Uncategorized / 16 Febbraio 2017 / by Vincenzo Vinciguerra

Diritto d’autore e tutela dell’immagine di artisti, interpreti e attori

Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e dell’immagine – Materiale fonografico e pubblicitario – Prolungamento della durata dei diritti – Efficacia retroattiva (articolo 17, commi 1 e 2, legge 52 del 1996) – Condizioni – Fattispecie.
Attiene strettamente al rapporto tra produttore e autore dell’opera, e non invece al semplice interprete, l’inciso contenuto nel primo comma dell’articolo 17 della legge 52 del 1996 (comunitaria 1994), secondo cui, in nessun caso, l’elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, può comportare l’automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell’ingegno effettuata dai loro autori. La necessità di nuova manifestazione di consenso non si estende al di là dell’ambito letterale della disposizione attinente al rapporto tra il produttore fonografico e l’autore dell’opera. Al contrario, quanto al rapporto con gli artisti, interpreti ed esecutori, il prolungamento dei termini di protezione a cinquant’anni, desunto dalla medesima norma avente carattere retroattivo, rileva automaticamente all’unica condizione che le opere e i diritti di cui si discute siano ancora in protezione alla data del 19 giugno 1995 (comma 2, articolo 17 cit.). (Un celeberrimo cantante italiano, anche noto come “il molleggiato”, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano una società che, in virtù di un contratto stipulato nel 1964 – che le consentiva di iniziare, sospendere, riprendere o cessare definitivamente la produzione, la riproduzione, la vendita, l’utilizzazione o la pubblica esecuzione dei brani registrati dall’artista nel periodo corrente tra il 1960 e il 1964 -, senza autorizzazione e oramai trascorso l’originario termine di vent’anni di protezione dei diritti dell’artista, aveva fatto uso dell’immagine dell’artista e prodotto e distribuito suoi brani musicali su CD e musicassetta, ed era stata condannata, in primo grado, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ancor più in secondo grado, a titolo di illecita distribuzione dei brani musicali. La Corte d’Appello aveva ritenuto non estensibile alla fattispecie l’elevazione a 50 anni del termine di protezione dei diritti dei produttori di opere fonografiche, considerato che l’art. 17 della legge 52 del 1996 presuppone, al primo comma, un’esplicita pattuizione al riguardo e, al secondo comma, che i termini di maggior durata si applichino purché le opere, per effetto di tali termini, ricadano in protezione alla data del 30 giugno 1995. La Suprema Corte cassa parzialmente con rinvio).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 gennaio 2017 n. 1935

Proprietà intellettuale – Diritti d’autore – Opere fonografiche – Prova del contratto – Diritto dell’artista interprete esecutore – Articolo 80 legge sul diritto d’autore (legge 633 del 1941) – Contenuto.
La disciplina esistente per la tutela dei diritti in qualità di artista interprete esecutore è differente rispetto a quella riservata agli autori e ai produttori di fonogrammi. Nella disciplina anteriore al 1960 ed alla riforma dettata dal Dlgs 685 del 1994, la forma scritta “ad probationem” non poteva costituire requisito di validità dell’acquisto e della cessione dei diritti, ai sensi dell’art. 110 legge 633 del 1941, lda. L’interpretazione ed esecuzione di opere musicali (o simili) rimane oggetto di un diritto connesso al diritto d’autore, tuttavia, per fatti collocati temporalmente nella vigenza della norma originaria – prima che l’art. 80 legge 633 del 1941 fosse modificato nella sua formulazione attuale -, al suddetto diritto non viene collegata una facoltà esclusiva di utilizzazione ma solo una tutela patrimoniale consistente nel diritto all’equo compenso. (Nel caso di specie, un famoso artista, esecutore e interprete italiano, soprannominato “il molleggiato”, rivendicava la tutela dei propri diritti inerenti a registrazioni fonografiche risalenti agli anni 1958-1960, in base a un accordo stretto con una società che faceva uso di immagini e brani musicali dell’artista su supporti fonografici, CD e musicassette, nonché immagini impiegate in materiale pubblicitario).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 gennaio 2017 n. 1936

 

 

Diritto d’autore – Supporti contenenti opere coperte da diritto d’autore – Mancanza di contrassegno Siae – Vendita e ricettazione – Condotte successive al 21.04.2009 – Fattispecie di reato-presupposto – Configurabilità del reato di ricettazione – Fattispecie.
Per le condotte successive al 21 aprile 2009 – data di entrata in vigore del Dpcm 23.02.2009 n. 31 -, è fatto nuovamente obbligo ai privati l’apposizione del contrassegno Siae su supporti quali Dvd e CD contenenti opere coperte dal diritto d’autore, non trovando più applicazione la cosiddetta sentenza Schwibbert (Cgue 8.11.2007), in forza della quale la semplice mancanza del contrassegno Siae non poteva essere ritenuta sufficiente a integrare l’illecito penale, potendosi configurare sia il reato-presupposto (la mancanza del contrassegno Siae) che quello di ricettazione. (Nel caso di specie, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso dell’imputata che era stata condannata per una fattispecie che essa riteneva depenalizzata e comunque incompatibile con l’ipotesi di ricettazione, quale la vendita e la precedente ricettazione di Dvd e Cd contenenti opere coperte da diritto d’autore privi del marchio Siae).
• Corte di Cassazione penale, sezione VII, ordinanza 19 gennaio 2017 n. 2591

 

 

Diritto d’autore – Opere dell’ingegno – Opera cinematografica – Possesso vale titolo – Acquisto della proprietà – Usucapione – Presupposti – Peculiarità delle opere immateriali dell’ingegno – Fattispecie.
Il possesso delle pellicole cinematografiche non è assimilabile al possesso di beni mobili, in considerazione della peculiarità delle opere cinematografiche. Non è configurabile l’acquisto a titolo originario di un’opera immateriale dell’ingegno, nella specie cinematografica, in base a un titolo astrattamente idoneo per effetto del possesso di buona fede, ai sensi dell’articolo 1153 c.c., a ciò ostando il carattere particolare del diritto d’autore, che trova fondamento unicamente nell’atto creativo e realizzativo dell’idea, per il trasferimento del quale non si richiede una consegna, perché questa, anche ove ricorra, si riferisce all’oggetto materiale in cui l’opera si estrinseca, senza però mai immedesimarsi in essa. Seppure la legge 633 del 1941, articolo 167, abbia voluto assicurare a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del possessore di buona fede la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di eventuali contraffattori, non ha tuttavia inteso innovare i principi che attengono alla natura immateriale dell’opera dell’ingegno ed ai modi di acquisto dei diritti ad essa inerenti. (Il caso di specie verteva del sequestro giudiziario di una pellicola cinematografica relativa ad un lungometraggio, che costituiva la parte girata in Italia del film realizzato da un famoso regista americano, titolare esclusivo del diritto d’autore sull’opera cinematografica da lui diretta. Una società aveva acquistato la proprietà del materiale cinematografico e relativi diritti di utilizzazione economica e li aveva ceduti a una casa di produzione ma la pellicola era stata depositata, nel 1969, presso lo stabilimento di una società, che ne aveva poi tentata la vendita senza averne titolo. Di qui la domanda di sequestro giudiziario nonché dell’accertamento del diritto di proprietà sul materiale cinematografico, della legittima acquisizione dei diritti di utilizzazione economica e del risarcimento del danno).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 gennaio 2017 n. 39

 

 

Marchi e brevetti – Diritto d’autore – Tutela dei marchi – Protezione di opere di autori stranieri a condizioni di reciprocità – Convenzioni di Berna e di Ginevra – Opere di cittadini Usa – Articolo 25 legge 633 del 1941 – Fattispecie.
Posto che la tutela del diritto dei marchi è autonoma e indipendente rispetto a quella del diritto d’autore, la durata della protezione dell’opera straniera non può eccedere quella di cui la stessa gode nello Stato di cui è cittadino l’autore straniero. L’articolo 25 della legge sul diritto d’autore inerente alla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio si applica in Italia alle opere di cittadini americani indipendentemente dalla durata della protezione di cui le opere godono negli Stati Uniti ovvero per tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. (Una società di diritto statunitense, titolare del diritto di sfruttamento economico del personaggio di Zorro e dei marchi ad esso riferibili, si era avvalsa del diritto di richiedere la protezione delle opere di autori stranieri a condizione di reciprocità, poiché l’immagine del personaggio in questione era stato sfruttato, nel 2007, in una campagna pubblicitaria radio-tv da un noto marchio di acqua minerale, violando i diritti di privativa. La Corte d’appello ribaltava la decisione di primo grado dichiarando la caduta in pubblico dominio del personaggio di Zorro, creato nel 1919. La Suprema Corte cassa con rinvio).
• Corte di Cassazione , sezione I, sentenza 3 gennaio 2017 n. 32

Diritto d’autore – Diritto d’immagine – Consenso all’uso – Articoli 96 e 97 legge 633 del 1941 – Revocabilità del consenso – Cessione a terzi diritti d’autore – Prova scritta – Fattispecie.
La divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto quando risponde alle esigenze di pubblica informazione, non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari (articolo 10 c.c., articoli 96-97 legge 633 del 1941 sul diritto d’autore). Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto l’esercizio di tale diritto; pertanto, il consenso, anche qualora inserito in un contratto, è distinto ed autonomo dall’accordo che lo contiene, essendo sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione; la trasmissione del diritto all’utilizzazione dell’immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell’articolo 11 lda. (Nel caso di specie, un’attrice italiana chiedeva la condanna di una società che aveva fatto uso commerciale di sue foto e ritratti, in Italia e all’Estero, nonostante la revoca del consenso ed il recesso esercitato da un contratto stipulato senza indicazione di data di scadenza, al risarcimento dei danni subiti ed alla rimozione ed alla distruzione di tutti i ritratti e le fotografie illecitamente utilizzati. Non otteneva soddisfazione né in primo, né in secondo grado, per avere l’attrice acconsentito espressamente alla divulgazione delle fotografie e dei ritratti con un contratto che prevedeva altresì la possibilità di cedere l’immagine anche a terzi. La Suprema Corte cassa parzialmente con rinvio).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2016 n. 1748

 

 

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-02-15/diritto-d-autore-e-tutela-immagine-artisti-interpreti-e-attori-120824.php?uuid=AECrFXW

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Diritto d’autore e tutela dell’immagine di artisti, interpreti e attori

Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e dell’immagine – Materiale fonografico e pubblicitario – Prolungamento della durata dei diritti – Efficacia retroattiva (articolo 17, commi 1 e 2, legge 52 del 1996) – Condizioni – Fattispecie.
Attiene strettamente al rapporto tra produttore e autore dell’opera, e non invece al semplice interprete, l’inciso contenuto nel primo comma dell’articolo 17 della legge 52 del 1996 (comunitaria 1994), secondo cui, in nessun caso, l’elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, può comportare l’automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell’ingegno effettuata dai loro autori. La necessità di nuova manifestazione di consenso non si estende al di là dell’ambito letterale della disposizione attinente al rapporto tra il produttore fonografico e l’autore dell’opera. Al contrario, quanto al rapporto con gli artisti, interpreti ed esecutori, il prolungamento dei termini di protezione a cinquant’anni, desunto dalla medesima norma avente carattere retroattivo, rileva automaticamente all’unica condizione che le opere e i diritti di cui si discute siano ancora in protezione alla data del 19 giugno 1995 (comma 2, articolo 17 cit.). (Un celeberrimo cantante italiano, anche noto come “il molleggiato”, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano una società che, in virtù di un contratto stipulato nel 1964 – che le consentiva di iniziare, sospendere, riprendere o cessare definitivamente la produzione, la riproduzione, la vendita, l’utilizzazione o la pubblica esecuzione dei brani registrati dall’artista nel periodo corrente tra il 1960 e il 1964 -, senza autorizzazione e oramai trascorso l’originario termine di vent’anni di protezione dei diritti dell’artista, aveva fatto uso dell’immagine dell’artista e prodotto e distribuito suoi brani musicali su CD e musicassetta, ed era stata condannata, in primo grado, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ancor più in secondo grado, a titolo di illecita distribuzione dei brani musicali. La Corte d’Appello aveva ritenuto non estensibile alla fattispecie l’elevazione a 50 anni del termine di protezione dei diritti dei produttori di opere fonografiche, considerato che l’art. 17 della legge 52 del 1996 presuppone, al primo comma, un’esplicita pattuizione al riguardo e, al secondo comma, che i termini di maggior durata si applichino purché le opere, per effetto di tali termini, ricadano in protezione alla data del 30 giugno 1995. La Suprema Corte cassa parzialmente con rinvio).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 gennaio 2017 n. 1935

Proprietà intellettuale – Diritti d’autore – Opere fonografiche – Prova del contratto – Diritto dell’artista interprete esecutore – Articolo 80 legge sul diritto d’autore (legge 633 del 1941) – Contenuto.
La disciplina esistente per la tutela dei diritti in qualità di artista interprete esecutore è differente rispetto a quella riservata agli autori e ai produttori di fonogrammi. Nella disciplina anteriore al 1960 ed alla riforma dettata dal Dlgs 685 del 1994, la forma scritta “ad probationem” non poteva costituire requisito di validità dell’acquisto e della cessione dei diritti, ai sensi dell’art. 110 legge 633 del 1941, lda. L’interpretazione ed esecuzione di opere musicali (o simili) rimane oggetto di un diritto connesso al diritto d’autore, tuttavia, per fatti collocati temporalmente nella vigenza della norma originaria – prima che l’art. 80 legge 633 del 1941 fosse modificato nella sua formulazione attuale -, al suddetto diritto non viene collegata una facoltà esclusiva di utilizzazione ma solo una tutela patrimoniale consistente nel diritto all’equo compenso. (Nel caso di specie, un famoso artista, esecutore e interprete italiano, soprannominato “il molleggiato”, rivendicava la tutela dei propri diritti inerenti a registrazioni fonografiche risalenti agli anni 1958-1960, in base a un accordo stretto con una società che faceva uso di immagini e brani musicali dell’artista su supporti fonografici, CD e musicassette, nonché immagini impiegate in materiale pubblicitario).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 gennaio 2017 n. 1936

 

 

Diritto d’autore – Supporti contenenti opere coperte da diritto d’autore – Mancanza di contrassegno Siae – Vendita e ricettazione – Condotte successive al 21.04.2009 – Fattispecie di reato-presupposto – Configurabilità del reato di ricettazione – Fattispecie.
Per le condotte successive al 21 aprile 2009 – data di entrata in vigore del Dpcm 23.02.2009 n. 31 -, è fatto nuovamente obbligo ai privati l’apposizione del contrassegno Siae su supporti quali Dvd e CD contenenti opere coperte dal diritto d’autore, non trovando più applicazione la cosiddetta sentenza Schwibbert (Cgue 8.11.2007), in forza della quale la semplice mancanza del contrassegno Siae non poteva essere ritenuta sufficiente a integrare l’illecito penale, potendosi configurare sia il reato-presupposto (la mancanza del contrassegno Siae) che quello di ricettazione. (Nel caso di specie, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso dell’imputata che era stata condannata per una fattispecie che essa riteneva depenalizzata e comunque incompatibile con l’ipotesi di ricettazione, quale la vendita e la precedente ricettazione di Dvd e Cd contenenti opere coperte da diritto d’autore privi del marchio Siae).
• Corte di Cassazione penale, sezione VII, ordinanza 19 gennaio 2017 n. 2591

 

 

Diritto d’autore – Opere dell’ingegno – Opera cinematografica – Possesso vale titolo – Acquisto della proprietà – Usucapione – Presupposti – Peculiarità delle opere immateriali dell’ingegno – Fattispecie.
Il possesso delle pellicole cinematografiche non è assimilabile al possesso di beni mobili, in considerazione della peculiarità delle opere cinematografiche. Non è configurabile l’acquisto a titolo originario di un’opera immateriale dell’ingegno, nella specie cinematografica, in base a un titolo astrattamente idoneo per effetto del possesso di buona fede, ai sensi dell’articolo 1153 c.c., a ciò ostando il carattere particolare del diritto d’autore, che trova fondamento unicamente nell’atto creativo e realizzativo dell’idea, per il trasferimento del quale non si richiede una consegna, perché questa, anche ove ricorra, si riferisce all’oggetto materiale in cui l’opera si estrinseca, senza però mai immedesimarsi in essa. Seppure la legge 633 del 1941, articolo 167, abbia voluto assicurare a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del possessore di buona fede la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di eventuali contraffattori, non ha tuttavia inteso innovare i principi che attengono alla natura immateriale dell’opera dell’ingegno ed ai modi di acquisto dei diritti ad essa inerenti. (Il caso di specie verteva del sequestro giudiziario di una pellicola cinematografica relativa ad un lungometraggio, che costituiva la parte girata in Italia del film realizzato da un famoso regista americano, titolare esclusivo del diritto d’autore sull’opera cinematografica da lui diretta. Una società aveva acquistato la proprietà del materiale cinematografico e relativi diritti di utilizzazione economica e li aveva ceduti a una casa di produzione ma la pellicola era stata depositata, nel 1969, presso lo stabilimento di una società, che ne aveva poi tentata la vendita senza averne titolo. Di qui la domanda di sequestro giudiziario nonché dell’accertamento del diritto di proprietà sul materiale cinematografico, della legittima acquisizione dei diritti di utilizzazione economica e del risarcimento del danno).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 gennaio 2017 n. 39

 

 

Marchi e brevetti – Diritto d’autore – Tutela dei marchi – Protezione di opere di autori stranieri a condizioni di reciprocità – Convenzioni di Berna e di Ginevra – Opere di cittadini Usa – Articolo 25 legge 633 del 1941 – Fattispecie.
Posto che la tutela del diritto dei marchi è autonoma e indipendente rispetto a quella del diritto d’autore, la durata della protezione dell’opera straniera non può eccedere quella di cui la stessa gode nello Stato di cui è cittadino l’autore straniero. L’articolo 25 della legge sul diritto d’autore inerente alla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio si applica in Italia alle opere di cittadini americani indipendentemente dalla durata della protezione di cui le opere godono negli Stati Uniti ovvero per tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. (Una società di diritto statunitense, titolare del diritto di sfruttamento economico del personaggio di Zorro e dei marchi ad esso riferibili, si era avvalsa del diritto di richiedere la protezione delle opere di autori stranieri a condizione di reciprocità, poiché l’immagine del personaggio in questione era stato sfruttato, nel 2007, in una campagna pubblicitaria radio-tv da un noto marchio di acqua minerale, violando i diritti di privativa. La Corte d’appello ribaltava la decisione di primo grado dichiarando la caduta in pubblico dominio del personaggio di Zorro, creato nel 1919. La Suprema Corte cassa con rinvio).
• Corte di Cassazione , sezione I, sentenza 3 gennaio 2017 n. 32

Diritto d’autore – Diritto d’immagine – Consenso all’uso – Articoli 96 e 97 legge 633 del 1941 – Revocabilità del consenso – Cessione a terzi diritti d’autore – Prova scritta – Fattispecie.
La divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto quando risponde alle esigenze di pubblica informazione, non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari (articolo 10 c.c., articoli 96-97 legge 633 del 1941 sul diritto d’autore). Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto l’esercizio di tale diritto; pertanto, il consenso, anche qualora inserito in un contratto, è distinto ed autonomo dall’accordo che lo contiene, essendo sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione; la trasmissione del diritto all’utilizzazione dell’immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell’articolo 11 lda. (Nel caso di specie, un’attrice italiana chiedeva la condanna di una società che aveva fatto uso commerciale di sue foto e ritratti, in Italia e all’Estero, nonostante la revoca del consenso ed il recesso esercitato da un contratto stipulato senza indicazione di data di scadenza, al risarcimento dei danni subiti ed alla rimozione ed alla distruzione di tutti i ritratti e le fotografie illecitamente utilizzati. Non otteneva soddisfazione né in primo, né in secondo grado, per avere l’attrice acconsentito espressamente alla divulgazione delle fotografie e dei ritratti con un contratto che prevedeva altresì la possibilità di cedere l’immagine anche a terzi. La Suprema Corte cassa parzialmente con rinvio).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2016 n. 1748

 

 

 

fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-02-15/diritto-d-autore-e-tutela-immagine-artisti-interpreti-e-attori-120824.php?uuid=AECrFXW

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