Uncategorized / 16 Aprile 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Giuridicamente rilevante la domanda di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto altrui

Beni immateriali – Brevetti – Azione di contraffazione – Domanda di accertamento negativo della contraffazione di brevetto altrui – Interesse ad agire – Sussistenza.
Sussiste l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto altrui, posto che tale azione mira a conseguire, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 19 febbraio 2014 n. 3885

 
Giurisdizione civile – Domanda diretta all’accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo – Proposta da società tedesca nei confronti di società straniere prive di sedi in Italia – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza – Fondamento.
Sussiste la giurisdizione italiana relativamente alla domanda di accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo proposta da una società estera (nella specie tedesca) nei confronti di società straniere (titolari delle frazioni italiane e tedesche del medesimo brevetto) prive di sedi, anche secondarie, in Italia, rientrando una tale controversia nella sfera di applicazione dell’articolo 5, n. 3, del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 25 ottobre 2012, nella causa C-133/11.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, ordinanza 10 giugno 2013 n. 14508

 
Competenza e giurisdizione – Azione di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto – Determinazione della competenza – Criteri previsti per le azioni di accertamento positivo – Applicabilità – Foro competente – foro generale del convenuto.
In tema di azioni di accertamento negativo della contraffazione brevettuale valgono i medesimi criteri normativi che regolano la competenza (anche territoriale) previsti per quelle di accertamento positivo dovendosi, in particolare, affermare, in forza del principio in esame, l’applicazione del foro generale del convenuto (in senso sostanziale e processuale) anche in caso di accertamento negativo della contraffazione; in altri termini, l’applicabilità dei criteri alternativi e concorrenti di radicamento territoriale delle controversie in materia di diritto di obbligazione non comporta che per le azioni di accertamento negativo della contraffazione è competente il Giudice che sarebbe competente a conoscere dell’accertamento positivo della contraffazione dovendosi avere riguardo, con precipuo riferimento al foro stabilito dall’articolo 19 c.p.c. , al luogo in cui ha domicilio o sede (rispettivamente ove si tratti di persona fisica o giuridica) la parte convenuta in senso formale.
• Tribunale Reggio Emilia, sezione II, sentenza 7 giugno 2006 n. 750

 
Beni immateriali – Brevetti – Tutela dei brevetti – Domanda di accertamento negativo proposta in via cautelare ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. – Ammissibilità.
Una domanda cautelare nel settore dei diritti della proprietà industriale è ammissibile, anche se rivolta solo ad ottenere l’anticipazione di una pronuncia di accertamento. Infatti, l’ articolo 700 c. p.c. non esclude alcun tipo di pronuncia. Inoltre, nessun valore può attribuirsi all’argomentazione secondo cui un provvedimento di accertamento sarebbe insuscettibile di esecuzione forzata.
• Tribunale Firenze, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ordinanza 10 luglio 2004

 
Giurisdizione civile –Domanda intesa all’accertamento della mancanza di illiceità brevettuale di una condotta di mercato – Proposta contro un’impresa con sede all’estero – Disciplina della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – Giurisdizione del giudice italiano ai sensi del criterio di collegamento di cui all’articolo 5, numero 3, di detta Convenzione – Insussistenza.
Con riguardo alla domanda, proposta nei confronti di società con sede all’estero, diretta ad accertare che una certa condotta di mercato, svolta in Italia, non costituisca violazione dei diritti di esclusiva fondati su altrui brevetto europeo per invenzione né concorrenza sleale, deve negarsi, nella disciplina della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), la giurisdizione del giudice italiano, non potendo tale giurisdizione essere riconosciuta in base all’articolo 5, primo comma, numero 3, di detta Convenzione, giacché il presupposto della giurisdizione del giudice del luogo del danno è un evento dannoso che si pretende certo, mentre la domanda di accertamento negativo della illiceità di una certa condotta non postula affatto un evento dannoso già verificatosi e non è quindi funzionale all’accertamento di un danno; del resto, consentire di adire il giudice del luogo nel quale il danno non si sarebbe, per stessa affermazione dell’attore, verificato, significherebbe impedire alla controparte di far valere, in base al danno che invece essa affermasse positivamente, il suo diritto ad agire innanzi al giudice del luogo in cui “l’evento dannoso è avvenuto”.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 19 dicembre 2003 n. 19550

 
Beni immateriali – Brevetti – Azione contraffazione – Domanda intesa all’accertamento della non sussistenza di contraffazione di brevetto altrui – Proposta contro un’impresa con sede all’estero – Disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – Giurisdizione del giudice italiano – Insussistenza.
Con riguardo alla domanda diretta ad accertare che la fabbricazione e vendita di determinati prodotti non costituisca contraffazione di brevetto altrui o concorrenza sleale, la quale sia proposta nei confronti di impresa con sede all’estero (senza che rilevi l’eventuale elezione di domicilio in Italia da essa effettuata al limitato fine della procedura occorrente per ottenere il brevetto), deve negarsi, nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), la giurisdizione del giudice italiano, atteso che tale giurisdizione non può essere riconosciuta in base all’articoo 75 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 sui brevetti per invenzioni industriali, trattandosi di norma la cui applicazione è espressamente esclusa dall’articolo 3 di detta convenzione, e, inoltre, non è ricollegabile ad alcuno dei criteri contemplati dalla convenzione medesima, ne’, in particolare, a quello dell’articolo 5 n. 3 (riguardante fatti dannosi già avvenuti e non meramente eventuali e futuri), od a quello dell’articolo 6 n. 3 (in tema di attrazione della domanda riconvenzionale ella cognizione del giudice della domanda principale).
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 8 agosto 1989 n. 3657

 

 

per ulteriori approfondimenti: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-04-15/domanda-accertamento-negativo-contraffazione-un-brevetto-altrui-124632.php?uuid=ABpRN1PD&cmpid=nlql

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Giuridicamente rilevante la domanda di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto altrui

Beni immateriali – Brevetti – Azione di contraffazione – Domanda di accertamento negativo della contraffazione di brevetto altrui – Interesse ad agire – Sussistenza.
Sussiste l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto altrui, posto che tale azione mira a conseguire, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 19 febbraio 2014 n. 3885

 
Giurisdizione civile – Domanda diretta all’accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo – Proposta da società tedesca nei confronti di società straniere prive di sedi in Italia – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza – Fondamento.
Sussiste la giurisdizione italiana relativamente alla domanda di accertamento negativo di avvenuta contraffazione di prodotti industriali coperti da brevetto europeo proposta da una società estera (nella specie tedesca) nei confronti di società straniere (titolari delle frazioni italiane e tedesche del medesimo brevetto) prive di sedi, anche secondarie, in Italia, rientrando una tale controversia nella sfera di applicazione dell’articolo 5, n. 3, del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 25 ottobre 2012, nella causa C-133/11.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, ordinanza 10 giugno 2013 n. 14508

 
Competenza e giurisdizione – Azione di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto – Determinazione della competenza – Criteri previsti per le azioni di accertamento positivo – Applicabilità – Foro competente – foro generale del convenuto.
In tema di azioni di accertamento negativo della contraffazione brevettuale valgono i medesimi criteri normativi che regolano la competenza (anche territoriale) previsti per quelle di accertamento positivo dovendosi, in particolare, affermare, in forza del principio in esame, l’applicazione del foro generale del convenuto (in senso sostanziale e processuale) anche in caso di accertamento negativo della contraffazione; in altri termini, l’applicabilità dei criteri alternativi e concorrenti di radicamento territoriale delle controversie in materia di diritto di obbligazione non comporta che per le azioni di accertamento negativo della contraffazione è competente il Giudice che sarebbe competente a conoscere dell’accertamento positivo della contraffazione dovendosi avere riguardo, con precipuo riferimento al foro stabilito dall’articolo 19 c.p.c. , al luogo in cui ha domicilio o sede (rispettivamente ove si tratti di persona fisica o giuridica) la parte convenuta in senso formale.
• Tribunale Reggio Emilia, sezione II, sentenza 7 giugno 2006 n. 750

 
Beni immateriali – Brevetti – Tutela dei brevetti – Domanda di accertamento negativo proposta in via cautelare ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. – Ammissibilità.
Una domanda cautelare nel settore dei diritti della proprietà industriale è ammissibile, anche se rivolta solo ad ottenere l’anticipazione di una pronuncia di accertamento. Infatti, l’ articolo 700 c. p.c. non esclude alcun tipo di pronuncia. Inoltre, nessun valore può attribuirsi all’argomentazione secondo cui un provvedimento di accertamento sarebbe insuscettibile di esecuzione forzata.
• Tribunale Firenze, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ordinanza 10 luglio 2004

 
Giurisdizione civile –Domanda intesa all’accertamento della mancanza di illiceità brevettuale di una condotta di mercato – Proposta contro un’impresa con sede all’estero – Disciplina della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – Giurisdizione del giudice italiano ai sensi del criterio di collegamento di cui all’articolo 5, numero 3, di detta Convenzione – Insussistenza.
Con riguardo alla domanda, proposta nei confronti di società con sede all’estero, diretta ad accertare che una certa condotta di mercato, svolta in Italia, non costituisca violazione dei diritti di esclusiva fondati su altrui brevetto europeo per invenzione né concorrenza sleale, deve negarsi, nella disciplina della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), la giurisdizione del giudice italiano, non potendo tale giurisdizione essere riconosciuta in base all’articolo 5, primo comma, numero 3, di detta Convenzione, giacché il presupposto della giurisdizione del giudice del luogo del danno è un evento dannoso che si pretende certo, mentre la domanda di accertamento negativo della illiceità di una certa condotta non postula affatto un evento dannoso già verificatosi e non è quindi funzionale all’accertamento di un danno; del resto, consentire di adire il giudice del luogo nel quale il danno non si sarebbe, per stessa affermazione dell’attore, verificato, significherebbe impedire alla controparte di far valere, in base al danno che invece essa affermasse positivamente, il suo diritto ad agire innanzi al giudice del luogo in cui “l’evento dannoso è avvenuto”.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 19 dicembre 2003 n. 19550

 
Beni immateriali – Brevetti – Azione contraffazione – Domanda intesa all’accertamento della non sussistenza di contraffazione di brevetto altrui – Proposta contro un’impresa con sede all’estero – Disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – Giurisdizione del giudice italiano – Insussistenza.
Con riguardo alla domanda diretta ad accertare che la fabbricazione e vendita di determinati prodotti non costituisca contraffazione di brevetto altrui o concorrenza sleale, la quale sia proposta nei confronti di impresa con sede all’estero (senza che rilevi l’eventuale elezione di domicilio in Italia da essa effettuata al limitato fine della procedura occorrente per ottenere il brevetto), deve negarsi, nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), la giurisdizione del giudice italiano, atteso che tale giurisdizione non può essere riconosciuta in base all’articoo 75 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 sui brevetti per invenzioni industriali, trattandosi di norma la cui applicazione è espressamente esclusa dall’articolo 3 di detta convenzione, e, inoltre, non è ricollegabile ad alcuno dei criteri contemplati dalla convenzione medesima, ne’, in particolare, a quello dell’articolo 5 n. 3 (riguardante fatti dannosi già avvenuti e non meramente eventuali e futuri), od a quello dell’articolo 6 n. 3 (in tema di attrazione della domanda riconvenzionale ella cognizione del giudice della domanda principale).
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 8 agosto 1989 n. 3657

 

 

per ulteriori approfondimenti: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-04-15/domanda-accertamento-negativo-contraffazione-un-brevetto-altrui-124632.php?uuid=ABpRN1PD&cmpid=nlql

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