Uncategorized / 14 Settembre 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Social Network: i contenuti protetti dal diritto d’autore

I contenuti pubblicati sui social network sono di proprietà degli utenti. Il contratto che questi stipulano con i gestori delle piattaforme è infatti di licenza d’uso non esclusiva e non comporta la cessione dei diritti d’autore.

Il principio affermato di recente dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 12076 del 1 giugno 2015 è coerente con le clausole che gli utenti sottoscrivono al momento dell’iscrizione alla maggior parte dei social network e ha conseguenze importanti nella vita quotidiana di tutti i fruitori della rete.

Ne discende, per esempio, che eventuali “amici”, utenti o professionisti non possono utilizzare i contenuti pubblicati senza il consenso dell’avente diritto.

Ad essere risarcito potrebbe essere sia il danno patrimoniale che morale dell’autore. Sulla base di questa motivazione, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la somma omnicomprensiva di 600 euro per ogni pubblicazione non autorizzata da parte di una testata giornalistica.

La sentenza è conforma a un altro precedente edito della Corte distrettuale di New York, che con la sentenza del 13 gennaio 2013, aveva citato espressamente i termini di Servizio di Twitter, dove è scritto chiaramente, con riferimento ai diritti degli utenti: “quel che è tuo, resta tuo – Tu sei il proprietario dei tuoi Contenuti”. Non avrebbe senso – per i giudici – affermare che i contenuti restino nella totale disponibilità del suo proprietario, se un qualunque utente della piattaforma potesse legittimamente appropriarsi dei propri contenuti.

Vietato allora utilizzare le foto tratte dai social network per copertine di libri, locandine o brochure, se manca il consenso dell’interessato.

Un principio chiarissimo che in Italia arriva dopo oltre dieci anni dalla nascita del più popolare social network. Il valore, di solito basso delle controversie di questo tipo, infatti, aveva fatto sì che la maggior parte dei contenziosi in materia di diritto d’autore si concludesse prima della sentenza con un accordo tra le parti.

Curioso è, invece, il recente caso dell’azienda che ha creato un falso profilo femminile su Facebook per provare l’assenteismo del lavoratore (il lavoratore chattava per ore con la “falsa amica” lasciando il posto di lavoro) e licenziarlo per giusta causa.

La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto «non può dirsi che la creazione del falso profilo Facebook costituisca di per sé una violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva né induttiva all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito» (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 maggio 2015 n. 10955 ).

Il tema si lega a quello dei controlli a distanza di cui al recente Jobs Act e al decreto attuativo dell’11 giugno scorso.

Crescono, però, gli oneri di trasparenza del datore di lavoro che, come ha precisato il Garante della privacy, deve informare chiaramente e in modo particolareggiato, i dipendenti su quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione oltre alle modalità dei controlli in essere. (Nuovo vademecum: Privacy e lavoro del 15 maggio 2015).

In tema di separazione dei coniugi, il tribunale di Livorno precisa che le chat con il presunto amante non sono producibili in giudizio, soprattutto se intercorse quando la crisi era già in atto.

Le chat – conclude il giudice – sono «la versione contemporanea delle relazioni epistolari di un tempo» e pertanto soggiacciono agli stessi vincoli di segretezza, a meno che non siano strettamente necessarie al giudizio.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-09-11/contenuti-protetti-diritto-d-autore–171419.php?uuid=ACOnzDw

Uncategorized @en / 14 Settembre 2015 / by Vincenzo Vinciguerra

Social Network: i contenuti protetti dal diritto d’autore

I contenuti pubblicati sui social network sono di proprietà degli utenti. Il contratto che questi stipulano con i gestori delle piattaforme è infatti di licenza d’uso non esclusiva e non comporta la cessione dei diritti d’autore.

Il principio affermato di recente dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 12076 del 1 giugno 2015 è coerente con le clausole che gli utenti sottoscrivono al momento dell’iscrizione alla maggior parte dei social network e ha conseguenze importanti nella vita quotidiana di tutti i fruitori della rete.

Ne discende, per esempio, che eventuali “amici”, utenti o professionisti non possono utilizzare i contenuti pubblicati senza il consenso dell’avente diritto.

Ad essere risarcito potrebbe essere sia il danno patrimoniale che morale dell’autore. Sulla base di questa motivazione, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la somma omnicomprensiva di 600 euro per ogni pubblicazione non autorizzata da parte di una testata giornalistica.

La sentenza è conforma a un altro precedente edito della Corte distrettuale di New York, che con la sentenza del 13 gennaio 2013, aveva citato espressamente i termini di Servizio di Twitter, dove è scritto chiaramente, con riferimento ai diritti degli utenti: “quel che è tuo, resta tuo – Tu sei il proprietario dei tuoi Contenuti”. Non avrebbe senso – per i giudici – affermare che i contenuti restino nella totale disponibilità del suo proprietario, se un qualunque utente della piattaforma potesse legittimamente appropriarsi dei propri contenuti.

Vietato allora utilizzare le foto tratte dai social network per copertine di libri, locandine o brochure, se manca il consenso dell’interessato.

Un principio chiarissimo che in Italia arriva dopo oltre dieci anni dalla nascita del più popolare social network. Il valore, di solito basso delle controversie di questo tipo, infatti, aveva fatto sì che la maggior parte dei contenziosi in materia di diritto d’autore si concludesse prima della sentenza con un accordo tra le parti.

Curioso è, invece, il recente caso dell’azienda che ha creato un falso profilo femminile su Facebook per provare l’assenteismo del lavoratore (il lavoratore chattava per ore con la “falsa amica” lasciando il posto di lavoro) e licenziarlo per giusta causa.

La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto «non può dirsi che la creazione del falso profilo Facebook costituisca di per sé una violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva né induttiva all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito» (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 maggio 2015 n. 10955 ).

Il tema si lega a quello dei controlli a distanza di cui al recente Jobs Act e al decreto attuativo dell’11 giugno scorso.

Crescono, però, gli oneri di trasparenza del datore di lavoro che, come ha precisato il Garante della privacy, deve informare chiaramente e in modo particolareggiato, i dipendenti su quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione oltre alle modalità dei controlli in essere. (Nuovo vademecum: Privacy e lavoro del 15 maggio 2015).

In tema di separazione dei coniugi, il tribunale di Livorno precisa che le chat con il presunto amante non sono producibili in giudizio, soprattutto se intercorse quando la crisi era già in atto.

Le chat – conclude il giudice – sono «la versione contemporanea delle relazioni epistolari di un tempo» e pertanto soggiacciono agli stessi vincoli di segretezza, a meno che non siano strettamente necessarie al giudizio.

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-09-11/contenuti-protetti-diritto-d-autore–171419.php?uuid=ACOnzDw