Riporto massima del Tribunale di Roma sulla applicabilità dell’art. 99 legge diritto di autore ad uno schema di gioco a pronostici, particolarmente interessante non solo per la rara applicazione del nominato art. 99 l.d.a. ma anche per (il rigetto del)la evocata azione di arricchimento senza causa avanzata, in subordine, dall’attore.

 

Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale,
Sez. IX civile, 5 febbraio 2014, n. 6073 – Pres. Marvasi – Est. Catallozzi – V.L. c. C.O.N.I. – Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e C.O.N.I. Servizi Italiani S.p.A. e Ministero dell’Economia e
delle Finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
I. L’invenzione di uno schema di gioco a pronostici va assimilata, sotto il profilo della tutela giuridica, alle
creazioni di carattere tecnico, consistenti in soluzioni di problemi tecnici per la realizzazione di risultati materiali (art. 99 ss., L. n. 633/1941), per cui può formare oggetto di diritti connessi con il diritto d’autore solo qualora comporti la soluzione originale di problemi tecnici, presentando l’applicazione di regole tecniche nuove ed aggiornate a problemi già noti, ovvero l’applicazione di regole già note a settori nuovi con estensione delleconoscenze tecnologiche.
II. Qualora si svincoli la tutela dello schema di gioco dalla specifica disciplina di cui agli artt. 99 ss. l.a. per farladiscendere da quella generale di cui all’art. 1 ss. l.a., l’opera deve presentare comunque un grado minimo di originalità che valga sia a rivelarne l’individualità, sia a sancirne la novità e, dunque, la diversità rispetto alle opere precedenti.
III. Quando sia respinta l’azione promossa per la protezione del diritto d’autore o di un diritto connesso poiché l’opera non è tutelabile in base alla disciplina relativa, deve riconoscersi l’ammissibilità in via sussidiaria dell’azione di arricchimento senza causa se quella che non è opera dell’ingegno abbia tuttavia consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo.

 

 

 

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