti delle nuove pagine web» per accertare l’eventuale illecito, cosa che «l’ordinamento vigente non sembra consentire», considerato che in ogni momento potrebbero tra l’altro insorgere questioni (dall’esistenza della violazione del diritto fino alla sufficienza della prova) che non possono che inerire l’attività propriamente giurisdizionale.

Le compagnie telefoniche dovranno però, proprio in attuazione del Dlgs 70/2003, emanare per i loro abbonati un ordine di divieto di accesso al sito calcion.at entro 10 giorni, pena una sanzione di 5mila euro/giorno. «Accogliamo con estrema soddisfazione questa decisione – ha detto il presidente di Asstel, Dina Ravera – che stabilisce come gli operatori telefonici non possono essere ritenuti responsabili di condotte altrui, né di oneri di vigilanza che non competono loro, né di misure di attuazione che trascurino il corretto bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti fondamentali».

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-08-01/copyright-violato-giudice-nega-delega-bianco-201153.php?uuid=ADelmn0&cmpid=nlql

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