Uncategorized / 13 Dicembre 2016 / by Vincenzo Vinciguerra

Garante Privacy: no al diritto all’oblio per i casi giudiziari gravi

Escluso il diritto all’oblio se la vicenda giudiziaria é di particolare gravità e l’iter processuale si è concluso da poco tempo. Per il Garante della privacy in tal caso prevale l’interesse pubblico a conoscere la notizia. Con questa motivazione l’Authority ha dichiarato infondata la richiesta di un ex consigliere comunale, coinvolto in un’indagine per corruzione e truffa, di “deindicizzare” alcuni articoli. La vicenda era iniziata nel 2006 per concludersi nel 2012 con una sentenza di patteggiamento e la pena coperta dall’indulto.

L’ex amministratore, dopo il no di Google alla richiesta di deindicizzazione, aveva fatto ricorso al Garante per chiedere la rimozione delle notizie che apparivano sul motore di ricerca. Alla base della richiesta la nuova vita dell’ex consigliere che non ricopriva più incarichi pubblici ma svolgeva un’attività privata, un lavoro che poteva, come la sua vita privata e la sua immagine, essere pregiudicato dalla circolazione di notizie risalenti a circa dieci anni prima. L’Autorità che ha rigettato la richiesta chiarisce che, anche se il tempo resta una componente essenziale del diritto all’oblio, la circostanza incontra un limite quando le informazioni riguardano reati gravi, che hanno destato allarme sociale.

Per questo le richieste vanno dunque valutate, caso per caso, ma con minore favore. Nella vicenda esaminata hanno pesato due elementi: il procedimento giudiziario si era definito pochi anni prima e alcune url rendevano la notizia ancora interessante per l’opinione pubblica perché rimandavano ad una maxi inchiesta sulla corruzione pubblicata fino al 2015.

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2016-12-12/garante-privacy-no-diritto-oblio-i-casi-giudiziari-gravi-183855.php?uuid=ADuxcYCC

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Garante Privacy: no al diritto all’oblio per i casi giudiziari gravi

Escluso il diritto all’oblio se la vicenda giudiziaria é di particolare gravità e l’iter processuale si è concluso da poco tempo. Per il Garante della privacy in tal caso prevale l’interesse pubblico a conoscere la notizia. Con questa motivazione l’Authority ha dichiarato infondata la richiesta di un ex consigliere comunale, coinvolto in un’indagine per corruzione e truffa, di “deindicizzare” alcuni articoli. La vicenda era iniziata nel 2006 per concludersi nel 2012 con una sentenza di patteggiamento e la pena coperta dall’indulto.

L’ex amministratore, dopo il no di Google alla richiesta di deindicizzazione, aveva fatto ricorso al Garante per chiedere la rimozione delle notizie che apparivano sul motore di ricerca. Alla base della richiesta la nuova vita dell’ex consigliere che non ricopriva più incarichi pubblici ma svolgeva un’attività privata, un lavoro che poteva, come la sua vita privata e la sua immagine, essere pregiudicato dalla circolazione di notizie risalenti a circa dieci anni prima. L’Autorità che ha rigettato la richiesta chiarisce che, anche se il tempo resta una componente essenziale del diritto all’oblio, la circostanza incontra un limite quando le informazioni riguardano reati gravi, che hanno destato allarme sociale.

Per questo le richieste vanno dunque valutate, caso per caso, ma con minore favore. Nella vicenda esaminata hanno pesato due elementi: il procedimento giudiziario si era definito pochi anni prima e alcune url rendevano la notizia ancora interessante per l’opinione pubblica perché rimandavano ad una maxi inchiesta sulla corruzione pubblicata fino al 2015.

fonte http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2016-12-12/garante-privacy-no-diritto-oblio-i-casi-giudiziari-gravi-183855.php?uuid=ADuxcYCC