Uncategorized / 21 Aprile 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Nozione e limiti di applicabilità del principio di precauzione – rassegna recente giurisprudenza amministrativa

Principio di precauzione – Applicazione – Esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente – Adozione di misure cautelari – Divieto di coltivazione temporaneo – (fattispecie in tema di Ogm – Zea Mays L. Linea MON 810).
L’applicazione del principio di precauzione postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente, ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.
• Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 6 febbraio 2015, n. 605

 
Principio di precauzione – Principio di derivazione comunitaria – Applicabilità in funzione impeditiva – Situazione di pericolo potenziale o latente.
La fondamentale rilevanza del principio di precauzione è di per sé indubitabile. Tuttavia, affinché questo sia applicabile, in funzione impeditiva di attività umane potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute pubblica, occorre che siano configurabili rischi specifici i quali risultino fondati su evidenze scientifiche e permettano ragionevolmente di concludere che l’adozione delle cautele è necessaria al fine di evitare pregiudizi ai suddetti valori fondamentali. La situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo .
• Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 luglio 2014, n. 3573

 
Inquinamento in genere – Principio di precauzione – Applicazione – Limiti.
Alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, comunitario e nazionale, le cosiddette “protective measures” (principio di precauzione) non si possono fondare sull’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico e congetturale fondato su mere supposizioni prive di una adeguata base scientifica (Corte di giustizia UE 9 settembre 2003 C-236/01 Monsanto; Id 5 febbraio 2004 C-24/00 Commissione vs. Repubblica Francese; in ambito nazionale da ultimo Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 183). Il principio di precauzione va inoltre bilanciato con quello di proporzionalità al fine di pervenire ad una sintesi armonica tra interessi pubblici e privati in gioco (in tal senso Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 98).
• Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 maggio 2014 n. 2452

 
Opere pubbliche (lavori pubblici) – Esecuzione dei lavori – Principio di precauzione – obblighi derivanti per l’amministrazione – Limiti.
Nell’esecuzione di opere pubbliche il principio di precauzione non implica, per l’Amministrazione, né l’obbligo di accedere a qualsivoglia istanza istruttoria di parte, né un dovere di approfondire all’infinito la disamina delle problematiche tecniche.
• Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 marzo 2014, n. 1272

 
Inquinamento atmosferico – principio di precauzione – applicazione – limiti.
Il principio comunitario di precauzione (articolo 191 par. 2, Trattato U.E.), che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, va conciliato con quello di proporzionalità dell’azione amministrativa, e non può spingersi fino al punto di escludere la possibilità di realizzare qualsivoglia insediamento produttivo quando gli studi e gli approfondimenti condotti consentono di escludere, nei limiti cui può giungere la conoscenza scientifica del momento, rischi per la salute delle persone e per l’ambiente (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 8 ottobre 2013, n. 1350; T.A.R. Abruzzo, Pescara, luglio 2012, n. 325).
• Tar Toscana – Firenze, sezione II , sentenza 20 gennaio 2014 n. 107

 
Inquinamento – Principio di precauzione –Nozione.
L’applicazione del principio di precauzione, quale politica di gestione del rischio la quale deve orientare l’adozione di scelte adeguate in materia ambientale, nei casi in cui le conoscenze scientifiche non escludono il carattere dannoso di una determinata attività, comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 maggio 2010, n. 2292). Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (Corte di Giustizia CE, 26.1.2002 T132; sentenza 4 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97; Bluhme; Cons. Stato, VI, 3.12.2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304).
Tar Toscana – Firenze, sezione II, sentenza 8 ottobre 2013, n. 1350

 
Sanità – Ambiente -Principio di precauzione – Nozione.
Il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell’attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l’attività non danneggia l’uomo o l’ambiente.
Tar Campania – Napoli, sezione V, sentenza 2 dicembre 2013 n. 5469

 
Unione europea – Fonti – Principi generali – Principio di precauzione – Obblighi conseguenti a carico delle autorità nazionali.
Il principio comunitario di precauzione impone che tutte le decisioni assunte dall’Autorità competente debbano essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un’attività istruttoria parimenti ineccepibile e che deve trovare il proprio equilibrio nel contemperamento con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e deve essere coordinato con quelli di libera concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi fissati dal Trattato U.E., che attribuisce inoltre alla stessa Unione precipui compiti di tutela ambientale e sanitaria della popolazione sull’intero territorio comunitario.
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 aprile 2013 n. 2094

 
Ambiente – principio di precauzione – obblighi da esso derivanti per le autorità competenti – individuazione.
Il cd. principio di precauzione, di paternità comunitaria, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la sua applicazione comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.
Consiglio di Stato, sez. 4, sentenza 6 maggio 2013, n. 2446

 
Sanità – ambiente – principio di precauzione – applicazione in concreto – produzione normativa in materia ambientale – adozione di atti generali – adozione di misure cautelari.
L’applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E’ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali.
Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli, sez. 5, sentenza 2 dicembre 2013, n. 5469

 
Principio di precauzione –principio di derivazione comunitaria – applicazione del principio – obbligo per le Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente.
Il cd. “principio di precauzione” fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sez. II bis, sentenza 20 gennaio 2012, n. 665

 
Regola della precauzione – natura di principio autonomo discendente dalla normativa UE – applicazione del principio – valutazione rischi indotti da un’ attività potenzialmente pericolosa – azione dei pubblici poteri.
La regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE. L’applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sez. II bis, sentenza 20 gennaio 2012, n. 663

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Nozione e limiti di applicabilità del principio di precauzione – rassegna recente giurisprudenza amministrativa

Principio di precauzione – Applicazione – Esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente – Adozione di misure cautelari – Divieto di coltivazione temporaneo – (fattispecie in tema di Ogm – Zea Mays L. Linea MON 810).
L’applicazione del principio di precauzione postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente, ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.
• Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 6 febbraio 2015, n. 605

 
Principio di precauzione – Principio di derivazione comunitaria – Applicabilità in funzione impeditiva – Situazione di pericolo potenziale o latente.
La fondamentale rilevanza del principio di precauzione è di per sé indubitabile. Tuttavia, affinché questo sia applicabile, in funzione impeditiva di attività umane potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute pubblica, occorre che siano configurabili rischi specifici i quali risultino fondati su evidenze scientifiche e permettano ragionevolmente di concludere che l’adozione delle cautele è necessaria al fine di evitare pregiudizi ai suddetti valori fondamentali. La situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo .
• Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 luglio 2014, n. 3573

 
Inquinamento in genere – Principio di precauzione – Applicazione – Limiti.
Alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, comunitario e nazionale, le cosiddette “protective measures” (principio di precauzione) non si possono fondare sull’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico e congetturale fondato su mere supposizioni prive di una adeguata base scientifica (Corte di giustizia UE 9 settembre 2003 C-236/01 Monsanto; Id 5 febbraio 2004 C-24/00 Commissione vs. Repubblica Francese; in ambito nazionale da ultimo Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 183). Il principio di precauzione va inoltre bilanciato con quello di proporzionalità al fine di pervenire ad una sintesi armonica tra interessi pubblici e privati in gioco (in tal senso Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 98).
• Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 maggio 2014 n. 2452

 
Opere pubbliche (lavori pubblici) – Esecuzione dei lavori – Principio di precauzione – obblighi derivanti per l’amministrazione – Limiti.
Nell’esecuzione di opere pubbliche il principio di precauzione non implica, per l’Amministrazione, né l’obbligo di accedere a qualsivoglia istanza istruttoria di parte, né un dovere di approfondire all’infinito la disamina delle problematiche tecniche.
• Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 marzo 2014, n. 1272

 
Inquinamento atmosferico – principio di precauzione – applicazione – limiti.
Il principio comunitario di precauzione (articolo 191 par. 2, Trattato U.E.), che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, va conciliato con quello di proporzionalità dell’azione amministrativa, e non può spingersi fino al punto di escludere la possibilità di realizzare qualsivoglia insediamento produttivo quando gli studi e gli approfondimenti condotti consentono di escludere, nei limiti cui può giungere la conoscenza scientifica del momento, rischi per la salute delle persone e per l’ambiente (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 8 ottobre 2013, n. 1350; T.A.R. Abruzzo, Pescara, luglio 2012, n. 325).
• Tar Toscana – Firenze, sezione II , sentenza 20 gennaio 2014 n. 107

 
Inquinamento – Principio di precauzione –Nozione.
L’applicazione del principio di precauzione, quale politica di gestione del rischio la quale deve orientare l’adozione di scelte adeguate in materia ambientale, nei casi in cui le conoscenze scientifiche non escludono il carattere dannoso di una determinata attività, comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 maggio 2010, n. 2292). Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (Corte di Giustizia CE, 26.1.2002 T132; sentenza 4 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97; Bluhme; Cons. Stato, VI, 3.12.2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304).
Tar Toscana – Firenze, sezione II, sentenza 8 ottobre 2013, n. 1350

 
Sanità – Ambiente -Principio di precauzione – Nozione.
Il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell’attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l’attività non danneggia l’uomo o l’ambiente.
Tar Campania – Napoli, sezione V, sentenza 2 dicembre 2013 n. 5469

 
Unione europea – Fonti – Principi generali – Principio di precauzione – Obblighi conseguenti a carico delle autorità nazionali.
Il principio comunitario di precauzione impone che tutte le decisioni assunte dall’Autorità competente debbano essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un’attività istruttoria parimenti ineccepibile e che deve trovare il proprio equilibrio nel contemperamento con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e deve essere coordinato con quelli di libera concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi fissati dal Trattato U.E., che attribuisce inoltre alla stessa Unione precipui compiti di tutela ambientale e sanitaria della popolazione sull’intero territorio comunitario.
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 aprile 2013 n. 2094

 
Ambiente – principio di precauzione – obblighi da esso derivanti per le autorità competenti – individuazione.
Il cd. principio di precauzione, di paternità comunitaria, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la sua applicazione comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.
Consiglio di Stato, sez. 4, sentenza 6 maggio 2013, n. 2446

 
Sanità – ambiente – principio di precauzione – applicazione in concreto – produzione normativa in materia ambientale – adozione di atti generali – adozione di misure cautelari.
L’applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E’ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali.
Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli, sez. 5, sentenza 2 dicembre 2013, n. 5469

 
Principio di precauzione –principio di derivazione comunitaria – applicazione del principio – obbligo per le Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente.
Il cd. “principio di precauzione” fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sez. II bis, sentenza 20 gennaio 2012, n. 665

 
Regola della precauzione – natura di principio autonomo discendente dalla normativa UE – applicazione del principio – valutazione rischi indotti da un’ attività potenzialmente pericolosa – azione dei pubblici poteri.
La regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE. L’applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sez. II bis, sentenza 20 gennaio 2012, n. 663

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