Uncategorized / 6 Maggio 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Diffamazione per chi insulta su Facebook il consiglio dell’ordine degli avvocati

Insultare il consiglio dell’ordine degli avvocati attraverso espressioni volgari pubblicando un post sulla propria pagina Facebook integra gli estremi della diffamazione aggravata di cui all’articolo 595 comma 3 c.p., in quanto tale condotta è lesiva della reputazione dei membri dell’ente ed è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Questo è quanto emerge dalla sentenza 79/2016 del Tribunale di Genova nella quale si precisa altresì che l’utilizzo di frasi gratuitamente ostili non può essere ritenuto espressione di un diritto di critica o di critica politica in grado di scriminare il responsabile.

Il caso – L’episodio incriminato ha visto come protagonista un uomo che, in relazione ad una vicenda giudiziaria in corso che coinvolgeva il suo legale di fiducia, aveva pubblicato sulla bacheca della propria pagina Facebook un post offensivo nei confronti del consiglio dell’ordine degli avvocati, che veniva definito «prezzolato» ed etichettato con altri termini volgari. In seguito alla querela presentata dal presidente del consiglio dell’ordine, l’uomo veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione di cui all’articolo 595 comma 3 c.p., mentre l’ente si costituiva parte civile.

La diffamazione – Il Tribunale condanna l’imputato e spiega che le espressioni utilizzate nello specifico contengono nel loro insieme «una carica lesiva del decoro e del prestigio della persona offesa, in sostanza accusata di riceve denaro o altri vantaggi (anche non solo economici) per tenere un determinato comportamento e per (s)vendere i propri servigi». Inoltre, sussiste l’aggravante del mezzo di pubblicità in quanto l’utilizzo dei social network consente la diffusione ad un numero più o meno ampio di persone, soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui l’accesso alla pagina personale è caratterizzata dall’assenza di filtri, ovvero dalla possibilità di visionare il suo contenuto per chiunque abbia un accesso ad internet.
Nel caso di specie, poi, il Tribunale chiarisce che non può trovare applicazione la scriminante dell’esercizio di un diritto, sotto specie di diritto di critica o di critica politica. Quanto al primo perché oltre alla veridicità del fatto è necessario il requisito della continenza, con la conseguenza che l’esimente non può trovare applicazione quando le frase utilizzata «trasmodi in una vera e propria aggressione verbale del soggetto criticato, risolvendosi nell’uso di espressioni gravemente infamanti»; quanto al secondo perché anche se in ambito politico – che comunque esula dalla fattispecie – sono ammessi toni più aspri e forti, non sono ammissibili frasi utilizzate «per aggredire in modo volgare, violento e ingiurioso gli avversari o anche solo gli antagonisti».

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2016-05-05/diffamazione-chi-insulta-facebook-consiglio-ordine-avvocati-110157.php?uuid=ADIho9

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Diffamazione per chi insulta su Facebook il consiglio dell’ordine degli avvocati

Insultare il consiglio dell’ordine degli avvocati attraverso espressioni volgari pubblicando un post sulla propria pagina Facebook integra gli estremi della diffamazione aggravata di cui all’articolo 595 comma 3 c.p., in quanto tale condotta è lesiva della reputazione dei membri dell’ente ed è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Questo è quanto emerge dalla sentenza 79/2016 del Tribunale di Genova nella quale si precisa altresì che l’utilizzo di frasi gratuitamente ostili non può essere ritenuto espressione di un diritto di critica o di critica politica in grado di scriminare il responsabile.

Il caso – L’episodio incriminato ha visto come protagonista un uomo che, in relazione ad una vicenda giudiziaria in corso che coinvolgeva il suo legale di fiducia, aveva pubblicato sulla bacheca della propria pagina Facebook un post offensivo nei confronti del consiglio dell’ordine degli avvocati, che veniva definito «prezzolato» ed etichettato con altri termini volgari. In seguito alla querela presentata dal presidente del consiglio dell’ordine, l’uomo veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione di cui all’articolo 595 comma 3 c.p., mentre l’ente si costituiva parte civile.

La diffamazione – Il Tribunale condanna l’imputato e spiega che le espressioni utilizzate nello specifico contengono nel loro insieme «una carica lesiva del decoro e del prestigio della persona offesa, in sostanza accusata di riceve denaro o altri vantaggi (anche non solo economici) per tenere un determinato comportamento e per (s)vendere i propri servigi». Inoltre, sussiste l’aggravante del mezzo di pubblicità in quanto l’utilizzo dei social network consente la diffusione ad un numero più o meno ampio di persone, soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui l’accesso alla pagina personale è caratterizzata dall’assenza di filtri, ovvero dalla possibilità di visionare il suo contenuto per chiunque abbia un accesso ad internet.
Nel caso di specie, poi, il Tribunale chiarisce che non può trovare applicazione la scriminante dell’esercizio di un diritto, sotto specie di diritto di critica o di critica politica. Quanto al primo perché oltre alla veridicità del fatto è necessario il requisito della continenza, con la conseguenza che l’esimente non può trovare applicazione quando le frase utilizzata «trasmodi in una vera e propria aggressione verbale del soggetto criticato, risolvendosi nell’uso di espressioni gravemente infamanti»; quanto al secondo perché anche se in ambito politico – che comunque esula dalla fattispecie – sono ammessi toni più aspri e forti, non sono ammissibili frasi utilizzate «per aggredire in modo volgare, violento e ingiurioso gli avversari o anche solo gli antagonisti».

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2016-05-05/diffamazione-chi-insulta-facebook-consiglio-ordine-avvocati-110157.php?uuid=ADIho9

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