Escluso l’esercizio abusivo di taxi: prima vittoria di Uber in Italia

Un giudice di pace di Genova con Sent. 2 febbraio 2015, n. 8135 accoglie il ricorso di un autista iscritto al portale Uber contro il provvedimento di sanzione comminata dalla polizia municipale di esercizio abusivo dell’attività di tassista e approfondisce la natura del servizio di Uber. La sentenza, una delle prime in Italia presenta profili di interesse in quanto approfondisce la distinzione fra il servizio di taxi ed il diverso servizio di noleggio con conducente (assimilabile a Uber).

QUESTA LA SENTENZA INTEGRALE 

La polizia municipale di Genova contestava con uno specifico verbale ad un autista iscritto al portale della multinazionale Uber l’infrazione dell’ esercizio abusivo dell’attività di taxista prevista dall’art. 86 del Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; procedeva al sequestro del libretto dell’auto e comminava una multa di 1750 euro e procedeva al ritiro della patente.

L’autista iscritto al portale Uber presentava ricorso in opposizione contro il sopra citato verbale di contestazione di esercizio abusivo dell’attività di tassista.

Il suo legale ha rappresentato in udienza di fronte al giudice di pace come l’attività di Uber non integri l’adibizione del veicolo a taxi come previsto dal sopra citato art. 86 del Codice della Strada contestato.

Il giudice ha specificato come il trasporto effettuato dal ricorrente e ottenuto tramite contatto telefonico del cliente al portale Uber integri gli estremi del Noleggio con conducente a tariffa pattuita previsto dagli artt. 3 e 13,L. n. 21 del 1992 e non quelli del servizio taxi e ha richiamato in materia sia l’orientamento della Corte di Giustizia Europea in materia (sentenza n. C-454 e 455/12) sia della Corte di Cassazione (Sent. 22296 del 2010 e Sent. n. 23341 del 2009).

La Sent. n. 23341 del 2009 ha ritenuto compatibile con il noleggio di auto la possibilità di concordare un compenso proporzionale alla distanza.

Il giudice ha sottolineato come anche il Comune nella propria comparsa di difesa ha fatto riferimento, a differenza del verbale della polizia municipale, al noleggio con conducente e non al servizio taxi.

La sentenza, una delle prime in Italia è di interesse in quanto approfondisce la distinzione fra il servizio di taxi ed il diverso servizio di noleggio con conducente (assimilabile a Uber).

Nel servizio di taxi, tecnicamente trasporto pubblico non di linea, la tariffa viene visualizzata sul tassametro sin dal momento della partenza ed è determinata da un calcolo misto chilometrico/tempo.

Il servizio di taxi può essere utilizzato chiamando i numeri radiotaxi, o recandosi nelle piazzole contrassegnate e delimitate da strisce gialle. Si osservi come la clientela è per ovvi motivi casuale in quanto il taxi non prevede l’accettazione di prenotazioni, ma solo chiamate al momento.

Il noleggio con conducente è invece dal punto di vista tecnico un trasporto privato non di linea, un servizio a prenotazione e noleggio auto con autista, parte di una rimessa privata, risulta più conveniente del classico servizio taxi sulle lunghe tratte e su servizi di disposizione oraria, la tariffa viene concordata al momento della prenotazione, che è obbligatoria e viene effettuata per telefono o con una mail, è possibile scegliere la tipologia del servizio.

Il giudice evidenzia come il servizio taxi abbia lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, costituenti un’utenza indifferenziata, in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato, mentre il servizio noleggio si rivolge ad un’utenza specifica ed il corrispettivo è concordato di volta in volta da quest’ultima dal quest’ultimo come evidenziato anche dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 22483 del 2006).

Il giudice di pace richiama anche la sentenza della Corte di Giustizia (Sent. C-518/13 che chiarisce che le corsie preferenziali possono essere utilizzate dai taxi, non dalle vetture a noleggio con conducente come Uber e la sentenza del Tribunale di Madrid che ha vietato in tutta la Spagna l’uso di Uber, come applicazione che permette di noleggiare un’ auto con conducente e concordare la tariffa prima di partire.

Il giudice di pace ha accolto il ricorso in quanto la contestazione dell’infrazione è risultata erronea, in quanto effettuata a fronte dell’art. 86 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in luogo dell’art. 85 relativo al noleggio con conducente.

L’art. 86 rubricato: “Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi” prevede che:

“1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’art. 8, L. 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.775 ad euro 7.101 Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 322.

Il sopra citato art. 85 rubricato ” Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone” prevede invece che “Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679 e, se si tratta di autobus, da euro 422 ad euro 1.695 . La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi”.

L’autista aveva inoltre richiesto nel ricorso in opposizione contro il verbale della polizia municipale la trasmissione degli atti all’AGCOM e l’acquisizione del contratto intercorrente tra Uber e l’autista, profili che, secondo il giudice, esulano dalla contestazione dell’infrazione in oggetto.

La sentenza in esame dimostra la confusione che regna intorno alla multinazionale americana Uber che consente tramite app per smartphone ad ogni autista privato che ne faccia richiesta di offrire un servizio a noleggio a conducente “low cost”.

Non vi è al momento una legge adeguata che regolamenti Uber in Italia e l’unico riferimento legislativo possibile è il richiamo alla L. n. 21 del 1992.

La sentenza in esame sarà richiamata e allegata nei prossimi ricorsi pendenti promossi degli autisti Uber contro le contestazioni comminate dagli agenti della polizia municipale delle principali città italiane.

Mentre in Gran Bretagna gli stessi taxisti si avvalgono o collaborano con Uber in Italia, a causa anche della crisi economica, cresce la tensione fra taxisti e gli autisti di Uber e si attende per le prossime settimane, l’emanazione di nuove regole per il settore del trasporto «non di linea» da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti, linee guida che saranno fondamentali per liberare il campo da equivoci e ambiguità e per prevenire possibili contenziosi nell’interesse di tutti gli operatori.

La sopra citata Autorità sta svolgendo in questi giorni le audizioni dei rappresentanti dei taxisti, dell’Anci, della Conferenza delle Regioni e degli stessi amministratori di Uber.

La regolamentazione di Uber e la possibile concorrenza sleale verso i taxisti costituiscono un profilo complesso e sui quali si registrano diverse sentenze oscillanti in Francia, in Spagna, Germania e in Olanda: il ruolo degli amministratori pubblici e dei giuristi sarà fondamentale per contemperare i vari valori, profili ed interessi in gioco (diritto dei consumatori, l’iniziativa economica, la sicurezza, i profili fiscali e assicurativi) ma occorre comunque riconoscere alla multinazionale Uber e alla relativa app. di avere innovato fortemente il mondo dei trasporti con concrete ricadute nella vita quotidiana di molte imprese e cittadini anche nel nostro paese.

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